|
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
Capo I
Disposizioni finali
Art. 225.
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei
veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio
nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, che include anche
incidenti e violazioni.
Art. 226. (1)
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte
le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere
indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della
strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di
percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono
i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei
limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari
della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i
dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole
strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli
classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1,
lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico
veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti
terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato
tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle
strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade
o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non
percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta
Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società
concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S.,
per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la
rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le
modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e
la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito
l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai
veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i),
l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere
indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e
di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e
del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende
tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il
veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati
tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e
macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del
richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed
aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie
di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le
modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti
l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel
regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della
sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni
conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della
patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli
di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i
dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione
delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis agli incidenti che si
siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate.
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è
popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per
i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art.
12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a
trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al
regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme
saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di
impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e
dell'anagrafe di cui al presente articolo.
(1) Vedi art. 401, art. 402 e art. 403 reg. cod. strada.
Art. 227. (1)
Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'àmbito dell'intero sistema viario devono essere
installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della
circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e
all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui
all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di
maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto
necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico
e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive
impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati,
su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato,
trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione
d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
(1) Vedi art. 404 reg. cod. strada.
Art. 228. (1)
Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione
delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi
previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986,
n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di
motorizzazione di competenza degli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L.
1° dicembre 1986, n. 870 , è integrata dalla seguente lettera:
d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento
centralizzato di conferma di validità della patente di guida di
cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi
prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento
di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti
di destinazione degli importi medesimi alle singole voci
contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono destinati alle seguenti
spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale
del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del
presente codice, nonché per la partecipazione del personale
stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi,
omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e
stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei
materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui
all'art. 226.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi
relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione,
autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari
delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di
strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti
spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i
servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle
attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea,
in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio
nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti
della circolazione.
(1) Vedi art. 405 reg. cod. strada.
Art. 229.
Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria
ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le
direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente
codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica,
secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i
termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi
dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea.
Art. 230. (1)
Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia
di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della
circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi
dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste
riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e
associazioni di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione
ciclistica individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi
programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere
come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado,
ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole
materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della
sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa
segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli,
con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle
regole di comportamento degli utenti, con particolare
riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande
alcoliche.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei
predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli
appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale
esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e
private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi
corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi
stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza
stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni
parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati
ottenuti.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e
successivamente dal Decreto Legge 03.08.2007 n° 117.
Art. 231. (1)
Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni
del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in
vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato
dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263;
- legge 1° giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla
legge 16 febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572;
- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
- legge 13 agosto 1969, n. 613;
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai
veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n.
323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59);
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge
22 dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38);
- legge 14 agosto 1974, n. 394);
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge
10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la
parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge
30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4
agosto 1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque
contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto,
titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla L. 24
gennaio 1978, n. 27.
(1) Vedi art. 406 reg. cod. strada.
Capo II
Disposizioni transitorie
Art. 232. (1)
Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di
attuazione.
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente
codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle
proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art.
3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano
in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in
vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari
previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli
da 233 a 239.
(1) Vedi art. 407 reg. cod. strada.
Art. 233.
Norme transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore
del presente codice. Fino a quella data si applicano le
disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle
competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio
1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
Art. 234.
Norme transitorie relative al titolo II.
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni
dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio
durante il quale restano consentiti le occupazioni, le
installazioni e gli accessi al momento esistenti.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni
previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli
articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in
vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche
fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate
anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre
mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o
concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente
stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di
concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice
devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma
6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere
adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello
stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la
segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere
adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la
restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In
caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi
alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale
data è consentito il permanere della segnaletica attualmente
esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le
opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui
all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano
successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista
dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista
dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali
adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.
Art. 235.
Norme transitorie relative al titolo III.
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei
veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di
cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993,
salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi
decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994
ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando
salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei
soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai
veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a
decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia
prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi
sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo
sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non
possono più essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III
si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per
l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano
in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la
facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti
interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più
essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle
disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con
propri decreti, disporre che determinati requisiti o
caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi
più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in
relazione anche all'incidenza di tali requisiti o
caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal
1° ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle
varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in
vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di
circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio,
alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli
autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di
circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti
gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98,
99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che
per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti.
I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed
entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure
per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già
vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata
secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena
validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla
prima annotazione che si effettui successivamente alla data di
decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve
essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga
disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e
102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data
le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate
dalle norme già in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al
capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine
agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle
caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla
circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le
omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore
dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano,
ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole
e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza
temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale
questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di
entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno
eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in
materia, che possono essere immesse in circolazione senza
necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione
prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale
dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il
30 settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e
attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7,
lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in
vigore del presente codice, si applicano le disposizioni
previgenti.
Art. 236.
Norme transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di
veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre
1993; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle
patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente
al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono
osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti
conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le
patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura
fino alla prima conferma di validità o revisione che si
effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza;
in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della
revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B
o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la
guida dei motocicli.
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate
alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata
in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle
disposizioni previgenti.
Art. 237.
Norme transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i
comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua
entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole
l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui
all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data
è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il
contratto di assicurazione per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere
stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle
macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non
inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali
ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le
procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente
previste dalle disposizioni previgenti.
Art. 238.
Norme transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1°
gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di
reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati
commessi dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente
vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di
entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374 , anche
se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di
pace.
Art. 239.
Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli
225 e 226 sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale
data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed
amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato
nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art.
227 sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono
essere completati nel triennio successivo.
Art. 240. (1)
Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio
1993.
(1) Vedi art. 407 e art. 408 reg. cod. strada.
|
|