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TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. (1)
Princìpi generali
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale,
rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle
strade è regolata dalle norme del presente codice e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto
delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le
norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i
costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico
veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei
cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del
territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza
stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di
alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di
tipo prevenzionale ed educativo.
(1) Vedi art. 1 reg. cod. strada.
Art. 2. (1) (2)
Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si
definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti
tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata
a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a
destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati,
dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite
aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà
laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di
inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie
di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti
devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno
due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono
previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la
sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di
manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli
altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale,
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire
la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà
laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento
e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade,
come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade
«statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le
indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade
sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico
militare e denominate «strade militari», ente proprietario è
considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del
traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale
dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra
loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia
situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed
importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla
rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della
stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete
statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di
carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete
statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le
sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il
capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o
automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o
fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le
località che sono sede di essenziali servizi interessanti la
collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade
«vicinali» sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri
abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali,
regionali o provinciali che attraversano centri abitati con
popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5,
seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il
consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per
le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le
modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con
gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali,
alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma
5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio
nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle
tipologie di collegamento previste sono declassificate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni,
secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati
nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione
sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della
legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle
opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 2, art. 3 e art. 4 reg. cod. strada.
Art. 3. (1) (2)
Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella
quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli
al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi
ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono
introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della
precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della
carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio
interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate
direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento
dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed,
in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie
di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme
di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da
non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei
pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio
del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal
ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato
o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una
strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele,
seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea
a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi
in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si
accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra
per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche
trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare
condizioni di limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la
carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà
stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di
altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da
parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni,
piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla
carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine
discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la
relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di
linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa
per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture
(sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento
delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi
livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti
di traffico dall'una all'altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le
correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti
parte degli itinerari così definiti dagli accordi
internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità
di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più
strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della
strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca
continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata
al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un
marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla
sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento
longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento
longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due
rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in
taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei
pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di
fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram
e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della
strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata
fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti
veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle
strade.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente
a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei
veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in
corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente
segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i
veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele,
in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca
posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di
inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e
di traffico di specifico rilievo tecnico.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 5 reg. cod. strada.
Art. 4. (1)
Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, provvede con
deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come
definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia
nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
(1) Vedi art. 5 reg. cod. strada.
Art. 5. (1)
Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può
impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le
direttive per l'applicazione delle norme concernenti la
regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art.
2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti
proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in
cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in
ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli
enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate
e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i
provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di
regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
(1) Vedi art. 6 reg. cod. strada.
Art. 6. (1)
Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per
esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie
di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto,
inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni
fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la
circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel
regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi
determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di
tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio
stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o
per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle
strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di
veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a
determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su
neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto
tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto
ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal
concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In
caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere
adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente,
che può revocare gli stessi.
7. Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e
nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la
circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è
riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione
aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze,
in conformità alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli
aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti
o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni
e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
l'autorità competente disponga diversamente in particolari
intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2,
comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è
stabilita dagli enti proprietari sulla base della
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di
controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa
nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese
dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima
di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo
di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non
venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594. Se la violazione è commessa dal conducente di un
veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. In questa
ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della
sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. (2)
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
22 a euro 88. (2)
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
(2)
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148; qualora la
violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. (2)
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio
finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli
deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la
violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a
che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare
la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e
del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente è da
due a sei mesi.
(1) Vedi art. 7 e art. 8 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 7. (1)
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e
4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive
competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di
strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione
alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o
la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai
conducenti, prima di immettersi su una determinata strada,
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza
a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi
di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco,
dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di
persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del
contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei
veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate
al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del
veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità
alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati
per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a
servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità
urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore
20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono
di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso
articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente
proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del
comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario
della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per
esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati
stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate
necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono
essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli
utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone
con limitata o impedita capacità motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati
non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti
agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in
superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento
e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare
la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio
con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una
adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per
quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di
particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e
condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco,
ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della
giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze
particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato,
anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante
appositi segnali.
11. Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre
zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi
commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del
sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
(2)
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate
ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone
a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. (2)
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria
è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale
si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 22 a euro 88 e la sanzione stessa è applicata per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (2)
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone,
ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività
di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 675 a euro
2.714. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria
della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. (2)
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 8.
Circolazione nelle piccole isole
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di
soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non
superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico
automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di
più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti
affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento
possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni
previsti dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 375 a euro
1.485. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 9.
Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o
con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per
le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata,
sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalla regione per le strade regionali; dalle province per le
strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste
dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione
per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni
prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche
i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la
formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel
corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere
sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno
dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I.
non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui
partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità
imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico
sportive della federazione di competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni
previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la
competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme
tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole
del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative,
effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti
degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo
può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti
di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade
aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre
necessario per le tratte in cui siano consentite velocità
superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire
una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima
di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono
richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della
competizione. L'autorità competente può concedere
l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata
nel programma quando gli organi sportivi competenti lo
richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte
dei promotori, di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità
dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque
causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di
garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di
uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in
loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da
persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta
la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli
organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della
scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i
requisiti e le modalità di abilitazione delle persone
autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma
6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento.
L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero
con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono
all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra
i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere
effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario,
da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma
6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della predisposizione del programma per
l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando
le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero
dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la
validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario,
all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea
della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro
abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza
una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza
esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da euro 742 a euro 2.970, se
si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni
caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. (1)
[8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità
con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza
esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da
uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro
cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi
titolo, partecipa alla competizione non autorizzata.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.] (2)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a
cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero
di una somma da euro 148 a euro 594, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
(2) Comma abrogato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Art. 9-bis. (1)
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con
veicoli a motore
e partecipazione alle gare.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne
autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000.
La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla
competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione
da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena
è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un
anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al
fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero
se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa
da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla
competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La
patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime
o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è
sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non
li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Art. 9-ter. (1)
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a
euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione
da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena
è della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La
patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime
o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è
sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo
che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li
abbia affidati a questo scopo.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
Art. 10. (1)
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di
marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di
sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di
massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili
possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per
dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati
i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati
dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e
laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere
effettuato integrando il carico con gli stessi generi
merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a
sei unità, fino al completamento della massa eccezionale
complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo
62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere
completato, con generi della stessa natura merceologica, per
occupare l'intera superficie utile del piano di carico del
veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione,
fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali
ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38
tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se
autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi
di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli
ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere
superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo
indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione
alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo
pagamento di un indennizzo forfettario pari a l,5, 2 e 3 volte
gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli
isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi,
da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la
stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di
tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe
prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati
indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a
quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati
mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono
altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo
34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente
articolo.
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche
quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo
stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di
ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la
sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati,
purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati
esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti
previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati
di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per
cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite
rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n),
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti
di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di
macchine operatrici e di macchine agricole.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle
masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o
compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la
sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del
trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità
inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi
veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle
predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali
e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo
quanto stabilito al comma 2, lettera b).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto
del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in
lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo
61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure
soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti
autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a
condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera
g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e
le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse
stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per
effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non
eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti
stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati
gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e
comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che
nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per
detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello
stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo
il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno
carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui
all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere
a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita
autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può
eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della
massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di
autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed
un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo
le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia
prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le
condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano,
può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della
sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di
maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo,
alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o
al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo,
dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità
previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata
al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti
tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico
eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto
nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti
dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le
eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed
ancoraggio del carico.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza
superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e
quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di
ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in
avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti
dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con
veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e
funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo
itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale
l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo
frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a
condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite
dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le
masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i
veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora
utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica,
sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano
un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta
di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione,
ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire
solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad
effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli
ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni
di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista
dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli
adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali,
ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare
dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i
criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta
della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri
ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero
violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali
alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai
periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale
o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi
dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima,
esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7,
ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma
1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 681 a euro 2.749. (2)
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137 a euro 549. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità
ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare
tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma
18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle
tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del
carico autorizzato. (2)
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa
non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta. (2)
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse
da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che
ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui
all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al
trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, e alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è
ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e
trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il
provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata
in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta
di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. (2)
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai
limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle
autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370 a euro 1.485. (2)
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni
di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo
conducente del veicolo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida del conducente per un periodo
da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta
di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme
di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al
comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti
di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa
indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si
procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a
pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai
limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al
comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti
di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non
risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in
cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione
dell'obbligo della scorta.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio,
fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non
abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite
nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo
indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare
al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del
veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi.
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non
può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto
a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto
alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro
immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le
cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del
conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto,
allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero
quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta
tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di
svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia
incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al
presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da
uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo
VI. (2)
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non
è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere
amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali.
(1) Vedi art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 art. 13, art. 14,
art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 e art. 20 reg. cod.
strada.
(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29
dicembre 2006.
Art. 11. (1)
Servizi di polizia stradale
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a
regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni
per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto
concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete,
altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da
chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di
cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle
modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle
parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di
individuazione di questi ultimi.
(1) Vedi art. 21 reg. cod. strada.
Art. 12. (1) (2)
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito
del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1,
lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso
delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo
superamento di un esame di qualificazione secondo quanto
stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e
periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle
violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui
dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni
aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente
alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade
affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e
tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente
alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito
delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti
dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di
cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre
essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte
tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di
eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle
strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la
marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate,
appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato
dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di
cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare
i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel
regolamento.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(2) Vedi art. 22, art. 23 e art. 24 reg. cod. strada.
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