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TITOLO II
Della costruzione e tutela delle strade
Capo I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Art. 13. (1)
Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il
Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla
entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e
geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle
strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di quelle
di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate
alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della
strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico
per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le
strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole
pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la
riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate
nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene
richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per
specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due
anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i
criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la
classificazione delle strade esistenti in base alle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi
delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono
avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente
purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli
enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma
4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione
delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono
più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire
e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le
loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito
decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
emana sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei
trasporti e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto
dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi
permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano
validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito
di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli
e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi
internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti
ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente
articolo e nei relativi decreti.
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003,
n. 151.
Art. 14. (1)
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle
loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative
pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui
al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni
alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme
ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in
caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a
realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in
conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo
comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente
stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono
esercitati dal comune.
(1) Vedi art. 25 reg. cod. strada.
Art. 15.
Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli
impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed
invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare
comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e
nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui
terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli
animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle
ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in
essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a),
b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 36 a euro 148. (1)
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c),
d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. (1)
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 16. (1)
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle
intersezioni fuori dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le
proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti
indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2,
nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine
stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra,
prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree
fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come
edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893
del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce
di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi
aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente
due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la
cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite
nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento
congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce
di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 26 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 17. (1)
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di
rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di
recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme
determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della
curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 27 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 18. (1)
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni
ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade,
misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni
inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla
tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce
di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di
visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati
è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in
elevazione all'interno dell'area di intersezione che
pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la
funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da
associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla
categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la
sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 28 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 19.
Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di
tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas
o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di
esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la
sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della
circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni
di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere
tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del
fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 742 a euro 2.970. (1)
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 20. (1)
Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati,
con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E)
ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a
condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per
il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale,
a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni,
anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei
centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le
recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti
di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni
può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro
larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che
rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non
meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere
all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di
cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza
storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa
l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una
zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con
limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero,
avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative
prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. (2)
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 29 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 21. (1)
Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della
competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire
opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei,
sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di
rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree
destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni
deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la
fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza
sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile,
sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori
esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed
ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri,
alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte
del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti
necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di
svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle
del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. (2)
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle
opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35,
art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 e
art. 43 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 22. (1)
Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario
della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove
diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né
nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di
autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario
può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza
alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche
plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione
di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali
a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica
utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea
tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità
degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche
plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi
o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità
per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia
l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente
alla realizzazione di particolari opere quali innesti
attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele,
anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la
costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la
manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada
da considerare in funzione del traffico interessante le due
arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare
nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le
condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente
proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio
dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi
lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli
sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti
privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del
ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione
stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le
opere effettuate possono essere regolarizzate mediante
autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime
dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria. (2)
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. (2)
(1) Vedi art. 44, art. 45 e art. 46 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 23. (1)
Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o
propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose,
visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono
ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero
possono renderne difficile la comprensione o ridurne la
visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente
pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso,
detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque,
impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono,
altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che
possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle
intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque
installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti
dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di
abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
[3. Lungo le strade, nell'àmbito e in prossimità di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o
artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari.] (2)
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati
la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta
tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale
o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su
una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente
diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta
di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti
lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada,
sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le
strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di
rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati,
limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di
interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la
facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze
minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della
circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista
degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è
consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio
solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia
visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti
servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente
proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di
esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate
dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle
condizioni stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente
codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli
utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei
centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni
possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente
codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può
impartire agli enti proprietari delle strade direttive per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di
quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di
propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni
stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e
quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (3)
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594. (3)
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva
competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del
presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il
verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e
12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario
della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di
esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o
comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente
proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il
proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di
legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e
non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad
effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua
custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o
possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al
presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.144 a euro
16.576; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore
della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto
chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (3)
13-ter. [Non è consentita la collocazione di cartelli, di
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone
tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno
1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394] (4). In caso di
inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e
gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma
13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione le strade
di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le
insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano
deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di
individuazione delle strade di interesse panoramico ed
ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma
13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia
realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio
degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro
ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca
pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le
disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario
esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la
nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza -
ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge.
13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti
elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.
(1) Vedi art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52,
art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58 e art. 59
reg. cod. strada.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
(3) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
(4) Periodo abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 24. (1)
Pertinenze delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate
in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e
da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di
esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede
stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i
relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli
utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la
manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al
servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di
servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non
intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono
appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario
ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a
terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non
avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento
dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di
legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso
stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro
2.970. (2)
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di
cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle
opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni
violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7.
(1) Vedi art. 60, art. 61, art. 62, art. 63 e art. 64 reg. cod.
strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 25. (1)
Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede
stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture
idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che
in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o
con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la
proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto
possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la
loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle
strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza
della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente
di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e
l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti
nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza
concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. (2)
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella
concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485. (2)
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore
della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere
abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività
fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Vedi art. 65, art. 66, art. 67 e art. 68 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 26.
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo
delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità
alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se
trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo
sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le
strade in concessione si provvede in conformità alle relative
convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali,
correnti nell'interno di centri abitati con popolazione
inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di
autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte
comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo
attraversamento di strade o relative pertinenze con uno
qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso
di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni
tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (129), se trattasi di linea ferroviaria, e (sentito
n.d.r.) l'ente proprietario della strada e, se trattasi di
strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 27.
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le
autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade
o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio
dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere
al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di
concessione non consentono al concessionario di adottare il
relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al
comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente
proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione
tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le
spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di
eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio
dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare
eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai
depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza,
indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o
amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma
dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata,
che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità
competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della
sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun
indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto
di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o
comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi
lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e
delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente
proprietario della strada in annualità ovvero in unica
soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al
valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione
o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito
cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative
pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti
autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori,
dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio
o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta
dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10
il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. (1)
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di
rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza
dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è
definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del
ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 28. (1)
Obblighi dei concessionari di determinati servizi
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di
funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia
aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di
metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché
quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che
interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le
condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per
la conservazione della strada e per la sicurezza della
circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di
trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente.
Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle
concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i
casi di deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda
necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a
disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli
impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere
relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore
del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione
dei lavori sono previamente concordati tra le parti,
contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In
caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio
è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali
penali fissate nelle specifiche convenzioni.
(1) Vedi art. 69 reg. cod. strada.
Art. 29.
Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o
l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono
oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che
ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla
angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il
proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo
possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594. (1)
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore
della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della
rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le
strade devono essere conservati in modo da non compromettere
l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed
alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica
incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o
concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento
a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla
demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al
proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo
le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a
difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei
proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o
la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o
riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade
statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del
presidente della regione, su proposta del competente ufficio
tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a
difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di
costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene
la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi
l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o
ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai
proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti
la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370 a euro 1.485. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 31.
Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali
alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato
tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi
comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo
scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della
sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro
materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove
occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594. (1)
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino,
a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 32. (1)
Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle
strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e,
in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada
le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la
riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno
diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua
hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere
necessari per il passaggio e per la condotta delle acque;
devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte,
anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano
necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai
danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa.
Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di
concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e
sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in
modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque
intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare
qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la
circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi
diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di
cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto,
ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il
raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In
caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai
soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi
indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati
spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594. (2)
(1) Vedi art. 70 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 33. (1)
Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in
prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in
essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire
l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente
danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari
e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza
alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui
canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso
di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in
cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le
prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in
relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non
sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in
località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa
l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e
con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei
proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da
canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per
dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo
costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo
restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle
acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594. (2)
(1) Vedi art. 71 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 34. (1)
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento
delle infrastrutture stradali
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito
contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo
di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da
corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa
durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente
alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni
normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari
delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere
connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle
infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se non è stato
corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1,
si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni,
a carico del proprietario. (2)
(1) Vedi art. 72 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Capo II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Art. 35. (1)
Competenze
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
competente ad impartire direttive per l'organizzazione della
circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli
aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di
esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il
comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri
per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti
proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e
nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda
necessario.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è
autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del
regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive
comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è
autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme
regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate
le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre
attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte
con autonomia funzionale ed operativa.
(1) Vedi art. 73 reg. cod. strada.
Art. 36.
Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila
abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del
traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i
comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti
i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare
affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni
di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre
particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche
derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco
dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e
pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per
la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari
delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai
sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate
all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città
metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza
stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed
atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli
strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel
rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi
di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico
prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base
informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché
di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione
della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi
della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni.
Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226,
comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della
provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al
comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta
nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle
indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del
traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla
regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno
1990, n. 142 .
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche
per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal
comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142 , convocano una conferenza tra i
rappresentanti delle amministrazioni, anche statali,
interessate.
8. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico,
formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di
concorso è approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di
cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della
redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici
specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del
traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso
il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del
piano e alla sua realizzazione.
Art. 37. (1) (2)
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad
eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali,
fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non
comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e
sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila
abitanti, agli enti proprietari delle singole strade
limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche
strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica
è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i
segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico
agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti
segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei
segnali di localizzazione territoriale del confine del comune,
lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua
italiana.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso,
entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel
regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
che decide in merito.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 74 reg. cod. strada.
Art. 38. (1)
Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in
difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni
dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di
pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo
dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza.
Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei
segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni
degli agenti di cui all'art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per
imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a
quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada
devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali
segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della
circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per
la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica
anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un
limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli
segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro
denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche
tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,
illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed
applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di
impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le
figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie
costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del
comportamento dell'utente della strada. I segnali sono,
comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri
di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della
normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati
alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o
rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più
rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché
sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è
previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla
installazione dei complessi segnaletici di direzione, in
corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica
stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade
di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private
non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli
prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle
strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica
stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le
cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a consentire l'installazione
provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari
dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale,
salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. (2)
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al
regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche
previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza
nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ponendo a carico
dell'ente proprietario della strada le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.
(1) Vedi art. 75 e art. 76 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 39. (1)
Segnali verticali
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne
indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un
comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e
limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si
suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli
utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida
e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed
impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida
dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e
di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che
non rispettano le disposizioni del presente articolo e del
regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.
(1) Vedi da art. 77 ad art. 136 reg. cod. strada.
Art. 40. (1)
Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per
regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire
prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti
da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta
riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la
carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in
servizio di trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o
discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano
le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una
corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano
le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti
alla destra di quella discontinua, la possibilità di
oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del
quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per
rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di «fermarsi
e dare precedenza» o il segnale di «passaggio a livello» ovvero
un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia
stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima
del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se
necessario, per rispettare il segnale «dare precedenza».
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le
dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali
stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere
oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre
che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È
vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che
dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate
solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e
dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da
una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per
il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie
riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i
conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che
hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono
tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in
corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli
attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche
alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non
vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri
segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.
(1) Vedi da art. 137 ad art. 155 reg. cod. strada.
Art. 41. (1)
Segnali luminosi
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di
forma circolare e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di
freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e
verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al
comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella
direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale
con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o
sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto,
a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con
significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere
dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle
lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su
fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di
effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento
pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello
attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e
vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la
carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione
consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a
forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso,
giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di
cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da
una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili
sono rossa a forma di X, con significato di divieto di
percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la
luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a
percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la
luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente
articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del
grado di protezione e delle caratteristiche geometriche,
fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento
e da specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli
possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla
segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non
possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non
hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione
della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza
ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente
via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la
precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della
corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i
veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per
l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così
prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non
possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di
intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli
non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale
striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione,
né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in
modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o
quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso
significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche
normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire
nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di
conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle
stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per
i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il
pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza
anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni
siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che
interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o
rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso
comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche
veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i
ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il
comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce
rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il
varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso
il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi
alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili
anche quando venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma
1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata
velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di
precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica
veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni
anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima
velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla
possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui
dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti
egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche,
dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le
modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada
deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
(1) Vedi da art. 156 ad art. 171 reg. cod. strada.
Art 42. (1)
Segnali complementari.
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o
rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati
ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli
dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e
le modalità di impiego e di apposizione.
(1) Vedi da art. 172 ad art. 180 reg. cod. strada.
Art. 43. (1)
Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza
indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione
del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli
agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della
segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le
seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: «attenzione, arresto»
per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano
più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza;
se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone
l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione
stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: «arresto»
per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia,
provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal
braccio o dalle braccia e per contro «via libera» per coloro che
percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà
abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa
ugualmente «arresto» per tutti gli utenti che si trovano di
fronte all'agente o dietro di lui e «via libera» per coloro che
si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la
sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o
rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti
veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari
a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni
eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché
modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili
a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla
regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di
apposito segnale distintivo.
(1) Vedi art. 181, art. 182 e art. 183 reg. cod. strada.
Art. 44. (1)
Passaggi a livello
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una
luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la
ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle
barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione
acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori
qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili
direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le
sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura
equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere
deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci
rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per
avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere,
integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le
semibarriere possono essere installate solo nel caso che la
carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su
strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera
carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello
con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed
orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei
passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali,
luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente
delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare
in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello
e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno
carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità.
(1) Vedi da art. 184 ad art. 191 reg. cod. strada.
Art. 45. (1)
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal
presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive
ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi
segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può
intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle
strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone
autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica,
di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere,
entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non
conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo,
di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti
norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali,
ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra
segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della
segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello
di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento,
ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le
segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono
effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei
dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti
inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo
esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in
opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada
può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare,
spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci
giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al
comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più
corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o
confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso
inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente
proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del
trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne
ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e
regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e
al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di
circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e
diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo
accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello
stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. (2)
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle
imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma
3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i
requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate
attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel
regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca
dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati
o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro
2.970. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso
di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la
presenza e consentono la localizzazione delle apposite
apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6,
utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo
delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi
di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 742 a euro 2.970. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto
della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del
Titolo VI. (2)
(1) Vedi art. 192, art. 193, art. 194 e art. 195 reg. cod.
strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
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