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TITOLO VI
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni
Capo I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie
ed applicazione di queste ultime
Art. 194.
Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da
una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute
nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689 , salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del
presente capo.
Art. 195.
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento
di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo
fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo
generale di euro 21 ed il limite massimo generale di euro 9.296.
Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si
tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai
sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di
cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite
massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità del
trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è
aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi
nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni
biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei
trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi
limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti
possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è
oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la
frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro,
ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
Art. 196. (1)
Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84
risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e
di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o
vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della
direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta,
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione
privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato,
in solido con l'autore della violazione, al pagamento della
somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero
nei confronti dell'autore della violazione stessa.
(1) Vedi art. 382 reg. cod. strada.
Art. 197.
Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale
è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna
soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la
legge disponga diversamente.
Art. 198.
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni
della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per
la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle
aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il
trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi
e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni
singola violazione.
Art. 199.
Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
Art. 200. (1)
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono
che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo
modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e,
se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.
(1) Vedi art. 383 reg. cod. strada.
Art. 201. (1) (2)
Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati
della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato
all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente
di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla
data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della
violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia
dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma
1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita
quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od
altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente
alla commissione della violazione la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in
cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale
dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la
pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla
loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi la contestazione immediata non è necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione nei
termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la
determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo
4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico
limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei
quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma
1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia
qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto
cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la
notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel
soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale
all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati
possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo
della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del
servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la
notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e
revoca della patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito
presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o
dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a
carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei
confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata
effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di
fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o
transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o
in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di
rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro
automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo
risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio
che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare
al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento
al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da
cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in
occasione della commessa violazione, si trovava in una delle
condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della
responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli
atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione.
In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini
per la notifica.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 384, art. 385 e art. 386 reg. cod. strada.
Art. 202. (1)
Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce
una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il
trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo
fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo
di versamento in conto corrente postale, oppure, se
l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono
essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle
norme sui versamenti in conto corrente postale, o,
eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato
di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o
qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme,
deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni
dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito
per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma
3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116,
comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma
19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali
violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto
del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
(1) Vedi art. 387 reg. cod. strada.
Art. 203. (1) (2)
Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196,
nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla
notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre
ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con
ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i
documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione
personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria
istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei
documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni
dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene
l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al
prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal
ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal
ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al
comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta
contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati
dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a
confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e
non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo esecutivo per una
somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa
edittale e per le spese di procedimento.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 388 reg. cod. strada.
Art. 204. (1)
Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i
documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta
richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti
da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al
comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale
ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non
inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola
violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata
all'autore della violazione ed alle altre persone che sono
tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece,
non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso
termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e
al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano
tra loro ai fini della considerazione di tempestività
dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini
senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il
ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la
notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione
all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di
espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione
del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione
stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per
l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza,
il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine
centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste
dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle
relative spese deve essere effettuato, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al
diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del
registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla
sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio
o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce
titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle
relative spese.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Art. 204-bis. (1)
Ricorso al giudice di pace.
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre
ricorso al giudice di pace competente per il territorio del
luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di
sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo
il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n.
689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente
articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di
inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è
restituita al ricorrente. (2)
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con
sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore, la somma determinata,
autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal
ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma
secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma
residua è restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce
titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte
dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione
prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non può
applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito
dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può
escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la
decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano
anche nei casi di cui all'articolo 205.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 8 aprile 2004, n. 114
ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
Art. 205. (1)
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla
stessa, se l'interessato risiede all'estero.
[2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di
procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge
21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al
giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma
la competenza del pretore quando, sia stata applicata una
sanzione amministrativa accessoria.] (2)
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,
può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche
destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito
dall'articolo 208.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Comma soppresso dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 206. (1)
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma
dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa
legge 24 novembre 1981, n. 689 .
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo
Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio
della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente
diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui
dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o
dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in
carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica
soluzione.
(1) Vedi art. 389 e art. 390 reg. cod. strada.
Art. 207. (1) (2)
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di
targa EE viene violata una disposizione del presente codice da
cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il
trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio
il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al
trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del
verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo,
della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli
deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una
somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La
cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore
dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro
dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di
cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in
misura ridotta previsto dall'articolo 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a
quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque,
per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune
di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da
conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno
Stato non facente parte dell'Unione europea.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 391 reg. cod. strada.
Art. 208. (1)
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo
Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti
delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in
concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni,
province e comuni, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per
cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2,
lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata
anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni
sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
(CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per
finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per
iniziative ed attività di promozione della sicurezza della
circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura
del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi,
ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del
7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno
della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per
conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei
ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote
dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel
rispetto delle quote come annualmente determinate.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli
altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui
al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di
effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici
finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa
spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della
circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento
della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui
all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i
servizi di polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica
nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a
tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e
ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera
della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da
parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.
4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice,
annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento
della circolazione sulle strade, può essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a
tempo determinato e a forme flessibili di lavoro. (2)
(1) Vedi art. 392 e art. 393 reg. cod. strada.
(2) Comma aggiunto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 209.
Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
amministrative pecuniarie
Art. 210.
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie in generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una
sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione
accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto,
secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie
comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata
attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente
di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il
pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione
della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo
della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche
l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione
accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni
procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato
sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o
della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la
restituzione su istanza degli eredi.
Art. 211.
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi o di rimozione di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che
da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo
di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere
abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di
contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così
redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della
sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato
ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore
trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento
della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo
obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere
abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere
da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce
titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza
suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al
comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo
dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite
le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte
immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di
estinzione del procedimento per adempimento della sanzione
accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario
o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di
compiere le opere suddette. Successivamente al compimento,
l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed
il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla
sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella
ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore,
l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il
verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre
l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente
proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
Art. 212.
Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata
attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono
che da una violazione consegua la sanzione accessoria
dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata
attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di
contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella
notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così
redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della
sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano,
deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio
dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o
dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo
dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto
rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della
sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece
ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione
si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in
applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o
comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore
per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa
notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti
od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale
esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al
prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per
la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al
riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che
costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore può
successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal
caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma
1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente
a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data
comunicazione al prefetto.
Art. 213. (1)
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della
confisca amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia
che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o
delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel
verbale di contestazione della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di
cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza,
il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido,
è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un
luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie
spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto
presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui,
esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti
dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie
spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale,
presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il
suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a
cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva
l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria
qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose
confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.
Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità
di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro
6.420, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo
caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i
motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del
veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito
luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla
depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la
liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte
del prefetto. (2)
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di
polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso
scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della
custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece,
di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore
della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in
proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel
caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è
notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro
contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci
giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di
sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti
indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto
termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il
quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza
degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri,
del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque
onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione
del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione
al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la
medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre
cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la
distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove
risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive,
procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato
dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha
per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di
affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la
depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del
sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un
motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione
del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste
dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato
ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta
giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il
veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai
sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può
chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del
comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano
decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato
sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i
casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato
per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da
un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
conducente minorenne. (3)
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del
ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di
infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare
ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i
presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con
distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie
prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto
dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo
sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per
il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità
giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà
comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della
proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo
giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto
al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi. (2)
[5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del
ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del
termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia
presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata
del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di
dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità
previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata
soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del
veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto.
Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è
disposta la distruzione.] (4)
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il
veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
amministrativa e l'uso può essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca
del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per
l'annotazione nei propri registri.
(1) Vedi art. 394 e art. 395 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
(3) Comma così sostituito dalla Legge 26 novembre 2006, n. 286.
(4) Comma abrogato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Art. 214. (1) (2)
Fermo amministrativo del veicolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui
il presente codice prevede che all'accertamento della violazione
consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode,
o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in
solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione
del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo
custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate
con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo
di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui
dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione
ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è
trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale
di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei
soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680 a
euro 2.723, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo
di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo
ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia,
individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis,
secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma
2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese
di custodia. (3)
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal
proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima
disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia
che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il
veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata
all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo,
l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione
del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Il documento di
circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con
menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e
quelle per il pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia
all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da
minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona
maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese
di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo
è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo
il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il
ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è
previsto il provvedimento di sospensione della carta di
circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia
di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite
le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per
la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 680 a euro 2.723. È disposta, inoltre, la confisca del
veicolo.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e
dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(2) Vedi art. 396 reg. cod. strada.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 214-bis.
Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo,
fermo e confisca.
1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo,
dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo,
nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di
sequestro amministrativo, l'individuazione del
custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili
al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo,
nell'àmbito dei soggetti che hanno stipulato apposita
convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del
demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna
relativa ad àmbiti territoriali infraregionali. La convenzione
ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi
veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi
degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo
periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini
dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti
tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per
l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità
di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi
per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo
periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo
d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del
demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e
214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento
della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione
si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato
ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la
determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del
demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico
registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle
iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
Art. 215. (1)
Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i
quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al
regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi
appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata
nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti
all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento,
rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento
di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma
dell'art. 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo,
questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la
violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di
contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione
del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo
pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del
blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle
dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice
civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione
della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o
l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato
la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o
demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché
delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale
residuo viene restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione
o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma
dell'articolo 203.
(1) Vedi art. 397 e art. 398 reg. cod. strada.
Art. 216. (1)
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione,
della targa,
della patente di guida o della carta di qualificazione del
conducente.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è
stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per
le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in
cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di
guida o della carta di qualificazione del conducente, il
documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque
giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione,
del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole,
delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla
prefettura se si tratta della patente; la competenza
territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al
luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà
notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla
patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del
ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per
consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di
ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del
veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione
omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al
comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni
suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella
carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per
le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si
estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del
ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di
declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si
estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere
immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del
documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso
veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo
quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro
1.754 a euro 7.018. Si applica la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa
del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi,
salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a
seguito del ritiro della targa. (2)
(1) Vedi art. 399 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 217. (1)
Sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della sospensione della validità della carta di
circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia
che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo
necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia,
unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni,
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, che, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si
estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla
singola norma, è determinato in relazione alla gravità della
violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al
pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare.
L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al
prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il
documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di
sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il
titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora
si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato
estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri ne sospende la validità ai fini della circolazione sul
territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse
modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata
all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta
di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Della restituzione è
data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per
l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la
restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel
regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può
proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene
infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre
a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la
confisca amministrativa del veicolo. (2)
(1) Vedi art. 399 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 218. (1)
Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo determinato, la patente è ritirata
dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del
ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio
di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il
veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro,
alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il
prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di
sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella
singola norma, è determinato in relazione alla gravità della
violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché
al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e
comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo
di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la
restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata
della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito
di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo
di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle
iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle
precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando,
anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle
sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il
comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni
risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a
norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente
viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene
comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità
della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.754 a
euro 7.018. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca
della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni,
in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca
amministrativa del veicolo. (2)
(1) Vedi art. 400 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 219. (1)
Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca
della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi
previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della
commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione
amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art.
120, comma 1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta
l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la
prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione
al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di
revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche
tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal
presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo
130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, è atto definitivo.
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non
dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è
divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Capo II
Degli illeciti penali
Sezione I
Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
Art. 220.
Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente
codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di
procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal
cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il
decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della
prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi
un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve
dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa
solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio
o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si
proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del
capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti
decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte
dell'ufficio o comando suddetti.
Art. 221.
Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di
una violazione non costituente reato e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è anche competente a decidere
sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di
condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 220.
Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
Art. 222. (1)
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente
codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la
sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie
previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della
sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel
caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo
nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444
e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva
reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni
a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima
violazione.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n.
102.
Art. 223. (*)
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni
accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o
l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette,
entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della
violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al
prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso
rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che deve
esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del
rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una
evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della
validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina
all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio;
il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della
revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore
della violazione ritira immediatamente la patente e la
trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite
il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la
sospensione provvisoria della validità della patente di guida,
fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla
patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Se il ritiro immediato non è possibile,
per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso,
senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della
violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o
il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui
al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque
giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è
restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di
sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa
opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
(*) Cfr. Cassazione, sez. II civile, sentenza 11.04.2006 n°
8466.
Art. 224.
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie
della sospensione e della revoca della patente.
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del
reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena
condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal
presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo
provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria
e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita
dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni
dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna
irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca
comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa
accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il
prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218
e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena
successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto
sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della
patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata
all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.
Art. 224-bis. (1)
Obblighi del condannato.
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della
reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle
norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la
sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica
utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita
in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un
mese nè superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di
pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità
sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio
decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui
risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di
sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato
lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore
settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque
oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n.
102.
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