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TITOLO IV
Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Art. 115. (1)
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,
greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti
altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125
cc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di
sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino
la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente
di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso
speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da
quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre
persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa
complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno
carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi,
superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della
lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato
di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in
servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus,
autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di
persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati
la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a
sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico
attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita
medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel
regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle
condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo
quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1,
lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria
A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che
trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non
superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La stessa sanzione
si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un
passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. (2)
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di
animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non
si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 36 a euro 148 se si tratta di veicolo o alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88
se si tratta di animali. (2)
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando
commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 307 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 116. (1) (2)
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida
di motoveicoli e autoveicoli
e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia
compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla
guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova
finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire
il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a
coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima
data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che,
titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il
diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre
2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato
di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di
domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il
possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di
frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto
secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo
del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di
categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1°
gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata
all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non
ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di
medicina generale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di
guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del
conseguimento di una patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali,
stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei
certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della
massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni,
delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei
veicoli indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto,
anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che
non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti
una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli
superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli
per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di
persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in
quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati,
purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per
i quali è richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida
degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della
categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle
categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti
un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere
limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o
quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non
possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea,
le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i
quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente
per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai
conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i
quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro
che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida
è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei
e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame
integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di
patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di
età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli
adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1,
lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e
di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D,
per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di
esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei
alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica
locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'articolo 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida
per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il
relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o
formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non
possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo
nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei
certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti,
le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento.
Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le
relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini
di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un
altro comune o il cambiamento di abitazione nell'àmbito dello
stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per
posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida,
un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto
ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,
per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri,
notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di
un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la
comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata
ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni,
l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai
sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la
certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che
sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto
trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili
in solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al
comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è
subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I
giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di
istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati
gratuitamente all'interno della scuola, nell'àmbito
dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei
corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla
base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite
convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole,
istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono
tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in àmbito scolastico è
espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione
dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione
dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati
i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura
prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla
base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo,
lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia
conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di
cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione
professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485. (3)
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro
2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti
che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica
altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il
tribunale in composizione monocratica (4).
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non
muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
541,80 a euro 2.168,25.
[14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli
esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della
patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 35 a euro 143. Ove ricorrano i motivi ostativi
al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica
quanto disposto dal comma 13.]
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di
abilitazione professionale o della carta di qualificazione del
conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione
sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile
provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla
predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di
qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (3)
[16. Il titolare di patente di guida che omette di far annotare
il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.]
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la
confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per
un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e
dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(2) Vedi da art. 308 ad art. 315 reg. cod. strada.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
(4) Comma così modificato dal Decreto Legge 03.08.2007 n° 117.
Art. 117. (1)
Limitazioni nella guida
1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente
A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti (2).
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di
categoria B non è consentito il superamento della velocità di
100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade
extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i
primi tre anni dal rilascio non e' consentita la guida di
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non
si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona
invalida sia presente sul veicolo (3).
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per
l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai
commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i
veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del
presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e
decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui
all'articolo 121. [Le predette limitazioni non si applicano nel
caso in cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di
una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità
europee.] (4)
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre
anni dal conseguimento della patente [e comunque prima di aver
raggiunto l'età di venti anni,] circola oltrepassando i limiti
di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della validità della patente da due
ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. (5)
(1) Vedi art. 316 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Legge 03.08.2007 n° 117.
(3) Comma inserito dal Decreto Legge 03.08.2007 n° 117.
(4) Periodo così soppresso D.L. 1° aprile 1995, n. 98.
(5) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006 e successivamente dal Decreto Legge 03.08.2007 n°
117.
Art. 118. (1)
Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la
patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione
professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto
di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
su proposta della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato
di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i
conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di
quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che
deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella
condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la
assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo
di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il
candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i
programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato
di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non
favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo
dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano
trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato
gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore
di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per
autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione
professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità
abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi
azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa
della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del
comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma
dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma
per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità
della patente non viene confermata, il certificato di idoneità
deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica
o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità
alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della
idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della
patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano
anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per
fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del
certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un
filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non
siano munite della patente di guida per autoveicoli, del
certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o
del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594. (2)
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente
di guida e del certificato di abilitazione professionale, quando
richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli
senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (2)
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 317 e art. 318 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 119. (1) (2)
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente
di guida
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia
affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o
minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di
condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i
casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della
unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento
suindicato può essere effettuato altresì da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero
da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero
della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello
Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia
di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale
accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei
confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento,
la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e
sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area
della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria
locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale
effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la
conferma o la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. [La
certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del
richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal
medico di fiducia.] (3)
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato
da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia
presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei
riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio
di idoneità non possa essere formulato in base ai soli
accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di
guida su veicolo adattato in relazione alle particolari
esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età
ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a
pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno
carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico
di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della
guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e
sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da
un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli
accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini
dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di
accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della
Società rete ferroviaria italiana Spa.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di
guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo
130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con
carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e
psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui
al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti
ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le
patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far
parte un medico appartenente ai servizi territoriali della
riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti
conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa
ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti
a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni
mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi
per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi
e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto
dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere
guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti
fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione
psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti all'albo
professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito
un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle
Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a
motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi da art. 319 ad art. 331 reg. cod. strada.
(3) Periodo abrogato dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
Art. 120. (1)
Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o
sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n.
1423 , come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla
L. 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata
e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva,
non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento
di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura.
2. A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri danno al prefetto immediata comunicazione
del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del
collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi
informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della
Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli
affari del personale del Ministero dell'interno.
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il
ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro
sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003, n. 239
ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, comma 2
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti
delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre
anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa
agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Art. 121. (1)
Esame di idoneità
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente
di guida si consegue superando una prova di verifica delle
capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle
cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle
direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi
audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per
una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art.
123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei
dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno
titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi
di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale
di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può
svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa
formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia
trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione
per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con
esclusione di quella per il conseguimento di patente di
categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di
doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una
successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della
prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è
consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove
d'esame.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha
fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.
(1) Vedi art. 332 e art. 333 reg. cod. strada.
Art. 122. (1)
Esercitazioni di guida
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente
di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad
altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici
e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per
esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su
veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la
patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo
fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non
superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la
stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il
veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il
freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non
può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma
2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida
devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera
alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli
delle autoscuole con la scritta «scuola guida». Le
caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di
applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere
posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di
istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma
avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da
istruttore. (2)
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere
a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al
comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 74 a euro 296. (2)
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
74 a euro 296. (2)
(1) Vedi art. 334 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 123. (1)
Autoscuole
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la
formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da
parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base
di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in
modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per
la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla
popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione
del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di
cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale
dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola,
rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del
concedente. Nel caso di società od enti l'autorizzazione può
essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante
della società od ente secondo quanto previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado
e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di
guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve
essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al
legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla
persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono
sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica
e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora
più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro
di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo
criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le dotazioni complessive, in
personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini
del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti
morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce,
con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria;
i requisiti di idoneità degli insegnanti e degli istruttori
delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi;
i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica
degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il
conseguimento della patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 742 a euro 2.970. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'immediata chiusura
dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività,
ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. (2)
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla
guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato
ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il
rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso
regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte
degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza,
secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.
(1) Vedi art. 335, art. 336 e art. 337 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 124.
Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente
a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore,
che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle
patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole
indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole,
nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al
comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da
mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie
A e B, previste dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche
dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da
mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza
essere munito della patente è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.338 a euro
9.357. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui
all'articolo 116, comma 12. (1)
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 125. (1)
Validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli
per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle
speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è
richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui
all'articolo 116.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D
rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la
guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e
risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un
veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria
diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594. (2)
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle
categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello
indicato e specialmente adattato in relazione alla sua
mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale
delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un
autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è
prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (2)
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
(1) Aticolo così modificato dal dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 126. (1)
Durata e conferma della validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per
anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha
superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque
anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide
per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata
a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono
valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo
anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque
anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per
determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui
sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali
casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1,
per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui
all'articolo 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni
cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità
della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con
cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i
sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni
e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina
gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera
d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi
indicati sul certificato di idoneità.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per
posta al titolare della patente di guida un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine
gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119,
comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque
giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita
medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il
titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validità. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono
essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non
dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato
i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per
la conferma di validità della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita è responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare
della patente per il periodo di validità.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un
Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la
validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi
previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei
requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva
del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di
permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in
Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del
comma 5.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui
al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per
la conferma della validità della patente, comunica al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli
articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del
conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente o della carta di
qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. (2)
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 126-bis.
Patente a punti
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e
226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella
allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui
sopra della violazione di una delle norme per le quali è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui
al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del
punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale
di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere
decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la
sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia,
entro trenta giorni dalla definizione della contestazione
effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano
conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e
giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni
decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia
dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del
termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della
violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del
verbale di contestazione, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. (1) Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo
legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che
procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in
solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o
giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo,
di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. (1) La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene
per via telematica. (2) (3)
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun
conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria
patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i
trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento,
organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o
privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di
certificato di abilitazione professionale e unitamente di
patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri
per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità
di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma
6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio
iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di
patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di
due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione
di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente
deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui
all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento,
notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma
3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si
sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della
patente a cura degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione
del documento. (3)
(1) Periodo così sostituito dalla Legge 26 novembre 2006, n.
286.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio 2005, n. 27
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui dispone che «nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo
stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta,
all’organo di polizia che procede, i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione»
anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il
proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta,
deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione».
(3) L'allegato, comma 165, alla Legge 26 novembre 2006, n. 286
prevede: "Il punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo
126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del
veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente
responsabile della violazione, è riattribuito d’ufficio
dall’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente
accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro
elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i
trasporti terrestri, personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei
trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già
sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6
dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del
punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da
riattribuire a norma del presente comma.".
Art. 127. (1) (2)
[Permesso provvisorio di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della
patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia
agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa
denuncia.
2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al
comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai
fini amministrativi resa nelle forme di cui alle L. 4 gennaio
1968, n. 15 , e L. 11 maggio 1971, n. 390 , rilascia un
documento provvisorio di guida della validità di un mese che può
essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può
essere presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o
sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne
richiede il duplicato.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.
(2) Vedi art. 338 reg. cod. strada.
Art. 128.
Revisione della patente di guida
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187,
possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la
commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad
esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano
dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e
psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della
visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per
gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della
patente.
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o
esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia
stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario
effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla
guida. (1)
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo
I, Sezione II, del Titolo VI.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 129.
Sospensione della patente di guida
1. La pavtente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o
richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di
tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora,
in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o
per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la
temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui
all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che
l'interessato non produca la certificazione della Commissione
medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti
psichici e fisici. [Dei suddetti provvedimenti di sospensione
viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C.] (1)
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è
sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal
prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti
rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è
stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e
seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità
competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota,
ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti
adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite
del collegamento informatico integrato già esistente tra i
sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e
della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli
affari del personale del Ministero dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma
2 è atto definitivo.
(1) Periodo abrogato dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
Art. 130. (1) (2)
Revoca della patente di guida
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi
dell'art. 128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato
può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti
psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una
patente di guida di categoria non superiore a quella della
patente revocata, senza che siano operanti i criteri di
propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle
patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui
all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio
della patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai
sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui
al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei
trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è
restituita all'interessato.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003, n. 239
ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, comma 1,
lettera b) nella parte in cui prevede la revoca della patente
nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non
inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di
guida possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura.
Art. 130-bis. (1)
Revoca della patente di guida in caso di violazioni che
provochino la morte di altre persone
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di
cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il
titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la
morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata
commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di
cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al
doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai
sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione
di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice
penale.
(1) Articolo aggiunto dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
Art. 131.
Agenti diplomatici esteri
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse
da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da
altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei
limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità
spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o
comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al
Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da
effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di
carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta del Ministero
degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme,
previe visita e prova, quando prescritte, la carta di
circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando
speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle
caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle
targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli
indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge,
oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del
titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle
carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al
momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il
veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non
oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le
organizzazioni internazionali.
Art. 132. (1)
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità
doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30
agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in
Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato
di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di
immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini
maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel
regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
74 a euro 296. (2)
(1) Vedi art. 339 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 133. (1)
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti
posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle
convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla
diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296. (2)
(1) Vedi art. 339 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 134. (1) (2)
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a
stranieri
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati
temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per
l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità
doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani
residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono
rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un
anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di
riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani
residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o
persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione
europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il
territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia o presso
uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma
1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al
veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la
carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93. (3)
(1) Articolo così modificato dalla Legge 25 gennaio 2006, n. 29
e dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 340 reg. cod. strada.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 135.
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso
internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in
Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro
permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati
dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in
convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi
devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua
italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto
stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di
determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un
certificato di abilitazione professionale o di altri titoli
abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati
dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei
suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra,
concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata
rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (1)
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando
prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (1)
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla
osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento
stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le
sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 136.
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da
Stati della Comunità europea
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno
Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano
acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a
richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente
di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro
patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121.
La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità
italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello
Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si
applicano per il certificato di abilitazione professionale,
senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento
abilitativo a sé stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione
di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate
da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi
internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di
altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del
richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti
rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei
requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma
5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è
richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da
sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è
stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici
equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa
ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità
che vada oltre il termine stabilito per la patente da
sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già
in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata
una nuova patente di categoria non superiore a quella
originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame
di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente
o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno
Stato estero, non più in corso di validità si applicano le
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste
per chi guida senza essere munito della patente di guida o del
certificato di abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non
oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di
validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal
giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con
i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le
sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di
validità.
Art. 137.
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli,
rimorchi e permessi internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi
delle convenzioni internazionali, tali documenti siano
richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei
documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa
esibizione della patente.
Art. 138. (1)
Veicoli e conducenti delle Forze armate
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici,
all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di
cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare
sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che
viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti
competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma
6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del
personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei
requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al
rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto
alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi
all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma
3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere,
senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per
veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di
equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché
la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla
quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare può ottenere la conversione in analogo certificato di
abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo
le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un
anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei
prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli
a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono
stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o
il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale
di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto
tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste
dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in
servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare,
appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi
adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di
finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle
province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle
d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello
Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e
della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e
delle province autonome di Trento e di Bolzano).
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di
patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo
immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste
dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa
dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la
disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli
delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile
purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Art. 139. (1) (2)
Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento
di compiti di polizia stradale
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati
allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai
commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita
patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di
veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della
patente di cui al comma 1.
(1) Articolo così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 341 reg. cod. strada.
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