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TITOLO III
Dei veicoli
Capo I
Dei veicoli in generale
Art. 46. (1)
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano
sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione
di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se
asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i
limiti stabiliti dal regolamento.
(1) Vedi art. 196 reg. cod. strada.
Art. 47.
Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come
segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1,
lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come
segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di
persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di
merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi
massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75
t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma
non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma
non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Art. 48. (1)
Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
(1) Vedi art. 197 reg. cod. strada.
Art. 49.
Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o
più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle
aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono
denominati slitte.
Art. 50.
Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le
biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la
cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il
ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di
lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art. 51.
Slitte
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di
pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade
sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad
evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di
cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 52. (1)
Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi
le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità
fino a 45 km/h;
[c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra
persona oltre il conducente.] (2)
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono
stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei
regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto
comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono
risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i
criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e
le modalità per il controllo delle medesime, nonché le
prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione
degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati
motoveicoli.
(1) Vedi art. 198 reg. cod. strada.
(2) Lettera soppressa dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
Art. 53. (1)
Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro
ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti
compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea
carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella
di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei
semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a
ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate
permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo
operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al
trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso
speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con
esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica,
capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima
fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite
dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo
dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f)
e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00
m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno
carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di
5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono
essere attrezzati con un numero di posti, per le persone
interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello
del conducente.
(1) Vedi art. 199 e art. 200 reg. cod. strada.
Art. 54. (1)
Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro
ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con più di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di
persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti
compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino
di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e
destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli
è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi
col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose
connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità
distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini
della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono
un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente
da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate
nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni
massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è
considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un
trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di
veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due
tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la
libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere
effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il
conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero
che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di
specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o
complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non
superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel
rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi
d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed
autoveicoli per usi speciali.
(1) Vedi art. 201, art. 202 e art. 203 reg. cod. strada.
Art. 55.
Filoveicoli
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati
da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per
l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un
motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e
l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia
elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le
loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per
gli autoveicoli.
Art. 56. (1)
Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e
dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati
ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art.
54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli
autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi
con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi
della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle
lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza
non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed
attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a
veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore
ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto
di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni,
alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una
parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte
notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da
detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati
nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di
questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa
previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.
(1) Vedi art. 204 e art. 205 reg. cod. strada.
Art. 57. (1)
Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli
destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e
forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per
il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle
aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di
uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono,
altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette
attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di
carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla
trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati
strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine
munite o predisposte per l'applicazione di speciali
apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili
da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con
carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del
conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso
il conducente;
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di
accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie,
trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di
quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili
dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40
km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche
o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le
macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2),
e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate
con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre,
compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono
essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché
muniti di idonea attrezzatura non permanente.
(1) Vedi art. 206, art. 207, art. 208, art. 209 e art. 210 reg.
cod. strada.
Art. 58. (1)
Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a
ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei
cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali
attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per
il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse
con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei
limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di
esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici
si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino
del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di
posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del
conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote
non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare,
su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
(1) Vedi art. 211, art. 212 e art. 213 reg. cod. strada.
Art. 59. (1)
Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da
città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici
o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per
le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli
definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i
Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli,
alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini
della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei
medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra
quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
Art. 60. (1) (2)
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli
d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse
storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e
gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini
della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche
specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali
veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro
storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in
occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati,
limitatamente all'àmbito della località e degli itinerari di
svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli,
per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione
è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed
al quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità
della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima
consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal
tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere
comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti
per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5
sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di
autoveicoli, o da euro 36 a euro 148 se si tratta di
motoveicoli. (3)
(1) Vedi art. 214 e art. 215 reg. cod. strada.
(2) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 61. (1)
Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi
successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo
carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale
larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i
filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani
circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale
altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non
eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli
isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono
considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da
noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di
strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a
sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo
direttive stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m,
sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel
regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di
linea per il trasporto di persone destinati a percorrere
itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima
di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la
lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni
tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan
e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può
raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei
complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da
soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come
veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite
norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal
presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto
eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Per la
prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 164, comma 9.
(1) Vedi art. 216 e art. 217 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 62. (1)
Massa limite
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo,
salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6
del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso
in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere
5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t
per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di
pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa
complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse,
con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a
due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i
veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il
carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla
strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di
veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non
sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del
veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a
due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e
32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro
o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a
servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa
complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6,
la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare
24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi
non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un
autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a
quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse
più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse
non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m;
nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m
ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso
in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2
m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il
carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa
stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto
alle sanzioni previste dall'art. 10.
(1) Vedi art. 218 reg. cod. strada.
Art. 63. (1)
Traino veicoli
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un
veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione
dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto
disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio
se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza
di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La
solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le
cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza
della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali
esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati
rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le
modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296. (2)
(1) Vedi art. 219 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Capo II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art. 64. (1)
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle
slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti
di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da
poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente
manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono
direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e
dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. (2)
(1) Vedi art. 220 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 65. (1)
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione
animale e delle slitte
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i
veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di
due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due
fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti
sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due
catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi
posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un
segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei
casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con
dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
(2)
(1) Vedi art. 221 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 66.
Cerchioni alle ruote
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno
carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici,
sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della
larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro
caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai
inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada
devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore
del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si
tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere
cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano
la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo
a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 36 a euro 148. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 67. (1)
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti
di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del
comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero
di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della
massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei
cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni
stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le
consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite
dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento.
Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati
in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una
slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le
disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
(2)
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente
fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (2)
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non
rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 222 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 68. (1)
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun
asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive
ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o
gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli
ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del
comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei
casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1
non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante
competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché
le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote
simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre
il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di
un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel
quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione
acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
21 a euro 85.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non
omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 36 a euro 148. (2)
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato,
ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
(1) Vedi art. 223, art. 224 e art. 225 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 69. (1)
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale,
delle slitte e dei velocipedi
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e
le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione
visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei
dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei
velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le
caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
(1) Vedi art. 220, art. 221, art. 223, art. 224 e art. 225 reg.
cod. strada.
Art. 70. (1)
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il
servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio
si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i
tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per
interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale
destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata
nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con
l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono destinare
speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i
servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito
l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio
di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul
servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a
servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 74 a euro 296. Se la licenza è stata ottenuta,
ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. In tal caso
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
licenza. (2)
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4
consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 226 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici
per la circolazione
Art. 71. (1)
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari
aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione
dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi
di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel
regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con
gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente
le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui
devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per
trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli
blindati.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il
loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in
alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò
non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono
approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie
di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio
non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al
trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da
euro 148 a euro 594. (2)
(1) Vedi art. 227 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 72. (1) (2)
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a
0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia.
Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se
trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli
specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate,
per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel
regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati
per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti
specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati
con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono
definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione
devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma
dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30
aprile 2007. (3)
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati
al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo
omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso
di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le
caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con
apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche
urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle
condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con
il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel
regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo
di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma
1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono
altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di
agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i
dispositivi supplementari di cui devono o possono essere
equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione
alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza
di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli
invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo
modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli
stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni
tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e
funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno
che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente
articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a
dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo
il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a
quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in
Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi
internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e
norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti
alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei
dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o
non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti
provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. (4)
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e
dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
(2) Vedi art. 228, art. 229, art. 230 e art. 231 reg. cod.
strada.
(3) Comma così sostituito dal Decreto legge 19 febbraio 2007, n.
14.
(4) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 73.
Veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono
essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione
visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre
devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al
conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il
campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente,
deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione
dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del
campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente
articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso
il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o
modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai
sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 74. (1)
Dati di identificazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli
e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al
veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se
realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto
in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che
normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante
l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o
della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o
sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero
distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone
dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le
modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere
le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero
di identificazione, le caratteristiche e le modalità di
applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta
salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per
l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni
emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o
rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero
di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 2.338 a euro 9.357.
(1) Vedi art. 232 e art. 233 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 75.
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e
omologazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli
e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono
soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della
loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme
del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale
velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc,
tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri con modalità stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso
decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del
tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai
commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione
che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a
servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea
per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione,
totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere
riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato
ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art. 76. (1)
Certificato di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di conformità
1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento
di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo
il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il
certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo
costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in
uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell'art.
75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione, il certificato di origine è
sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i
necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano
presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita
provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il
contenuto del certificato di approvazione e del certificato di
origine.
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l'esito
favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75,
comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione
ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che
caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo
omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la
dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad
omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al
tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la
piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore
deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di
conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori
diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni
costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la
certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla
dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine
relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi,
le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni
di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette
omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai
commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro
2.970. (2)
(1) Vedi art. 234 e art. 235 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 77.
Controlli di conformità al tipo omologato
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà
di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della
conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi
e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere
l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o
di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti
accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della
conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i
criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali
prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a
carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme
al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
742 a euro 2.970. (1)
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 78. (1)
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate
una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o
funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati
negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato
il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle
modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici
del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive
e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che
possono essere modificati solo previa presentazione della
documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono
stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di
circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e
prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato
sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370 a euro 1.485. (2)
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 236 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 79. (1) (2)
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione
devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza,
comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore
e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche
relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei
dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i
veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i
sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e
delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni
nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte,
ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non
funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360
se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli
articoli 9-bis e 9-ter. (3)
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 237 reg. cod. strada.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 80. (1)
Revisioni
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce,
con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di
accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per
la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non
producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli
elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e
che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione
del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle
direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico
dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto
promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni
dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle
direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di
posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i
rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a
noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione
deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento
la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico
sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o
rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali
possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la
circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne
notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri per la adozione del provvedimento di revisione
singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di
assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
operative degli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le
revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole
province individuate con proprio decreto affidare in concessione
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione
che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di
veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o
accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono
essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio
1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì
affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili,
anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra
imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e
quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali
idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e
controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il
titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico
devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con
proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione
presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di
cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre
1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti
terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed
inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali
corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva
tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a
carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente
postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che
l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità
dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti
di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di
revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e
dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai
controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione
effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le
modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta
di circolazione, la certificazione della revisione effettuata
con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli
interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del
pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della
relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da
parte delle officine, che provvederanno a restituirla
all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di
circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la
revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di
circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato
alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa
per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle
disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un
veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della
revisione. Da tali violazioni discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. (2)
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia
stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e
delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri revoca la concessione. (2)
16. L'accertamento della falsità della certificazione di
revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma
8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di
revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. (2)
(1) Vedi art. 238, art. 239, art. 240 e art. 241 reg. cod.
strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 81. (1)
Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in
materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono
effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento
per i trasporti terrestri della VI, VII, VIII e IX qualifica
funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in
ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica,
vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno
titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai
commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del
corso di qualificazione previsto dal comma 2.
(1) Vedi art. 242 reg. cod. strada.
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli
Art. 82. (1)
Destinazione ed uso dei veicoli
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione
in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di
terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi
il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono
essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il
trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al
nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con
conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale
secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e
viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive
del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può
essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (2)
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza
per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di
cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è
da sei a dodici mesi.
(1) Vedi art. 243 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 83.
Uso proprio
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli
destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a
uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata
soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il
soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro
attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento
per i trasporti terrestri sulla sussistenza di tali necessità,
secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina
del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base
della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto
proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi
della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto
proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si
applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno
carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo
adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le
disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di
persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o
i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594. (1)
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un
veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i
limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma,
della legge 6 giugno 1974, n. 298.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 84. (1)
Locazione senza conducente
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'àmbito delle disposizioni che regolano i
trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità
europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza
conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in
un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i
suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione
conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori
di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può
utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in
disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di
altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori
e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza
conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli
per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i
rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e
sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base della prescritta licenza.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a
stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il
rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 36 a euro 148 se trattasi
di altri veicoli. (2)
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 244 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 85. (1) (2)
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la
materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di
noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore,
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594 e, se si tratta di autobus, da euro 370 a euro
1.485. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da
due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. (3)
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 73 a euro 290. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. (3)
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 244 reg. cod. strada.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 86. (1)
Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.554 a euro 6.216. Dalla violazione conseguono le sanzioni
amministrative accessorie della confisca del veicolo e della
sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni,
in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le
stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o
revocata la licenza. (2)
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 73 a euro 290. (2)
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 87.
Servizio di linea per trasporto di persone
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque
remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata
su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al
pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare
categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di
persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i
filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad
accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta di
circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali
limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può
autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea
per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata
la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione
deve essere accompagnata da un documento rilasciato
dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i
bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono
essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di
linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e
in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad altri
esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei
propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità
competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito
a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle
per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485. (1)
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione da due
a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 88.
Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i
servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi
specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte
integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della
legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi
veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i
limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di
circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno
1974, n. 298.
Art. 89.
Servizio di linea per trasporto di cose
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano la materia.
Art. 90.
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è
disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
370 a euro 1.485. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 91.
Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing
e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con
facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma
con specifica annotazione sulla carta di circolazione del
nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo
contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata
in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo
e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei
requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90.
Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di
circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose
dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in
solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo,
del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato
dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma
con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome
del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le
stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e
all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma
1.
Art. 92.
Estratto dei documenti di circolazione o di guida
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per
esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi
ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli
adempimenti prescritti, un estratto del documento che
sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata
massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza
ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.
264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata
massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve
corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul
registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società.
Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro
trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al
comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un
triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra
irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (1)
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74
a euro 296. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione
Art. 93. (1)
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del
veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità
dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni
di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il
trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente
per l'immatricolazione, il contenuto della carta di
circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino.
L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,
per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione
delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9
luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la
carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà,
rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2,
della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a seguito di istanza da
presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla
data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della
consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità
di tale comunicazione sono definiti nel regolamento.
Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia
ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma
1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve
essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista
dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato
alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le
condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 374 a euro
1.485. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il
proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con
facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato
dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. (2)
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice
le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. (2)
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il
rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la
violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita
dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (2)
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e
corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali
veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi
di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che
utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A
siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha
immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve
contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il
veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia
stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di
tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale
e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in
aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e
dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi
informatici compatibili. La determinazione delle modalità di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è
disciplinata dal regolamento.
(1) Vedi art. 245 e art. 246 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 94. (1)
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto
o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il
competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata
dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente
accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli
altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del
nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o
all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto
dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per
i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 622 a euro 3.111. (2)
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del
certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 311 a euro 1.555. (2)
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata
in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta
giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle
necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di
circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla
titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro
automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei
relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici
idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità
del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al
comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di
riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.
(1) Vedi art. 247 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 95. (1)
Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della
carta di circolazione
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa
avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto
della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta
provvisoria di circolazione della validità massima di novanta
giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il
rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del
duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della
massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264.
[2. L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato
dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le
modalità previste all'art. 92.] (2)
[3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della
carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore
dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che
ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.] (2)
[4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di
responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971,
n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della
validità massima di trenta giorni.] (2)
[5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia
di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata
rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova
immatricolazione.] (2)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio
della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. (3)
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. (3)
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Comma abrogato dal D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 96.
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti
per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il
mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni
consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta
dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato
l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale
notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli
archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro
d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli
organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 97. (1)(2) (3)
Circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della
targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale
dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di
circolazione.
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il
titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la
vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può
affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti
di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda
elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del
suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i
veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di
ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla
proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del
Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia,
per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio
del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe
sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e
di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella
prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Alla stessa
sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee
ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
(4)
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o
più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o
nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una
velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 36 a euro 148. (4)
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, (5)
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 143 a euro 570. (4)
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 70 a euro 285. (4)
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non
propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.685 a euro 6.741. (4)
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i
cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
(4)
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche
difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con
un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685
a euro 6.741. (4)
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per
trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 355 a euro 1.427. Alla medesima
sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della
circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse. (4)
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione del certificato di circolazione o della targa non
provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di
polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70 a euro 285. Alla medesima sanzione è
soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del
certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta
denuncia. (4)
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti
da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato
la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il
ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del
veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso
di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e
dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(2) Per la disciplina di dettaglio vedi il DM Infrastrutture e
Trasporti 15 maggio 2006.
(3) Vedi art. 248, art. 249, art. 250, art. 251, art. 252 e art.
253 reg. cod. strada.
(4) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
(5) Parole inserite dalla Legge 26 novembre 2006, n. 286.
(6) Comma così sostituito dalla Legge 26 novembre 2006, n. 286.
Art 98. (1)
Circolazione di prova
[1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi,
i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di
vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le
fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli
esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche
per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della
carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i
veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove
tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti
veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per
la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in
circolazione di prova deve essere presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega.] (2)
[2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere
confermata previa verifica dei requisiti necessari.] (2)
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 74 a euro 296. La stessa sanzione si applica
se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il
titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di
apposita delega. (3)
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre,
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (3)
(1) Vedi art. 254 reg. cod. strada.
(2) Comma abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 99. (1)
Foglio di via
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per
le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità
tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione,
per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a
mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i
quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere
muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati
da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque
eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze
di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati,
l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di
via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di
centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la
targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
(2)
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le
prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
(2)
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per
più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 e ne consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(2)
(1) Vedi art. 255 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 100. (1)
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore
contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad
una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa
ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
[6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti
posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a
veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve
essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.] (2)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può
chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati
con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le
modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere
verificato che la combinazione richiesta non sia stata già
utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente
l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni
dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è
consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente
articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche,
cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per
l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre
iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella
identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9,
lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 74 a euro 296. (3)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria
o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da da euro 1.754 a euro 7.018. (3)
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
22 a euro 88. (3)
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non
rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al
comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa
del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi,
salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a
seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi da art. 256 ad art. 263 reg. cod. strada.
(2) Comma abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 101. (1)
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a
motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio
decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del
costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare
esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di
maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i
trasporti terrestri nella misura dell'ottanta per cento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto
dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione
devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga
l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del
documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al
comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,
provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe
e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 261 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 102.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una
delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di
circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli
organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne
rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia
di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe,
senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve
richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate
dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la
circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura
dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le
indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la
dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono
essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non
siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione
deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con
le procedure indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art.
100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla
base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova
immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle
targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in
circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al
comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza
aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296. (1)
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 36 a euro 148. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 103. (1) (2)
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al
competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la
definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,
restituendo il certificato di proprietà, la carta di
circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata
comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al
medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con
il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo
scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i
trasporti terrestri.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì,
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano
la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi
centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla
circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata
la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato
reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o
dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello
stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli
adempimenti previsti dal comma 1.
[3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli,
autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla
successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o
distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora
gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai
compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della
avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli
uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di
entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del
regolamento.] (3)
[4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia
di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di
demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.] (3)
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594. [La sanzione è da euro 357 a euro 1.433 se la
violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.] (4) (5)
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149.
(2) Vedi art. 264 reg. cod. strada.
(3) Comma abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(4) Periodo abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(5) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Capo IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici
Art. 104. (1)
Sagome e masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che
circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme
stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e
per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non
può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre
o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate
munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a
8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le
masse complessive di cui al comma 2 non possono superare
rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10
t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non
può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola
semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in
condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa
della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve
essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a
15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non
può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con
attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere
alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare
superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare
superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei
due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve
superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano
mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati
non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto
delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse
fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto
degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi
oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che
l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente
orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di
appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno
sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e
le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o
semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7,
sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere
munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per
un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di
partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per
la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di
pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare
gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e
8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele
da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che
supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485. (2)
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli
attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di
cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere
la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. (2)
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la
sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25
dell'art. 10.
(1) Vedi art. 265, art. 266, art. 267 e art. 268 reg. cod.
strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 105.
Traino di macchine agricole
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono
trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine
operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura
comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è
fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate
sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate
parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 106. (1)
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle
macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
essere costruite in modo che, ai fini della circolazione
stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando
circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se
previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi
portati o semiportati dei quali deve essere garantito il
bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi
devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo
campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina
di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e
con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente
deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi
adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma
2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere
munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti
pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte
per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro
del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma
2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere
b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei
dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel
limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei
dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2,
lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma
2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate
di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa
complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile
riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine
operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste
dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle
macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è
consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano
amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le
stesse devono essere munite, quando non espressamente previste
dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, fatte salve le competenze
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso
strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e
modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente
articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi
di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del
lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni tecniche
sono quelle contenute nelle predette direttive; per
l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di
richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per
la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il
rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni
dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
(1) Vedi da art. 269 ad art. 289 reg. cod. strada.
Art. 107. (1)
Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono
soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della
potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma
di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine
agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento
di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terestri, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e
delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di
emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti
o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene
effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte
salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o
parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta
valida in Italia a condizione di reciprocità.
(1) Vedi art. 290, art. 291 e art. 292 reg. cod. strada.
Art. 108. (1)
Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione
e della carta di circolazione delle macchine agricole
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con
le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere
munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione
ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la
carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione
sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole
dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di
documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina
agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le
caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della
carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine è costituita dal
certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica
costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del
medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine
agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre
esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti
impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie
il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia
all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello
approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è
conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore
assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La
dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio,
ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di
circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione
di conformità, senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine
agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485. (2)
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta
di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano
ritenere la possibilità della sussistenza di un reato
perseguibile ai sensi delle leggi penali.
(1) Vedi art. 293 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 109.
Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine
agricole
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo
omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà
di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad
accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le
macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi
dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a
norma del comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri delle
politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche
sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e
di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a
carico del titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire
fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla
revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo
di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità
della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485. (1)
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola
omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità
non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 36 a euro 148. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 110. (1)
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di
idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera
a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed
aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per
circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate
nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto
1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed
aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per
circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato
di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per
territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione
delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera
a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione
dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t
ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a
nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa
agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni
agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome
di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole
soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede
ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere
comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta
documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo
titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto
ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la
trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto
unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la
dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla
comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate
nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata
dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti
al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche
della carta di circolazione e del certificato di idoneità
tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai
commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la
quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594. (2)
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non
osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (2)
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà,
di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 36 a euro 148. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (2)
(1) Vedi art. 294 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 111. (1)
Revisione delle macchine agricole in circolazione
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può
disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o
parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a
norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei
requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della
circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti
di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le
modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché,
ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi
d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in
circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, può modificare la normativa prevista dal presente
articolo in relazione a quanto stabilito in materia da
disposizioni della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non
è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
Da tale violazione discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del
certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 295 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 112.
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in
circolazione
e aggiornamento del documento di circolazione
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti
ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto
alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero
nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né
alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri, su richiesta dell'interessato, sottopongono alla
visita e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2,
la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più
caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel
documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole
dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento
del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in
quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme
nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i
dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati
o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 74 a euro 296, salvo che il fatto
costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 113.
Targhe delle macchine agricole
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2,
lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere
munite posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve
essere individuato con la targa ripetitrice della macchina
agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa
d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli
99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione,
distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce,
con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto
previsto al comma 4.
Art. 114. (1)
Circolazione su strada delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono
rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli
articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di
equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette
ad immatricolazione presso gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta
di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario
del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette
altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108,
109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità
funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli
articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici
eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art.
104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada
devono essere munite di una targa contenente i dati di
immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere
munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché
per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del
veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di
circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono
stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto, alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con
macchine agricole.
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