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Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
Art. 1.
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del
saldo netto da finanziare e' determinato in termini di
competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2007, e' fissato,
in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno
finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, e' determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di
euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di
euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e
2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in
10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al
mercato e' determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di
euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al
fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono
prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi
di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a
tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla
lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a
riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento
degli obiettivi di sviluppo ed equita' sociale, dando priorita'
a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero
appartenenti alle fasce di reddito piu' basse, salvo che si
renda necessario assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamita' naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il
Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento
una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta
all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da
destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma
4.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le
parole: ", nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai
sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Determinazione
dell'imposta) . - 1 . L'imposta lorda e' determinata applicando
al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti
per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non
superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze,
l'imposta non e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste
negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonche' in altre disposizioni di
legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165.
Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede
di dichiarazione dei redditi";
c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Detrazioni per carichi
di famiglia) . - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi
di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro
e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e
15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e'
aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e'
superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La
detrazione e' aumentata a 900 euro per ciascun figlio di eta'
inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di
un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione
e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
95.000 euro. In presenza di piu' figli, l'importo di 95.000 euro
e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo
al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per
cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che
possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In
caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la
detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura
del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario
ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori
affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della
detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata
per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso
accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore
affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in
caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero
importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si
e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero
se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo
contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il
primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni
previste alla lettera a) ;
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto
alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo
433 del codice civile che conviva con il contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da
enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e
consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro,
al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese
e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui
sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a) , numero
1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690
euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a) , numeri 1) e
3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti
di cui al comma 1, lettere c) e d) , sono pari a zero, minori di
zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri
casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime
quattro cifre decimali";
d) l'articolo 13 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13. - (Altre detrazioni) . - 1.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a) , e 50, comma 1, lettere a) ,
b) , c) , c-bis) , d) , h-bis) e l) , spetta una detrazione
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno,
pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo'
essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del
comma 1, lettera c) , e' aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore
a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a) , spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1
del presente articolo, rapportata al periodo di pensione
nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non
puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del
reddito complessivo e' superiore a 7.500 euro ma non a 15.000
euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito
complessivo dei soggetti di eta' non inferiore a 75 anni
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'articolo
49, comma 2, lettera a) , spetta una detrazione dall'imposta
lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non
puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del
reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000
euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli
50, comma 1, lettere e) , f) , g) , h) e i) , 53, 66 e 67, comma
1, lettere i) e l) , spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800
euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati
nei commi 1, 3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume
nelle prime quattro cifre decimali.";
e) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Dall'imposta lorda si
scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonche' quelle
di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) , b) , g) , h) ,
h-bis) e i) . Le detrazioni per carichi di famiglia non
competono".
7 . All'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera a) , al primo periodo, le parole da:
", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi
i e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni
previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico,
rapportate al periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole:
"Le deduzioni di cui all' articolo 12, commi 1 e 2," sono
sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli
12 e 13";
b) al comma 2, lettera c) , le parole: "al netto delle deduzioni
di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite
dalle seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle
seguenti: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma
degli articoli 12 e 13".
8. Il comma 350 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
9. Ai fini della determinazione dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine
rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre indennita'
e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a) , del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
si applicano, se piu' favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di
reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in favore delle
regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al
maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6
a 9, secondo le modalita' indicate nel comma 322, da definire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Alla disciplina vigente dell'assegno per
il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per
il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con
entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano
presenti componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un
solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano
presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal
1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente
legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a
cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le
tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri,
settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per
tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono
rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei
con figli di cui alle lettere a) e b) nonche' quelli per i
nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati
secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a) , con
decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la
famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento
alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle
famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e
dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o
equiparati di eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della
determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori
anche i figli di eta' superiore a 18 anni compiuti e inferiore a
21 anni compiuti purche' studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di
reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano
applicazione a decorrere dall'anno 2008.
12. All'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12- bis . A decorrere dal 1° gennaio
2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici
NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) e' attribuita alla regione a
statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli
anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota e' fissata,
rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella
misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro
al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010 la suddetta
quota e' rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il
rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di
completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto
ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005
rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa
sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta
quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa
e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto
corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei
quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di
distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico
e scarico previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
del presente comma".
13. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, e' inserito il seguente:
"Art. 10- bis . - (Modalita' di revisione
ed aggiornamento degli studi di settore) . - 1. Gli studi di
settore previsti all'articolo 62- bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono
soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di
entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella
dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di
esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione
degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle
statistiche ufficiali, quali quelli di contabilita' nazionale,
al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentativita'
degli stessi rispetto alla realta' economica cui si riferiscono.
La revisione degli studi di settore e' programmata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione e della
revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori
di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da
ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali
per il relativo settore economico".
14. Fino alla elaborazione e revisione degli
studi di settore previsti dall'articolo 62- bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di
cui al comma 2 dell'articolo 10- bis della legge 8 maggio 1998,
n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresi' conto di
specifici indicatori di normalita' economica, di significativa
rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in
relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio
della specifica attivita' svolta. Ai fini della relativa
approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo
10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 4- bis
dell'articolo 10 della medesima legge.
15. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
16. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
" 4. La disposizione del comma 1 del
presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c) , d) ed e) , o compensi di
cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale . Tale
limite non puo', comunque, essere superiore a 7,5 milioni di
euro;
b ) che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo
d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque
in caso di cessazione e inizio dell'attivita', da parte dello
stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione,
nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di
attivita' svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita'".
17. All'articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
" 4 - bis . Le rettifiche sulla base di
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d) , secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo
comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere
effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche
per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori
al livello della congruita', ai fini dell'applicazione degli
studi di settore di cui all'articolo 62- bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori
di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui
all'articolo 10- bis , comma 2, della presente legge, qualora
l'ammontare delle attivita' non dichiarate, con un massimo di
50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono
quelli indicati al comma 4, lettera a) . In caso di rettifica,
nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni
che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi
di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il
volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al
contribuente. La presente disposizione si applica a condizione
che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2- bis e 4-
bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma 2- bis dell'articolo
32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-
bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come
modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del
presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, ad esclusione
di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato
articolo 10 che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti titolari
di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si
rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati
specifici indicatori di normalita' economica, idonei a rilevare
la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di
rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi
di cessazione dell'attivita', di liquidazione ordinaria ovvero
di non normale svolgimento dell'attivita', puo' altresi' essere
richiesta la compilazione del modello, allegato alla
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli
studi di settore.
20. Per i soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al
primo periodo d'imposta di esercizio dell'attivita', sono
definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione
dei requisiti minimi di continuita' della stessa, tenuto conto
delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento della
attivita' medesima.
21. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio
2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche
per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri selettivi
e' programmata una specifica attivita' di controllo nei
confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto
dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 20.
23. All'articolo 10, comma 1, della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con periodo d'imposta pari a dodici mesi e" sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora
l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore
all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base
degli studi stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come
modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a) , hanno
effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2007.
25. All'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2- bis . La misura della sanzione minima
e massima di cui al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle
ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli
studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non
si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o
professione, accertato a seguito della corretta applicazione
degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato".
26. All'articolo 5 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4- bis . La misura della sanzione minima
e massima di cui al comma 4 e' elevata del 10 per cento nelle
ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli
studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non
si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta
detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione
degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento di
quella dichiarata".
27. All'articolo 32 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2- bis . La misura della sanzione minima
e massima di cui al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle
ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli
studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non
si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore
al 10 per cento di quello dichiarato".
28. Al testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b) , dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa
sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e
l'indicazione del codice fiscale del destinatario";
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c) , dopo il secondo
periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la
spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e
l'indicazione del codice fiscale del destinatario".
29. Le disposizioni introdotte dalle lettere
a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio
2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l'acquirente non
sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice
fiscale o non abbia con se' la tessera sanitaria, l'indicazione
del codice fiscale puo' essere riportata a mano sullo scontrino
fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in
materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte
del farmacista.
30. Al fine di contrastare l'indebita
effettuazione delle compensazioni previste dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA,
entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono
effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a
10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della
successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte
dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo
giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio
assenso.
31. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita', anche
progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30.
Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le
procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di
crediti.
32. Parte delle maggiori entrate derivanti
dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per
l'anno 2007, e' iscritta sul Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo e' ridotta
di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008.
33. All'articolo 39 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) , nel primo periodo, le parole: "da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo
e' sostituito dai seguenti: "La violazione e' punibile in caso
di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo
36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-
ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di
controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione
l'articolo 12- bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico
dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un
periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni
commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta
l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione";
b) al comma 1, lettera b) , primo periodo,, le parole: "da lire
un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1- bis . Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7- bis , si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato
solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata";
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo
e dell'articolo 7- bis sono contestate e le relative sanzioni
sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli
uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e'
unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al
compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o
modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti
ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei
soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale
adozione di ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro
2.582".
34. Per le violazioni di cui all'articolo 7-
bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando
l'applicazione dell' articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la
violazione sia stata gia' contestata alla data di entrata in
vigore della presente legge, non si da' luogo a restituzione di
quanto eventualmente pagato.
35. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-
quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono abrogati.
36. Le agevolazioni tributarie e di altra
natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione
dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie, sono
riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati
in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a titolo oneroso
o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha
usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di
due anni dall' acquisto, e' dovuta la differenza fra l'imposta
dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'
applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si
applica per i disabili che, in seguito a mutate necessita'
dovute al proprio handicap , cedano il proprio veicolo per
acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi
adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti per
attivita' di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte
nell'ambito delle strutture sanitarie private e' effettuata in
modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali
provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di
lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in
apposito registro, il compenso incassato per ciascuna
prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38
comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare
dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le
modalita' per la comunicazione prevista dal comma 39 nonche'
ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi
38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a
40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni di
cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9
e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli
prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e
sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attivita'.
43. Dopo l'articolo 25- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 25- ter . - (Ritenute sui
corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore) . - 1 . Il
condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del
pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di
rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o
nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2 . La ritenuta di cui al comma 1 e' operata
anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi
ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) , del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
44. All'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di
costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla
tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro
'componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed
accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate
con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la
preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".
45. Le disposizioni di cui alle lettere b) ,
c) e d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 11.633, come
modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle
cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione
della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
46. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:
" d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti
nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui
all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate
a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari";
b) all'articolo 57, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1- bis . Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera d-bis) , sono solidalmente tenuti al pagamento
dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura
negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la
conclusione degli affari".
47. All'articolo 8, comma 1, della legge 3
febbraio 1989, n. 39, le parole: "una somma compresa tra lire un
milione e lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito
dai seguenti:
"22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante
l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti
ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa,
di fornire i dati identificativi del titolare, se persona
fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati
identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da
persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante
che ha operato per la stessa societa';
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale
rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa
societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' e le
analitiche modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione
al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge
3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio e'
obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle
entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace
indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione
amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta
di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di
valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
e successive modificazioni".
49. Le disposizioni di cui al comma 22
dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai
pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
50. In coerenza ai principi recati dall'
articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine
di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche'
di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con
uno o piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabilite le modalita' per procedere alla rimozione
dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di
telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici
con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o
delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I
provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel
rispetto degli obblighi comunitari. L'inosservanza dei
provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione
comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da
30.000 euro a 180.000 curo per ciascuna violazione accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere
effetto tutti gli atti adottati.
52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro
per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero
della pubblica istruzione, per la realizzazione di campagne di
informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla
realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da
permettere loro di conoscere la realta' dei rischi derivanti dal
vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al
gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le
modalita' e i criteri per lo svolgimento delle campagne
informative di cui al presente comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono
trasmessi alle regioni i dati relativi all' import/export del
sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle
regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle
dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai
contribuenti residenti.
54. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita'
tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle
dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle
regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalita' tecniche
di trasmissione in via telematica dei dati dell' import/export
alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' istituito il sistema integrato delle banche
dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla
condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni
dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio
della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio
tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31
marzo 2007 ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse
nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le
regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle
pubbliche amministrazioni abilitate nonche' i servizi di natura
amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle
finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per
la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo
l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2- bis . - 1. Ferme restando le
attribuzioni di cui all' articolo 2, la Commissione:
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e
audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare
l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati
di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
b) esprime un parere sulle attivita' svolte annualmente dall'
anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'
anno".
59. Il secondo comma dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell'economia e delle
finanze ha facolta' di rendere pubblici, senza riferimenti
nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui
al primo comma, nonche', per esclusive finalita' di studio e di
ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie,
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con
gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi
ultimi non identificabili".
60. Dall'attuazione dei commi 56, 57 e 59 non
derivano oneri per il bilancio dello Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di
monitoraggio, le modalita' per introdurre in tutte le
amministrazioni pubbliche criteri di contabilita' economica,
nonche' i tempi, le modalita' e le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di
contabilita'.
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, l'articolo 2- bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 2- bis . - (Comunicazione degli
esiti della liquidazione delle dichiarazioni) . - 1 . A partire
dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito
previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei
contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti
della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2 . L'Agenzia delle entrate puo', su istanza motivata, derogare
all' obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora
siano riconosciute difficolta' da parte degli intermediari
nell'espletamento delle attivita' di cui alla medesima lettera
a) .
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a
quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definiti il contenuto e la modalita' della risposta
telematica".
63. I soggetti di cui all'articolo 2 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo
somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice
fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
64. All'articolo 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
"25- bis . Ai fini dei controlli sugli
oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi
esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via
telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai
quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
25- ter . Il contenuto, i termini e le
modalita' delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate".
65. All'articolo 37- bis , comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente:
"f-quater) pattuizioni intercorse tra
societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli
Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati
ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il
pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra
confirmatoria o penitenziale".
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
del 1° gennaio 2007.
67. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo
2, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3- bis . I modelli di dichiarazione, le
relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico
dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio".
68. All'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "titolari" sono inserite le seguenti: ", o dipendenti da
loro delegati,".
69. All'articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, il comma 12- bis e' sostituito dal
seguente:
"12- bis . Il limite di 100 euro di cui
al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma
12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio
2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite e'
stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il
limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il
Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento
una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito
decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto
tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti
indicati nel presente comma".
70. All'articolo 93 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
il comma 5 e' abrogato. La disposizione del periodo precedente
si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.
71. All'articolo 107, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al terzo periodo, le parole:
"nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto"
sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti nell'
esercizio stesso e nei cinque successivi".
72. All'articolo 84, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o
parziale del reddito la perdita riportabile e' diminuita in
misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione
applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti
che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e'
riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha
concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti".
73. Le disposizioni del secondo e del terzo
periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del
presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili
realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2006.
74. All' articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) alle lettere b) e c) , dopo le parole: "dalle
societa'," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust, ";
2) alla lettera d) , dopo le parole: "di ogni tipo,"
sono inserite le seguenti: "compresi i trust ,";
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari
in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'
atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si
considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo
prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno
dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel
territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da
quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione,
un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in
favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di
proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento
di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi".
75. All'articolo 44, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
g-quinquies) e' inserita la seguente:
" g-sexies) i redditi imputati al
beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche
se non residenti;".
76. All'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera b) , dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust ,";
b) al secondo comma, lettera g) , dopo le parole: "persone
giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonche' i trust ,".
77. All'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 48, dopo la lettera a) , e' inserita la seguente:
" a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la lettera a) , e' inserita la seguente:
" a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul
valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,
100.000 euro: 6 per cento" ;
c) dopo il comma 49 e' inserito il seguente:
"49- bis . Se il beneficiario dei trasferimenti di cui
ai commi 48 e 49 e' una persona portatrice di handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della
quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 curo".
78. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4- ter . I trasferimenti, effettuati anche tramite i
patti di famiglia di cui agli articoli 768- bis e seguenti del
codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di
esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti
all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) , del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta
limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito
o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione
di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione
in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al
periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il
pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto
essere pagata";
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"l- bis . Resta comunque ferma l'esclusione
dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle
aziende, delle azioni, delle quote sociali";
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78
si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre
2006, nonche' agli atti pubblici formati, agli atti a titolo
gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
80. L'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 3. - (Modi di pagamento) . - 1.
L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della
tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario
convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia,
con modalita' telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o
mediante versamento in conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di
bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro
0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti
rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad
euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella
misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei
vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero
1, lettere a) e b) , e numero 2, della tariffa - Allegato A -
annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima e'
stabilita in euro 0,50".
81. All'articolo 39, comma 13, alinea, primo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: "somme giocate" sono inserite le seguenti:
", dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il
soggetto passivo d'imposta e' identificato nell' ambito dei
concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14- bis , comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale
nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente
al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data
di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei
concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla
osta stesso".
82. All'articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13- bis e' sostituito
dal seguente:
"13- bis . Il prelievo erariale unico e'
assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a
ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai
singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a
saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto
per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta
effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a
saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito
derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici
rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno
solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete,
individuati ai sensi dell'articolo 14- bis , comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete
telematica prevista dallo stesso comma 4 dell' articolo 14- bis
, i dati relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati
relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo
erariale unico dovuto;
f) le modalita' con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato puo' concedere su istanza dei soggetti passivi
d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in
cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di
difficolta'".
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti
indicati nel comma 13- bis dell'articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 82 del
presente articolo, il prelievo erariale unico e' assolto dai
soggetti passivi d'imposta con le modalita' e nei termini
stabiliti nei decreti del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile
2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.
84. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:
"Art. 39- bis . - (Liquidazione del
prelievo erariale unico e controllo dei versamenti) . - 1 . Per
gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il
prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta
per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati
correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione
dell'articolo 39, comma 13- bis , lettera e) , ed al controllo
della tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo
erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai
concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti
o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo
automatizzato e' comunicato al concessionario di rete per
evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nel controllo dei versamenti, puo' fornire i
chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definite le modalita' di effettuazione della liquidazione
del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1.
Art. 39- ter . - (Riscossione delle somme
dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei
controlli automatici) . - 1 . Le somme che, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 39- bis , risultano dovute a titolo di prelievo
erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato
od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi
esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato
al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale
e' dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del
contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua
formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.
321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli
di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale e'
dovuto il prelievo erariale unico.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in
tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a
pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39- bis ovvero
della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione,
in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In
questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per
tardivo od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non
provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui
al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite
escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete
ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al
concessionario della riscossione l'importo del credito per
imposta, sanzioni e interessi che e' stato estinto tramite
l'escussione delle garanzie e il concessionario della
riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale
credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni.
Art. 39- quater . - (Accertamento e
controlli in materia di prelievo erariale unico) . - 1. Gli
uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni
e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche
sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco
d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonche' tramite apparecchi e congegni muniti del
nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla
osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla
loro installazione. E' responsabile in solido per le somme
dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative il possessore dei locali in cui sono installati
gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito
civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale
unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati
di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista
dal comma 4 dell'articolo 14- bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono
dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in
cui non sia possibile la loro identificazione, dal
concessionario di rete a cui e' stato rilasciato il nulla osta.
Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative
relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il
soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il
possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario
di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano gia'
debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato procedono alIaccertamento della base
imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli
apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei
dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi
apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per
i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati
o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano
stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle
somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero
definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di
cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono
state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli
stessi commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il prelievo
erariale unico.
Art. 39- quinquies. - (Sanzioni in
materia di prelievo erariale unico) . - 1. La sanzione prevista
nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle
violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo
erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che
erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il
gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti
del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al
240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto,
con un minimo di euro 1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con
dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti
i concessionari di rete ai sensi del comma 13- bis , lettera e)
, dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Art. 39- sexies . - (Responsabilita'
solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme
giocate) . - 1 . I terzi incaricati della raccolta di cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per
il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento
alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche'
per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definite le modalita' di accertamento e di contestazione
della responsabilita' solidale di cui al comma 1.
Art. 39- septies . - (Disposizioni
transitorie) . - 1. Per le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39- bis
, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo
erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni, i termini di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39- ter , previsti a pena di
decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle
relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al
31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definiti i dati relativi alle annualita' di cui al comma 1
che i concessionari di rete devono comunicare
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i
relativi termini e modalita' di trasmissione".
85. All'articolo 110, comma 5, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo le parole: "escluse le macchine
vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato" sono aggiunte le
seguenti: "e gli apparecchi di cui al comma 6".
86. All'articolo 110 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. In materia di apparecchi e congegni
da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e
7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per
ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e
7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico
od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi
o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per
ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti
di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di
apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a
fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi
da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di
apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle
lettere a) , b) , c) e d) , e' preclusa all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare
all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6
ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui
al comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su
base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita' di
garantire elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a
montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'
8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita,
del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta
unica e dell' 11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari
di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonche' negli
ippodromi.
88. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
introduce con uno o piu' provvedimenti scommesse a quota fissa e
a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse
affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo
principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote
d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta
del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per
cento della posta di gioco.
89. Il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto
necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le
innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto,
in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle
relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, introdotti dall'articolo 11-
quinquiesdecies , comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai
meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalita' di
fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare
l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di
affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta
economicamente piu' conveniente, della concessione ad un
soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione
aperta ai piu' qualificati operatori italiani ed esteri, secondo
i principi e le regole previste in materia dalla normativa
nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di
posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale
da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi
giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di
partecipazione a distanza, non che' di ogni ulteriore gioco
numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco
dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a
totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante
allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda
dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali
livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore
nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici
connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con
l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con
concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la
finalita' di progressiva costituzione della rete unitaria dei
giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato,
alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000
punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari
della raccolta del gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuita' di
esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche'
la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more
dell'operativita' della nuova concessione, da affidare a seguito
della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco
continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, fino
al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, il termine puo' essere prorogato una sola volta, per un
uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si
renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di
selezione.
92. I proventi derivanti dalle procedure di
selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.
93. Al comma 1, lettera b) , dell'articolo 38
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:
"somma giocata;" sono aggiunte le seguenti: "i giochi di carte
di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di
torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita
esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati
giochi di abilita';".
94. In deroga a quanto previsto dall'articolo
1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive
modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per
inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di
privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione
dei generi di monopolio e' consentito ottenere la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza
da presentare all'ufficio regionale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con
l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai
parametri di redditivita' previsti per le istituzioni di
rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma
di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate
non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto
comma dell' articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno
effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
96. I soggetti che, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l'autorizzazione
all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi
lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a
deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge o, per le nuove
autorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
comma.
97. I delegati alla gestione dei depositi
fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in
forma societaria o consortile, l'attivita' di depositi fiscali
nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i
depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere
dall'effettiva disponibilita', al momento della domanda, dei
tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse
con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa
rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le
capacita' di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a
quelle gia' determinate e disponendo l'obbligo di
contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di
evitare commistioni, secondo modalita' da stabilire entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
98. All'articolo 4, comma 4, primo periodo,
del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: "nei
sette anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove
anni successivi".
99. I termini di cui all'articolo 14- quater
, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31
dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31
dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.
100. All'articolo 1, comma 485, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e a 1.000 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: ", a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007".
101. A decorrere dall'anno 2008, nella
dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da
quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato e'
specificato:
a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso
costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione,
dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle
dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in
caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata
nell'anno precedente.
102. La dichiarazione dei redditi presentata
dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) ,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in relazione ai periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili
ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili.
Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a
solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti
gli elementi, i termini e le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101.
103. In sede di controllo delle dichiarazioni
effettuato ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, si verifica il versamento dell'imposta
comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno
precedente. L'esito del controllo e' trasmesso ai comuni
competenti.
104. Nelle dichiarazioni dei redditi
presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati,
per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno precedente.
105. I comuni trasmettono annualmente
all'Agenzia del territorio, per via telematica, i dati
risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili,
ove discordanti da quelli catastali, secondo modalita' e nei
termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in
regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti
urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia
delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul
territorio comunale per i quali il servizio e' istituito, i dati
acquisiti nell'ambito dell'attivita' di gestione che abbiano
rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
107. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale , sono approvati il modello di comunicazione dei dati
e le relative specifiche tecniche di trasmissione.
108. Per l'omessa, incompleta o infedele
comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni.
109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova
contraria," sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a) , le parole: "beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera c) , del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie" sono sostituite dalle seguenti:
"beni indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere c) , d) ed e)
, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di cui
all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti
beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni
finanziarie";
c) al comma 1, lettera b) , dopo le parole: "locazione
finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta
percentuale e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e
nei due precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 4
per cento;";
d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle
societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "4) alle
societa' ed enti che controllano societa' ed enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri,
nonche' alle stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da
essi controllate, anche indirettamente";
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo 76" sono
sostituite dalle seguenti: "l'articolo 110";
f) al comma 3, lettera b) , dopo le parole: "locazione
finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per le
immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione
abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due
precedenti la predetta percentuale e' ridotta al 3 per cento;";
g) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3- bis . Fermo l'ordinario potere di
accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per le societa' e per gli enti non operativi indicati
nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non
sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3
aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale
dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi";
h) al comma 4- bis , le parole: "di carattere straordinario"
sono soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109,
lettera b) , se piu' favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui
alle lettere c) , d) e f) si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I
trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari
al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109,
lettera g) .
111. Le societa' considerate non operative
nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006,
nonche' quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di
imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo
scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice e
richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma
degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla
delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate
alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che
tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel
libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore
della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta
giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione,
determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni
posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore
fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive nella misura del 25 per cento; le perdite
di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve
e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla
medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di
rivalutazione, l'imposta sostitutiva e' stabilita nella misura
del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto
dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di
attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
113. Ai fini dell' applicazione dell'articolo
47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei
beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di
capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore
normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi
assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 112 da
parte della societa', al netto dell'imposta sostitutiva stessa.
Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci
delle societa' trasformate va aumentato della differenza
assoggettata ad imposta sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le
cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci,
anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in
essere dalle societa' di cui al comma 111 successivamente alla
delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore
non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per
gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle
condizioni prescritte, il valore normale e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione
della rendita catastale.
115. L'applicazione della disciplina prevista
dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per
il medesimo periodo di imposta, alle societa' che si avvalgono
della predetta disciplina non si applicano le disposizioni
dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette
all'imposta di registro nella misura dell' l per cento e non
sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto
beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono
applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi
la base imponibile non puo' essere inferiore a quella risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole
leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel
rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di
beni la cui base imponibile non e' determinabile con i predetti
criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli
50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione
della base imponibile di atti e operazioni concernenti societa',
enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali
e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure
precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione
ai soci.
117. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall'avvenuta
assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a
presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione
dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente
eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701.
119. A partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le
societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in
mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio
possieda direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per cento
dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per
cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano
direttamente o indirettamente piu' dell' 1 per cento dei diritti
di voto nell'assemblea ordinaria e piu' dell' 1 per cento dei
diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del
regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle
disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a 141 e dalle
relative nonne di attuazione che saranno stabilite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
del comma 141 entro il 30 aprile 2007.
120. L'opzione per il regime speciale e'
esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a
quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le
modalita' che saranno stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. L'opzione e' irrevocabile e comporta
per la societa' l'assunzione della qualifica di "Societa' di
investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere
indicata nella denominazione sociale, anche nella forma
abbreviata, nonche' in tutti i documenti della societa' stessa.
121. L'attivita' di locazione immobiliare si
considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a
titolo di proprieta' o di altro diritto reale ad essa destinati
rappresentano almeno 1'80 per cento dell'attivo patrimoniale e
se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti
rappresentano almeno 1'80 per cento dei componenti positivi del
conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri,
assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in
altre SIIQ nonche' quelle detenute nelle societa' che esercitino
l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a
loro volta, con utili derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare svolta da tali societa'. In caso di alienazione
degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso
di loro classificazione tra le attivita' correnti, ai fini della
verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i
componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attivita'
diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali
plusvalenze realizzate. La societa' che abbia optato per il
regime speciale deve tenere contabilita' separate per rilevare i
fatti di gestione dell'attivita' di locazione immobiliare e
delle altre attivita', dando indicazione, tra le informazioni
integrative al bilancio, dei criteri adottati per la
ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal comma
127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una
delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 determina
la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione
delle ordinarie regole gia' a partire dal secondo dei due
esercizi considerati.
123. L'opzione per il regime speciale
comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci
almeno 1'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attivita'
di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni
indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio
disponibile per la distribuzione e' di importo inferiore a
quello derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e dal
possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si
applica su tale minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal comma
127, la mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 123
comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a
decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non
distribuiti.
125. Il regime speciale puo' essere esteso,
in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni
residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti
anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente,
secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una
SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95
per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95
per cento dei diritti di partecipazione agli utili. L'adesione
al regime speciale di gruppo comporta, per la societa'
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai
commi da 119 a 141, l'obbligo di redigere il bilancio di
esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali.
126. L'ingresso nel regime speciale comporta
il realizzo a valore normale degli immobili nonche' dei diritti
reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla
societa' alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime
ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze cosi'
realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, e'
assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive con l'aliquota del 20 per cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo
valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti
reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli
effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al
comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a
quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di
alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a
tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa
e del valore della produzione assoggettati a imposizione
ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto
prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di
ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva
proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali
alienati costituisce credito d'imposta.
128. L'imposta sostitutiva deve essere
versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la
prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa al
periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita
la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta
sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si
applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto
aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al
versamento di ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad imposta
sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma
restando, in tal caso, l'applicazione del comma 127.
130. A scelta della societa', in luogo
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo
complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali
minusvalenze, calcolate in base al valore normale, puo' essere
incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di
decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel
reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma
non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente
come reddito derivante da attivita' diverse da quella esente.
131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto
l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante
dall'attivita' di locazione immobiliare e' esente dall'imposta
sul reddito delle societa' e la parte di utile civilistico ad
esso corrispondente e' assoggettata ad imposizione in capo ai
partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136.
Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti,
provenienti dalle societa' indicate nel comma 121, formati con
utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta
da tali societa'. Analoga esenzione si applica anche agli
effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della
produzione attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare.
Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono
essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione
del valore della produzione esente.
132. Le quote dei componenti positivi e
negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui
decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata
rinviata la tassazione o la deduzione in conformita' alle norme
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte ad esso
riferibile, al reddito derivante dall'attivita' di locazione
immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle
altre attivita' eventualmente esercitate. Con il decreto
attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri
anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei
periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime
speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole,
in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva
d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei
redditi imponibili derivanti dalle eventuali attivita' diverse
da quella esente.
134. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa,
una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma
corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti
dall'attivita' di locazione immobiliare nonche' dal possesso
delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della
ritenuta e' ridotta al 15 per cento in relazione alla parte
dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e'
applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso
dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del
reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate, societa' ed enti indicati nelle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta
e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La
ritenuta non e' operata sugli utili corrisposti alle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato
maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Le societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il
regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo
le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei
soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
135. Le partecipazioni detenute nelle
societa' che abbiano optato per il regime speciale non
beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli
articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei
periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre
l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare
applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie
regole.
137. Le plusvalenze realizzate all'atto del
conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in
societa' che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo
d'imposta del conferente nel corso del quale e' effettuato il
conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle
di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del
contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per
cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e'
subordinata al mantenimento, da parte della societa'
conferitaria, della proprieta' o di altro diritto reale sugli
immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere
versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la
prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta
nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le
disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, i conferimenti alle societa' che abbiano optato per il
regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125,
costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente locati
si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2,
terzo comma, lettera b) , del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti,
agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
ad imposta in misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e
catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette
societa', diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la
riduzione alla meta' di cui all'articolo 35, comma 10- ter , del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
140. Le disposizioni del comma 137 si
applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento
immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le
disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai
conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in
societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di
chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del
quale e' effettuato il conferimento e sempre che, entro la
stessa data, le medesime societa' optino per il regime speciale.
141. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da
119 a 140. In particolare, il decreto dovra' definire:
a) le regole e le modalita' per l'esercizio della vigilanza
prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita';
b) i criteri e le modalita' di determinazione del valore normale
di cui al comma 126;
c) le condizioni, le modalita' ed i criteri di utilizzo delle
perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi
nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa'
controllate di cui al comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le
societa' da essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e
del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal
regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione
aziendale che interessano le SIIQ e le societa' da queste
controllate;
h) le modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta
preesistenti all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non
espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi
generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai
fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15
per cento di cui al secondo periodo del comma 134.
142. All'articolo 1 del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a nonna dell'articolo 48, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'
articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al
comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puo'
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza
dei decreti di cui al comma 2";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3- bis . Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del
possesso di specifici requisiti reddituali.";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15"
sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo
165";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio
dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato
in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella
misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le
aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno
precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente
comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di
cui al comma 3 e' assunta nella misura deliberata per l'anno di
riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia
effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero
nella misura vigente nell'anno precedente in caso di
pubblicazione successiva al predetto termine";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale
dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il
relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate
mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle operazioni
di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero
massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo
a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione.
L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all'articolo 4, comma 6- ter , del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322";
e) il comma 6 e' abrogato.
143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il
versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF e' effettuato
direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito
codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del
presente comma.
144. All'articolo 1, comma 51, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono
soppresse.
145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i
comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi
dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di
scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle
spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai
comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma
149.
146. Il regolamento che istituisce l'imposta
determina:
a) l'opera pubblica da realizzare;
b) l'ammontare della spesa da finanziare;
c) l'aliquota di imposta;
d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore
di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza
di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare
riferimento ai soggetti che gia' godono di esenzioni o di
riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a
20.000 curo;
e) le modalita' di versamento degli importi dovuti.
147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla
stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed
e' determinata applicando alla base imponibile dell'imposta
comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello
0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell'imposta si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale
sugli immobili.
149. L'imposta puo' essere istituita per le
seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione
straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di
maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita'
culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria
dell'edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell'imposta non
puo' essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa
dell'opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell'opera
pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto
esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti
effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
152. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite,
sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le
modalita' ed i termini di trasmissione, agli enti locali
interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti
l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia
elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili
dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti
tenuti a detto adempimento, nonche' le informazioni concernenti
le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette
addizionali.
153. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia
elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza
impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20, e successive modificazioni, con priorita' per le province
confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per
quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle
nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni.
154. All'articolo 56, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente:
"trenta".
155. Gli enti locali possono presentare
istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per
ottenere un differimento della data di rientro dei debiti
contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante
rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia
sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento
ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle
passivita' totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
156. All'articolo 6, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola:
"comune" e' sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".
157. Dopo l'articolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi
in violazione delle disposizioni vigenti). - 1 . Ai fini della
salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007,
gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in
violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti
per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova
contraria".
158. Per la notifica degli atti di
accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le
procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e
successive modificazioni, nonche' degli atti di invito al
pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle
province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente
dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo'
nominare uno o piu' messi notificatori.
159. I messi notificatori possono essere
nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o
provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente
locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) , del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita',
forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle
funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad
apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a
cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di
idoneita'.
160. Il messo notificatore esercita le sue
funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato,
sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente
ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai
sensi dell' articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Il messo notificatore non puo' farsi sostituire
ne' rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai
tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di
accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi
termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica
e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti
di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se
la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresi', l'indicazione dell'ufficio presso il quale e'
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o
dell' autorita' amministrativa presso i quali e' possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela, delle modalita', del termine e dell'organo
giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonche' il termine
di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente
locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei
tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere
notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non
dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi e'
determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno
con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le
somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito
versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve
essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le
modalita' con le quali i contribuenti possono compensare le
somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi
locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei
principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza
gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono
dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di
inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo
articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo
117, secondo comma, lettera r) , della Costituzione, gli enti
locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e
patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di
detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il
sistema di comunicazione, le modalita' ed i termini per
l'effettuazione della trasmissione dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si
applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5 dell' articolo 9, le parole da: "; il relativo
ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il
comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma
5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del
comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: "adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le
seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria,
quella di residenza anagrafica,";
c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella
liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario
liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina,
devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una
dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti
sono, altresi', tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il
periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2- bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;
e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: ";
il ruolo deve essere formato" fino alla fine del comma sono
soppresse;
f) l'articolo 13 e' abrogato;
g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato.
174. Al comma 53 dell'articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Resta fermo l'obbligo di
presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi
rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non
sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo
3- bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico".
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi
2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono abrogati.
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle
affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2- bis dell'articolo 6, il comma 1- bis
dell'articolo 20, l'articolo 20- bis , il comma 4- bis
dell'articolo 23 e il comma 5- ter dell'articolo 24 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni;
b) il comma 13- quinquies dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) iI terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma
dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive
modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
dall'articolo 20- bis , comma 2, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507.
178. All'articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del
committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in
solido, dell'esecutore materiale e del committente
responsabile";
b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso.
179. I comuni e le province, con
provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente,
possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione
immediata, nonche' di redazione e di sottoscrizione del processo
verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie
entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a
dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in
maniera disgiunta, delle attivita' di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate,
ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) , del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative
all'efficacia del verbale di accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non
includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle
disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni. La procedura sanzionatoria
amministrativa e' di competenza degli uffici degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono
conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti
affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di
scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un
apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a
cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di
idoneita'.
182. I soggetti prescelti non devono avere
precedenti e pendenze penali in corso ne' essere sottoposti a
misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo e nel
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della
determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
184. Nelle more della completa attuazione
delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno
2006 resta invariato anche per l'anno 2007;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli
18, comma 2, lettera d) , e 57, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre
2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II
categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti
inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto.
185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le
associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano
a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita'
locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul
reddito delle societa', indicati dall'articolo 74, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche,
incaricati di gestire le attivita' connesse alle finalita'
istituzionali delle predette associazioni, non assumono la
qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le
prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore
dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno,
ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalita'.
186. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185,
in termini tali da determinare un onere complessivo non
superiore a 5 milioni di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti
di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle
imposte versate.
188. Per le esibizioni in spettacoli
musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni
popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto
anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una
attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento
dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli
adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda
percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000
euro. Le minori entrate contributive per 1'ENPALS derivanti
dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni
di euro annui.
189. In attesa del riassetto organico del
sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in
attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione, e' istituita, in favore dei
comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1°
gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di
pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei
trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione e'
applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio
di riferimento.
190. Dall'anno 2007, per ciascun comune e'
operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari
in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al
comma 189, operata sul fondo ordinario ed e' attribuita una
quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire
l'invarianza delle risorse.
191. A decorrere dall'esercizio finanziario
2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno
2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, e' ripartito fra i singoli comuni secondo
criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto
di fmalita' perequative e dell'esigenza di promuovere lo
sviluppo economico.
192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di
compartecipazione e' determinata in misura pari allo 0,75 per
cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in
conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti,
anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra
Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario
equilibrio finanziario.
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) alla tenuta dei registri immobiliari, con
esecuzione delle formalita' di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione e annotazione, nonche' di visure e certificati
ipotecari";
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
" g) al controllo di qualita' delle informazioni e
dei processi di aggiornamento degli atti";
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
" h) alla gestione unitaria e certificata della base
dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni di cui alla lettera g) , assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini
istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita
dalla seguente:
" a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo
di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto
previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) ".
195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i
comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o
attraverso le comunita' montane, le funzioni catastali loro
attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del
presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196
per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine
di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta
in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni
catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste
pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della
funzione comunale di conservazione degli atti del catasto
terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e
l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita'
per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo. conto
dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di
banche dati catastali e della capacita' organizzativa e tecnica,
in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni
interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si
applica ai poli catastali gia' costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma
196, e' in facolta' dei comuni di stipulare convenzioni soltanto
con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte
delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal
comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono
onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto
conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa
concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono
determinati i requisiti e gli elementi necessari al
convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni
catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualita' che i
comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i
controlli e le conseguenti misure in caso di mancato
raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di
attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la
determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie,
tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da
trasferire agli enti locali nonche' i termini di comunicazione
da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della
gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con
provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel
quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro
il 1° settembre 2007 specifiche modalita' d'interscambio in
grado di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita'
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la
gestione della banca dati catastale. Le modalita' d'interscambio
devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti
interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il territorio
nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il
contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni
caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la
fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e
supporto ai comuni nelle attivita' di specifica formazione del
personale comunale. L'assegnazione di personale puo' avere luogo
anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante
monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la
collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della
attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro
dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni
parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 2- undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, dopo le parole: "protezione civile"
sono inserite le seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi
governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attivita'
istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali,
universita' statali, enti pubblici e istituzioni culturali di
rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma 2 dell' articolo
2- undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita
dalla seguente:
" b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli
enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o
assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', ad
enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e
cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
nonche' alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento
l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del
bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi".
203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2
aprile 2001, n. 136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare
con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, ai
sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuati i criteri, le modalita' e i termini del
trasferimento in favore delle universita' statali di cui al
presente comma".
204. Al fine di razionalizzare gli spazi
complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e
di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione
dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
relativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi
annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della
spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti
territoriali e per patrimonio utilizzato.
205. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo unico nel
quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli
immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le
quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
206. Il costo d'uso dei singoli immobili in
uso alle amministrazioni e' commisurato ai valori correnti di
mercato secondo i parametri di comune commercio forniti
dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona
per analoghe attivita'.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204
possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni
centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la
riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla
razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della
spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la
combinazione delle due misure.
208. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i
criteri, le modalita' e i termini per la razionalizzazione e la
riduzione degli oneri, nonche' i contenuti e le modalita' di
trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni
usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base
agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma
204, definisce annualmente le relative modalita' attuative,
comunicandole alle predette amministrazioni.
209. Dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli
articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, nonche' il comma 4 dell'articolo 62
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
210. Al fine di favorire la razionalizzazione
e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato,
nonche' al fine di completare lo sviluppo del sistema
informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di
cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme
restando le competenze del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, individua i beni di proprieta' dello Stato per i
quali si rende necessario l'accertamento di conformita' delle
destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale,
oppure una dichiarazione di legittimita' per le costruzioni
eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformita'
dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco e' inviato al
Ministero delle infrastrutture.
211. Il Ministero delle infrastrutture
trasmette l'elenco di cui al comma 210 alla regione o alle
regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di
conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni
interessati. In caso di presenza di vincoli, l'elenco e'
trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle
tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro
il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte
dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette
un' attestazione di conformita' alle prescrizioni
urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di
locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una
volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della
destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione
all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
212. In caso di espressione negativa, ovvero
in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle
autorita' preposte alla tutela entro i termini di cui al comma
211, e' convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti
comunali complessivi o per uno o piu' immobili, in base a quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
213. Per le esigenze connesse alla gestione
delle attivita' di liquidazione delle aziende confiscate ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,
fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico
contabile, l'Agenzia del demanio puo' conferire apposito
incarico a societa' a totale o prevalente capitale pubblico. I
rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con
apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento
dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla
rendicontazione e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative
stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad
amministrazioni pubbliche, enti e societa' a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di
proprieta' dello Stato per consentire il perseguimento delle
finalita' istituzionali ovvero strumentali alle attivita'
svolte, la funzionalita' dei beni allo scopo dell'assegnazione o
attribuzione e' da intendersi concreta, attuale, strettamente
connessa e necessaria al funzionamento del servizio e
all'esercizio delle funzioni attribuite, nonche' al loro
proseguimento.
215. E' attribuita all'Agenzia del demanio la
verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della
sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o
attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della
permanenza di tali condizioni o della suscettibilita' del bene a
rientrare in tutto o in parte nella disponibilita' dello Stato,
e per esso dell'Agenzia del demanio come stabilito dalle norme
vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza
e il controllo secondo le modalita' previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998,
n. 367.
216. Per i beni immobili statali assegnati in
uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e' vietata la
dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sia stata
operata la dismissione temporanea si intendono dismessi
definitivamente per rientrare nella disponibilita' del Ministero
dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del
demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in
uso all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in
parte, a terzi per lo svolgimento di attivita' funzionali alle
finalita' istituzionali dell'Amministrazione stessa.
217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere
ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato
comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento
del ricevimento della proposta di vendita da parte
dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con
propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei
piani di dismissione programmati.
218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214- bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il
seguente:
"3- bis . Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici
registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle
operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e
214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da
qualsiasi tributo ed emolumento".
219. Le unita' immobiliari appartenenti al
patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite
dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia
medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
220. All'articolo 12- sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per
taluno dei delitti previsti dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "314, 316, 316- bis , 316- ter , 317, 318, 319, 319-
ter , 320, 322, 322- bis , 325,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2- bis . In caso di confisca di beni per uno dei
delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316- bis , 316- ter ,
317, 318, 319, 319- ter , 320, 322, 322- bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies ,
2- decies e 2- undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni".
221. Il comma 5 dell'articolo 2- undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c)
, nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in
egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia
scolastica e per l'informatizzazione del processo".
222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un
periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui
all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennita' premio di
fine servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8
marzo 1968, n. 152, e sull'indennita' di buonuscita, di cui
all'articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e
successive modificazioni, nonche' sui trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le
forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai
lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro,
rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto
sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di
solidarieta' nella misura del 15 per cento. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
223. Il 90 per cento delle risorse derivanti
dall'attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di
previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate
al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a
favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.
224. In attuazione del principio di
salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione
di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come
"euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un
demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e' disposta
la concessione, a fronte della presentazione del certificato di
avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un
contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per
ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro
autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il
corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in
compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi
secondo e quarto del comma 231.
225. Coloro che effettuano la rottamazione
senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere,
qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale
agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell'abbonamento al
trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e
di domicilio, di durata pari ad una annualita'. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente comma.
226. In attuazione del principio di
salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la
sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le
modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli
per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro
1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro
5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, e'
concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto di detti
autoveicoli nonche' l'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due
annualita'. La predetta esenzione e' estesa per un'altra
annualita' per l'acquisto di autoveicoli che hanno una
cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si
applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone
fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di
famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non
risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del
parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata
attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma
233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con
veicoli nuovi a minore impatto ambientale, e' concesso un
contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all'articolo
54, comma 1, lettera d) , del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5
tonnellate, immatricolato come "euro 4" o "euro 5". Il beneficio
e' accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente
sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la
medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5
tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per l'acquisto di autovetture e di
veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore
per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia,
del motore con gas metano o GPL, nonche' mediante alimentazione
elettrica ovvero ad idrogeno e' concesso un contributo pari ad
euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui
il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia
emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le
agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne
presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227
e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli
aiuti " de minimis " di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai
commi 226 e 227 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati e
risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a
decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i
suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31
marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validita'
per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto
contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al
31 dicembre 2009, con possibilita' di immatricolazione dei
veicoli fino al 31 marzo 2010.
230. Al fine di consentire agli enti
impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti
per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi
226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da
consegnare al pubblico registro automobilistico, per la
trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformita' del
veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227,
228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai
centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) ,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita'
dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e
236; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da
centri autorizzati. L'ente gestore del pubblico registro
automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto
del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via
telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale
delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al
necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224,
226, 227 e 228, i. centri autorizzati che hanno effettuato la
rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del
veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini
della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al
pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di
proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile, non
concorre alla formazione del valore della produzione netta di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli
acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa. Il contributo di cui ai commi
226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito
sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato
di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di
vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la
seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto
e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato;
in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia
del certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro
automobilistico relativi al veicolo demolito;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo
demolito sia intestato a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di
consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di
consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la
demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla
richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non
possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle
case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza,
della demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una
relazione al Parlamento sull'efficacia della presente
disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei
trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati
dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere
utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per
alimentare il Fondo per la mobilita' sostenibile, di cui al
comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti,
sentiti il soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui
all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le
province autonome ed il Ministero dell'economia e delle finanze
per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi
regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli
archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere
uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire
l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il
Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le
regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti
dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente
definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle
province autonome.
236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino
al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo
di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un
motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata
attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma
233, e' concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse
automobilistiche per cinque annualita'. Il costo di rottamazione
e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per
ciascun motociclo, ed e' anticipato dal venditore che recupera
detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in
compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si
applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti
" de minimis " di' cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al
presente comma hanno validita' per i motocicli nuovi acquistati
e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente.
I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il
31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006
al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e
233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
237. Al comma 63 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' aggiunto
il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata
tabella 1".
238. Il comma 59 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e'
sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad
incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come
"euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per
autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
239. Fatte salve le agevolazioni gia' in
vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le
autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo
immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e
"euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli
omologati dal costruttore per la circolazione mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a
GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli
sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato
successivamente alla immatricolazione.
240. All'articolo 2, primo comma, lettera d)
, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo
a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le
seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o
reimmatricolati come Ni, presentino codice di carrozzeria FO
(Effe zero) con quattro o piu' posti ed abbiano un rapporto tra
la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in
tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione
continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei
Motori".
241. Le disposizioni del comma 240 hanno
effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E abrogato il comma 55
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286.
242. Per i soggetti indicati nell'articolo
73, comma 1, lettera a) , del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di
aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o
scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera
riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello
attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per
effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da
concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo
di 5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di conferimento
di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si
considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori
iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo
di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un
ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di
euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si
applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale
partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni.
Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che
partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso
gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati
tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati
anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244
si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di
aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate
ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle
condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai
commi 242 e 243.
246. L'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi da 242 a 245 e' subordinata alla presentazione
all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di
dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da
242 a 249.
247. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
248. La societa' risultante dall'aggregazione
che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione
dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni
straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni
iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade
dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di
cui all'articolo 37- bis , comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi del
periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al
comma 248, la societa' e' tenuta a liquidare e versare l'imposta
sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita'
produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi
di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei
maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242
e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni
e interessi.
250. Dopo il comma 2- bis dell'articolo 01
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto
il seguente:
"2- ter . Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate
qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, responsabile di gravi
violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli
obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296".
251. Il comma 1 dell'articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e'
sostituito dal seguente:
"1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate
con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei per i quali si applicano le
disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo
sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad
uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad
uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei
requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle
regioni competenti per territorio con proprio provvedimento.
Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria
di riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per
cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di
bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e
specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle
regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad
oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si
applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge e non operano lo disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si
applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT
maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato
per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria
B;
1.2) area occupata con impianti di facile
rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro
1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile
rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro
2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del testo
unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque
entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi
tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300
metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei
utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio
delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero
1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio
2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e
servizi, il canone e' determinato moltiplicando la superficie
complessiva del manufatto per la media dei valori mensili
unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato
immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto e'
moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo
cosi' determinato e' ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di
superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, O per
cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20
per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per
cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato
immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli
del piu' vicino comune costiero rispetto al manufatto
nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio
2007, si applicano quelle di cui alla lettera b) , numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del
50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle
competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza scopo di
lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con
l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita'
commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del
90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma
dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il
libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento
della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione,
anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria
aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento".
252. 11 comma 3 dell'articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e'
sostituito dal seguente:
"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b) , si
applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle
concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto".
253. All'articolo 03 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4- bis . Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono
avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a
venti anni in ragione dell'entita' e della rilevanza economica
delle opere da realizzare e sulla base dei piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle
regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresi'
individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono
inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei varchi
necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e
transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
255. All'articolo 5 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1- bis . Le somme per canoni relative a concessioni
demaniali marittime aventi finalita' turistico-ricreative
versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1°
gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate
con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima
disposizione".
256. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma
4 dell'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono
abrogati.
257. Le disposizioni di cui all'articolo 8
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni
ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni
demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece,
l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali
marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo
abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo
contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del
bene demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di
mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone
vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle
societa' di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale
totale o parziale, anche in regime precario, e'
proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare
un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro nel
2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel
2009.
259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e' inserito il seguente:
"Art. 3- bis . - (Valorizzazione e utilizzazione a fini
economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). -
1. I beni immobili di proprieta' dello Stato individuati ai
sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a
privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a
cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione
dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro,
ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni
d'uso finalizzate allo svolgimento di attivita' economiche o
attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' convocare una o piu' conferenze di servizi o promuovere
accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative
per la valorizzazione degli immobili di cui al presente
articolo.
3. Agli enti territoriali interessati dal
procedimento di cui al comma 2 e' riconosciuta una somma non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e
riconversione. Tale importo e' corrisposto dal concessionario
all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo
edilizio.
4. Le concessioni e le locazioni di cui al
presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza
pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento
dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque
non eccedente i cinquanta anni.
5. I criteri di assegnazione e le condizioni
delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo
sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio,
prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione
o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento
all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano
economico-finanziario.
6. Per il perseguimento delle finalita' di
valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui
al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a
terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto
compatibile".
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i
beni vacanti o derivanti da eredita' giacenti, il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle
informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti
nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli
immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la
disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando
il terzo esercente attivita' corrispondente al diritto di
proprieta' o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia
del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante
da eredita' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia
del demanio gli immobili sui quali e' esercitato il possesso
corrispondente al diritto di proprieta' o ad altro diritto reale
devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante
la indicazione dei dati catastali.
261. All'articolo 14 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2- bis . Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1
dell' articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al
comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle
concessioni o locazioni puo' essere stabilita in anni
cinquanta".
262. All'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo
il comma 15 sono inseriti i seguenti:
"15- bis . Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli enti
territoriali interessati, una pluralita' di beni immobili
pubblici per i quali e' attivato un processo di valorizzazione
unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale,
che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e
sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di
interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi
di fattibilita' dei programmi facenti capo ai programmi unitari
di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per
l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni
del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per
gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalita'
organizzata. E' elemento prioritario di individuazione,
nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione
d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di funzioni di
interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per
l'istruzione, la promozione delle attivita' di solidarieta' e
per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche' per le
pari opportunita'.
15- ter . Nell'ambito dei processi di
razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di
adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle
esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale,
il Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero
per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta con gli
enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta sono
effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero
della difesa, nel rispetto dei principi generali dell'
ordinamento giuridico-contabile".
263. All'articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 13- bis , le parole: "L'Agenzia del demanio, di
concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del
Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con
l'Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire in programmi di
dismissione per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "da consegnare
all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di
dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in
materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si
procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli
accordi di programma puo' essere previsto il riconoscimento in
favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli
immobili determinato per effetto delle valorizzazioni
assentite.";
b) al comma 13- ter , le parole da: "il Ministero" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreti
adottati ai sensi del medesimo comma 13- bis sono individuati:
a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore
complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31
luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a
1.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio
entro il 31 dicembre 2007. Con le modalita' indicate nel primo
periodo e per le medesime finalita', nell'anno 2008 sono
individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni
immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di
euro";
c) i commi 13- quinquies e 13- sexies sono abrogati.
264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato.
265. All'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6- ter e' inserito
il seguente:
"6- quater . Sui beni immobili non piu' strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta'
di Ferrovie dello Stato spa o delle societa' dalla stessa
direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in
aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo
paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi e'
riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali e degli
altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli
di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari
relativi alla loro finalita' di utilita' pubblica sono parametri
di valutazione per la stima del valore di vendita".
266. All' articolo 11 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita' dalla seguente:
" a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e) , esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua,
dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari
a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e) , esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua,
dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino
a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella di
cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti
derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e) , esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua,
dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi
assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti
a tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e
le spese per il personale assunto con contratti di formazione e
lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e) , i costi sostenuti per il personale addetto
alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto
personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la
realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a
condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale";
b) al comma 4- bis .1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono
inserite le seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la
deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono
soppresse;
c) al comma 4- bis .2 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a) , numeri
2) e 3), e 4- bis .1 sono ragguagliate ai giorni di durata del
rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di
contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei
diversi tipi e modalita' di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni,
ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di
tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) , le medesime
deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo e'
ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2";
d) al comma 4- ter , le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-
bis e 4- bis .1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni
indicate nel presente articolo";
e) dopo il comma 4- quinquies sono aggiunti i seguenti:
"4- sexies . In caso di lavoratrici donne rientranti
nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre
2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell' occupazione,
in alternativa a quanto previsto dal comma 4- quinquies ,
l'importo deducibile e', rispettivamente, moltiplicato per sette
e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera
maggiorazione spetta nei limiti di intensita' nonche' alle
condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto
a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.
4- septies . Per ciascun dipendente
l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4- bis
.1 e 4- quater , non puo' comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a
carico del datore di lavoro e 1' applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1, lettera a) , numeri 2), 3) e 4), e'
alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1,
lettera a) , numero 5), 4- bis .1, 4- quater , 4- quinquies e 4-
sexies ".
267. Le deduzioni di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a) , numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266,
spettano, subordinatamente all' autorizzazione delle competenti
autorita' europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella
misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a
decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente
ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
268. La deduzione di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a) , numero 3), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266,
spetta in misura ridotta alla meta' a decorrere dal mese di
febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal
successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione dell'acconto
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al
periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, puo' assumersi,
come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si
sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni
dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, puo'
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore
imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni
del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai
commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni che
sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b) , un
ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe
dall'incremento automatico dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, applicata alla base imponibile che
si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte
dai commi da 266 a 269, e' ad esse riconosciuto, con riferimento
alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un
trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a
179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro
per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in
proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano
l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma
273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) , del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2013, e' attribuito un credito d'imposta secondo le
modalita' di cui ai commi da 272 a 279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura massima consentita in applicazione delle intensita'
di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con il
sostegno de minimis ne' con altri aiuti di Stato che abbiano ad
oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano
agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed
attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato
patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,
dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie
imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita'
svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come
definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti
in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo
d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla
quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273
eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta,
relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della
stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti
dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di
manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non
si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del
4 marzo 2006, nonche' ai settori della pesca, dell'industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito
d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano
prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina
multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto nel
rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite
dalle predette discipline dell'Unione europea e previa
autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con
riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo
d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini
dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza
e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e'
concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non
entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il
credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il
quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono
entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero
destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e'
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo
dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica
una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa
categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e'
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli
investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle
nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione
del presente comma e' versato entro il termine per il versamento
a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta
in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per
l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da
effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito
d'imposta, sono, altresi', finalizzate alla valutazione della
qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di
valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.
280. A decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla
chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta
nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita'
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a 285.
La misura del 10 per cento e' elevata al 15 per cento qualora i
costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati
con universita' ed enti pubblici di ricerca.
281. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo
di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
282. Il credito d'imposta deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non
concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei
versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive dovute per il periodo d'imposta in
cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute;
l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il
credito e' concesso.
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico
delle imprese per quanto attiene alla definizione delle
attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalita' di
verifica ed accertamento della effettivita' delle spese
sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria
di cui al comma 280.
284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 e'
subordinata,' ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.
285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato ha facolta' di bandire, nei limiti di una
corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o piu'
nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle
medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale , parte II, n. 199 del 28 agosto 2006.
286. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti
dalla disposizione di cui al comma precedente e' destinato ad un
Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale
dell'amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto
dell'evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo
e' ripartito tra le competenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del predetto Ministero.
287. Le piccole e medie imprese di produzioni
musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di
spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di
promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito d'imposta di
cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15
milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o
indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle
imprese agricole e agroalimentari soggette al regime
obbligatorio di certificazione e controllo della qualita' ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24
giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,
del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in
forma cooperativa, e' concesso un credito d'imposta pari al 50
per cento del totale delle spese sostenute ai fini
dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative
attestazioni di conformita'. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalita' per
l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un
limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
290. Nelle more degli accordi internazionali
in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi
al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri
sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se
riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la
registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni
protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006.
291. Nell'articolo 32- bis , comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, le parole: "La prima rata e' versata
entro il 27 dicembre 2006." sono soppresse.
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione,
di cui all'articolo 35, commi 8, lettera a) , e 10, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle
cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili.
Tuttavia, il cedente o locatore puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10,
numeri 8) ed 8- ter) , del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti
ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le
imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle
regole di cui all'articolo 35, commi 10 e 10- bis , del
decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o
locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi diverse da
quelle disciplinate dall'articolo 35, comma 10- quinquies , del
citato decreto-legge, ne da' comunicazione nella dichiarazione
annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per
l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta
di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione e'
compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte
ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilita' di
chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in
tale compensazione.
293. All'articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
"14- bis . Resta ferma la disposizione di cui all'articolo
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la
adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata.
I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto
legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati
qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute
dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge
successiva non lo escluda espressamente".
294. All'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, e' inserito il
seguente:
"23- bis . Agli agenti della riscossione non si applicano
l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del
Ministro delle fmanze 11 settembre 2000, n. 289, e le
disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonche'
al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i
sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti
ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti".
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad
applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello
Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986,
n. 131.
296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, nonche' al personale docente presso le
universita' statali ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino
a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle
spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.
298. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con
dotazione di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato
all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese
documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto
di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce
modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di
cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare
il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo
precedente.
299. All'articolo 67 del testo' unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono
inserite le seguenti: "ai direttori artistici ed ai
collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e
quelli erogati";
b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di
cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei
collaboratori tecnici".
300. Per contratti di scrittura connessi con
gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura
connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa
Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
301. All'articolo 110, comma 11, del testo
unico delle imposte sui redditi, 'di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e
gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo
periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
redditi.";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
302. All'articolo 8 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3- bis . Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di
cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa
pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei
componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei
redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro
50.000".
303. La disposizione del comma 302 si applica
anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca
la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del
citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal
caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
304. All'articolo 19- bis 1, comma 1, lettera
e) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le parole: ", a somministrazioni di alimenti e
bevande, con esclusione" sono sostituite dalle seguenti: "e a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle
inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili,
erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".
305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al
comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.
306. Nell'articolo 36, comma 15, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono sostituite
dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". La
disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli
atti pubblici formati e le scritture private autenticate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta applicazione
delle norme di cui all'articolo 54, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
all'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i
criteri utili per la determinazione del valore normale dei
fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633
del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 51, comma
3, del citato decreto n. 131 del 1986.
308. Nell'articolo 38- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b) "
sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) , b) ed
e) ";
b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate, anche progressivamente, in relazione
all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni
effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi
di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via
prioritaria entro tre mesi dalla richiesta".
309. All'articolo 1, comma 497, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, le parole: "per le sole cessioni fra persone
fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva
l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d) ,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di
persone fisiche".
310. Nell'articolo 1, comma 496, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, le parole: "e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione," sono soppresse.
311. Al comma 1- bis dell'articolo 17 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,
entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attivita'
per le quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie
eccedente i 5 metri quadrati.";
b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo
precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo
periodo del presente comma".
312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-
ter) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola:
"devianza," sono inserite le seguenti: "di persone migranti,
senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,".
313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera
e-bis) , primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le
parole: "previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo
11, comma 4, lettera c) , del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239".
314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' sostituito dal seguente:
"2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
sostituita dalla seguente:
" e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del
medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi
limiti sono deducibili i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo
11, comma 4, lettera c) , del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239"".
315. All'articolo 10- ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi
comuni d'investimento mobiliare, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli
Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive
comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 10- bis ," sono sostituite dalle
seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) , del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,";
b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della
Comunita' economica europea e conformi alle direttive
comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle
direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c) , del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
316. Il terzo periodo del comma 1
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Tuttavia,
se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da
societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in
attuazione dell' articolo 11, comma 4, lettera c) , del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l'aliquota
del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di
emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:
a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o
collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina
vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli
similari diversi dai precedenti".
317. All'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni,
le parole: "in mercati regolamentati italiani" sono sostituite
dalle seguenti: "in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni".
318. All'articolo 54, comma 8, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo le parole: "ridotto del 25 per
cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese" sono
inserite le seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i relativi
compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35
anni".
319. All'articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le
seguenti:
" i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento,
per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni
sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le
attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti
iscritti ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in
un comune diverso da quello di residenza, distante da
quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia
diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in
cui ha sede 1' universita' o in comuni limitrofi, per un importo
non superiore a 2.633 euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro,
sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: " e) e f) " sono
sostituite dalle seguenti: " e) , f) , i-quinquies) e i-sexies)
"; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: "dal comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera
i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le
persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo".
320. All'articolo 1- bis , comma 1, della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Tale misura si applica anche alle assicurazioni
di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni
causati dalla loro circolazione".
321. A decorrere dai pagamenti successivi al
1° gennaio 2007, la tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, e'
sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli
incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in
vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi
della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle
regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente
sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse
dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le
regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti
dall'attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i
criteri e le modalita' per la corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
323. Le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' quelle
dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39,
si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si
applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le
cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico
siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla
data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
324. Al comma 72 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni
della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71,
in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n.
400,", sono inserite le seguenti: "sentite le Commissioni
parlamentari competenti";
c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica e'
effettuata," sono inserite le seguenti: "prioritariamente con
riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro
dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".
325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la
lettera f-quater) e' aggiunta la seguente:
" f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative
ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del
presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi
effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in
un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette
prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel
territorio dello Stato se il committente delle stesse e' ivi
soggetto passivo d'imposta".
326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono
ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i
beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000
abitanti".
327. Il comma 37 dell'articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito
dal seguente:
"37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e
35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole
categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008".
328. All'articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti i
seguenti:
"37- bis . Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a
decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla
trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per
detti apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di
cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione
periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che
effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non
avente valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il
regolamento di cui al comma 37- ter .
37- ter . Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a
disciplinare le modalita' di rilascio delle certificazioni dei
corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla
trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi".
329. L'aliquota di accisa sul metano usato
per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e' ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di
prodotto.
330. All'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono
inserite le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle
imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli
stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere
c) , d) ed e) , della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro
anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non
inferiore a quattro anni, e le locazioni di";
b) al numero 8- bis) , le parole da: ", entro quattro anni" fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di
cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) , d) ed e) , della
legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche
successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati
siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni
in attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata".
331. Il numero 41- bis) della tabella A,
parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta
nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20), 21) e 27- ter) dell'articolo 10 del
predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel
medesimo numero 41- bis) da cooperative e loro consorzi sia
direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A,
parte III, allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"127- duodevicies) locazioni di immobili di civile
abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia
abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o
che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo
31, primo comma, lettere c) , d) ed e) , della legge 5 agosto
1978, n. 457".
332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13
maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
" c-bis) a societa' che svolgono operazioni relative alla
riscossione dei tributi da altra societa' controllata,
controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile".
333. All'articolo 38, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "ai centri"
sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2006, agli
iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei
consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,"
334. All'articolo 54 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1- bis , alinea, le parole: "e le minusvalenze" e
"gli immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da
collezione", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1- bis e' inserito il seguente:
"1- bis .l. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui
al comma 1- bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del medesimo comma 1- bis ";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o
da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote
annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti,
per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. E tuttavia consentita la
deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state
sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il
cui costo unitario non sia superiore a curo 516,4. La deduzione
dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un
minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per
oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si
applica l'articolo 36, commi 7 e 7- bis , del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma
1, lettera b) , la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di
locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel
periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative
all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che
per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel
periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento
del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili,
quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi
d'imposta successivi";
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai
seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune
di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'
arte o professione, e' deducibile una somma pari al 50 per cento
della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante
locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento
del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le
spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle
relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non
sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334
in materia di deduzione dell' ammortamento o dei canoni di
locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio
dell'arte o della professione si applicano agli immobili
acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e
ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo
periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009,
gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente:
" d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio
dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e
intese internazionali".
337. Fino al 31 dicembre 2006 le
comunicazioni previste dall' articolo 8, comma 4- bis , del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 37, comma 8,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano
validamente effettuate anche se il contribuente, invece di
indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA
da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita
IVA dei predetti soggetti.
338. All'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2007".
339. All'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 34 e' sostituito dal seguente:
"34. In sede di prima applicazione del comma 33,
l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base
dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33,
presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a
disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia
del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi
relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche
sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette
dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in
particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , rende noto, per ciascun
comune, il completamento delle operazioni e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati,
tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet , i
risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento;
i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere
proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato
relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento
catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi cosi'
attribuiti producono effetti fiscali dal 10 gennaio 2006. In
tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
b) il comma 36 e' sostituito dal seguente:
"36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno,
dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti
istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto
terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli
che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale , rende nota la disponibilita', per ciascun comune,
dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo
precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui
riferire la mancata presentazione della dichiarazione al
catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni
successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni
interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito
internet , il predetto elenco, con valore di richiesta, per i
titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di
aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se
questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al
periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla
iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle
relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga
alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal
1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al
secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente
comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste
dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni".
340. Per favorire lo sviluppo economico e
sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e
quartieri degradati nelle citta' del Mezzogiorno, identificati
quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro
storico di Napoli, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi
regionali di intervento nelle predette aree.
341. Le aree di cui al comma 340 devono
essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed
esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei
programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono
disciplinate in conformita' e nei limiti previsti dagli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in
particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di
nuova costituzione.
342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate,
provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle
risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione
delle zone franche urbane sulla base di parametri
socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' e le procedure per la
concessione del cofinanziamento in favore dei programmi
regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al
comma 340 concedibili, secondo le modalita' previste dal
medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine
vincolate.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del
Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i
nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al
monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e
presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti
delle predette attivita'.
344. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella
1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta
una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in
tre quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo,
a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza
termica U, espressa in W/m 2 K, della Tabella 3 allegata alla
presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di
acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema
di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico
del contribuente, fmo a un valore massimo della detrazione di
30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi
344, 345, 346 e 347 e' concessa con le modalita' di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni,
sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e'
asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e
penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica
dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o
dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di
qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni
di energia primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i
corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla
normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano
fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende
anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare,
a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la
certificazione energetica, ovvero per l'attestato di
qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da
344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono
dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi
344, 345, 346 e 347.
350. All'articolo 4 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1- bis . Nel regolamento di cui al comma 1,
ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere
prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova
costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica
non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita' abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi
edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva
superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro
il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio
inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno
diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi
sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno
di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
352. Per l'attuazione del comma 351 e'
costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita'
per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori
limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento
estivo e l'illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di
classe energetica non inferiore ad A + spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in
un'unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attivita'
d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano
interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari
al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi
illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o
uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad
incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purche'
alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico,
maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi
illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con
apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o
uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad
alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di
regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell'acconto dovuto
ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo
periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni
del comma 354.
356. All'onere di cui ai commi 354 e 355,
pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
362.
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del
parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della
televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del
servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola,
per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di
cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di
sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione
dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si
assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella
che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni
del primo periodo del presente comma.
358. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di
motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra
5 e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori esistenti con
motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra
5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una
quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500
euro per motore, in un'unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e 356. l'installazione
di variatori di velocita' ( inverter ) su impianti con potenza
elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in
un'unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata
efficienza e i variatori di velocita' ( inverter ) di cui ai
commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della
potenza dei motori e dei variatori di velocita' ( inverter ) di
cui ai medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione
di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del
rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle
apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto
del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche
a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al
comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di
neutralita' tecnologica e la compatibilita' con le piattaforme
trasmissive esistenti, nonche' le modalita' per l'applicazione
di quanto disposto al medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante
dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di
carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione
ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio,
rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e'
destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla
costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di
interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi
della fornitura energetica per finalita' sociali.
363. Nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e' istituito il Fondo di cui al comma
362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di
50 milioni di euro annui.
364. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le
modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo
di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi
di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei
costi delle forniture di energia per usi civili a favore di
clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una
somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli
interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a
361.
365. Per dare efficace attuazione a quanto
previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le
regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o
la creazione, ove non siano gia' esistenti, di strutture
amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di
provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364,
i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del
Fondo di cui al comma 362.
366. All'articolo 20, comma 1- bis , del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive
modificazioni, le parole: "incluse nell'obiettivo n. l di cui al
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988,
e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del
Mezzogiorno".
367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva
2003/301CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o
di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali) . - 1. Sono
fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati
sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come
percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei
trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi
indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei
rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5
dell'articolo 22- bis del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in
consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
recante disposizioni in materia di interventi nel settore
agroenergetico, l'articolo 2- quater e' sostituito dal seguente:
"Art. 2- quater . - (Interventi nel settore agroenergetico)
. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono
in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti
primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per
autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel
territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli
altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le
modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in
parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui
al comma 1 e' fissata nella misura dell' 1,0 per cento di tutto
il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a
partire dall'anno 2008, tale quota minima e' fissata nella
misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate
le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e
dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto
per i singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello
sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli
importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni
sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale
maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente puo'
godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo
stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi
derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi
sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione
dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di
filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via
prioritaria tengono conto della quantita' di prodotto
proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o
contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti
rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3
sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il
bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di
filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei
progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili
e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei' biocarburanti per il
trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano
contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al
fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di
specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, il biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di
produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola
devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e
registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire
il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della
produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare
riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla
materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione
dei siti di produzione".
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 1, il comma 423 e' sostituito dal seguente:
"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia
di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici
derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal
fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del
codice civile e si considerano produttive di reddito agrario".
370. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 369, pari a un milione di curo a decorrere dall'anno 2007,
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3- ter
, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
371. Nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all' articolo 21:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche
al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come
combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la
miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in
regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del
biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per
riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui all'articolo 61.";
2) i commi 6.1, 6.2, 6- bis e 6- ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
"Art. 22- bis . - (Disposizioni particolari in materia
di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa) . - 1.
Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente
annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere
impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, e'
applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella
applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere
per partecipare al programma pluriennale nonche' le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di
prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per
l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base
pluriennale dando priorita' al prodotto proveniente da intese di
filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono
stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al
programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per
cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e
non immessi in consumo. Per ogni anno di validita' del programma
i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di
ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli
operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo
programma pluriennale purche' vengano immessi in consumo entro
il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale,
alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle
more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione
di cui al presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, alla preventiva autorizzazione da parte della
Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione
comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del
decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte
del contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i
criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003,
dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il
pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di
biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata
autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti
assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono
tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel
rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del
contingente e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa
comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno
stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di
contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantita'
di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei
contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'.
L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai
contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi
contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la
decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non
realizzati e determina la riduzione di pari volume del
quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma
pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di
validita' del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello
sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e
forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze
i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle
materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno
solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 1, e' rideterminata la misura
dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale
rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma
3, il contingente di cui al comma 1 e' conseguentemente
aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire
dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la
misura dell'aumento del contingente risultante dalle
disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva
autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma e' subordinata
all'autorizzazione stessa.
5. Per l'anno 2007 continuano ad
applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di
cui all'articolo 21, commi 6- bis e 6- ter , del presente
decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006;
nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio
2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere
etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola
e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".
372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, all'articolo 22- bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e'
stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal
1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati
come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro
289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32
per 1.000 litri.";
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5- bis . Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro
il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di
ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le
varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le
caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative
miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le
modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i
principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di
vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale
di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi
dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e'
eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui
al medesimo comma 5.
5- ter . In caso di aumento dell' aliquota di accisa
sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa
relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b) , e'
conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della
aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto
previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) , della
direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell' 8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti".
373. L'efficacia delle disposizioni di cui al
comma 372 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
374. Per l'anno 2007 la quota di contingente
di biodiesel di cui all' articolo 22- bis , comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
assegnato secondo le modalita' di cui all'articolo 22- bis ,
comma 2, primo periodo, e' incrementata in misura corrispondente
alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse,
puo' essere destinata anche come combustibile per riscaldamento.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro
16.726.523 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le
iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente
alle disponibilita' recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 ottobre
2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
375. Per l'anno 2007 gli importi
corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo
22- bis , comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalita'
dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a) , della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine
dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo
sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1,
comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti dall'articolo
21, comma 6- ter , del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono
destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del
contingente di biodiesel di cui all'articolo 22- bis , comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995
per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al
Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a
programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nel campo
bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del
contingente di biodiesel di cui all'articolo 22- bis , comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono
essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali, per le finalita' di
sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui
all'articolo 22- bis , comma 5, del testo unico di cui al
medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.
378. All'articolo 1, comma 422, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ", da utilizzare tenuto
conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione
biocombustibili, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387" sono soppresse.
379. Senza comportare restrizioni alla
concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378,
per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto
stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
380. E' esentato dall'accisa, entro un
importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere
dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore
agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o
associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato
I, lettera l) , del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per
l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
381. All' onere derivante dall' attuazione
del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3- ter
, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
382. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla
revisione della disciplina dei certificati verdi di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime
provenienti dai contratti di coltivazione di cui all' articolo
90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29
settembre 2003;
b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e
materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia,
dalle attivita' forestali e di trasformazione alimentare,
nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di
distretti locali agro-energetici;
c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime
provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo
energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di
carbonio nel suolo.
383. Ai certificati verdi riconosciuti ai
produttori di energia ai sensi del comma 382 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
384. Il numero 122) della tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature
e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso
domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o
nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel
decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti
di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota
ordinaria".
385. Il secondo periodo del comma 369
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai
seguenti:
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed
ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali; per
l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni
catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione
originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i
riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i
tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento.
L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono
comunque essere rideterminati annualmente con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei
costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e
documenti sostenuti dall' Agenzia del territorio, maggiorati di
un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle
relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi
telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del
territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da
determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione
commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura
prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti,
dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici
dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di
riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover
corrispondere i tributi di cui al comma 371, e' soggetto
altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare
compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai
sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione
non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni".
387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una
quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di
48.000 euro per unita' immobiliare, ferme restando le altre
condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia
di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) ,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio
2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387
spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia
evidenziato in fattura.
389. Al fine di incentivare l'abbattimento
delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali,
presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito un
fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato
all'erogazione di contributi ai gestori di attivita' commerciali
per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31
dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato
d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della
solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e criteri per
l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.
390. All'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole da: "per i sette periodi d'imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota
e' stabilita nella misura dell' 1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento".
391. Per l'anno 2007 sono prorogate le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui
al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31
dicembre 2007.
393. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in
materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
394. A decorrere stalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si
applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1- bis , del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo
4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane
e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5
del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas
metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime
agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
395. L'efficacia delle disposizioni di cui al
comma 394, lettera a) , e' subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Com missione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.
396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma
103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa
ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo
d'imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti
effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma
106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa
ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2006.
398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:
"Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
399. Per l'anno 2007, il limite di non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a) , del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
e' fissato in euro 3.615,20.
400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma
335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche
relativamente al periodo d'imposta 2006.
401 . Il comma 9 dell'articolo 102 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera
gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, sono deducibili nella misura dell' 80 per cento. La
percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per
cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese
di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo".
402. 11 comma 3- bis dell'articolo 54 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
sostituito dal seguente:
"3- bis . Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi
di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera
gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento".
403. Le disposizioni introdotte dai commi 401
e 402 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo
d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini
delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, si assume quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle
disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei
Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007,
ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis , della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione
in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello
dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello
dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle
duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque
nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni
la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di
nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli
uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni
anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e
tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione
di uffici regionali o la riorganizzazione presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti
sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di
efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta
tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio
unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione
dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni
immobili di proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive
e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e
studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto
(gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi
manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e
contabilita) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse
umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni che
consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8
per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero
degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli
istituti di cultura in considerazione del mutato contesto
geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare
all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete
diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo
che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio
unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404
prevedono la completa attuazione dei processi di
riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro
emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti
di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui
esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione,
corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di
cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai
competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per
ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste
nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui
all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai
competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione
puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre
in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui
al comma 404, lettera f) , e tenuto conto del regime limitativo
delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare
che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano
effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404,
lettera f) . I predetti piani, da predispone entro il 31 marzo
2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more
dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove
assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica
anche alle Forze amiate, ai Corpi di polizia e al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e
trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale
verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano
provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi
di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
armi 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni,
effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i
risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti.
Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del
parametro di cui al comma 404, lettera f) , relativamente al
personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di
supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per
il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f) , e di
quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407,
lettera b) , e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono
valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della
retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del
conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416
dall'"Unita' per la riorganizzazione" composta dai Ministri per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche
come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla
predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni
l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle
attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le
competenti amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire
risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno
2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro
per l'anno 2009.
417. Al fine di concorrere alla
stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione
previste dai commi 418 e 419, e' istituito un "Fondo per la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato
alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a
tempo indeterminato di personale gia' assunto o utilizzato
attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
418. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le
organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007,
sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle
risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne
facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono,
altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla
stabilizzazione e le relative modalita' di selezione.
419. E' fatto divieto alle Amministrazioni
destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di
lavoro precario nei cinque mini successivi all'attribuzione
delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta
responsabilita' patrimoniale dell'autore della violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo di cui al
comma 417 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Il medesimo Fondo puo' essere,
altresi', alimentato da:
a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla
riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al
Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento
delle somme giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della
definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla
riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al
Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei
versamenti a titolo di dividendi derivanti da societa'
pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla
realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di
programmazione economico finanziaria.
421. Al comma 7 dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le
parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "ai
commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e".
422. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con detti decreti si provvede altresi'
all'attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per
specifiche categorie di spesa in modo da assicurare, nel sistema
dell'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e
dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle
disposizioni legislative medesime".
423. Fino al completo riordino del Consiglio
superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'efficacia
dell'articolo 1, comma 2, lettera b) , del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243,
e' sospesa.
424. All' articolo 1, comma 22- bis , del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono
aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303";
b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si
applicano l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al
presente comma";
c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di
assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applica, altresi', all'Unita' tecnica - finanza di progetto di
cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla
segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La
segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo
22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra
quelli di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248".
425. In coerenza con la revisione
dell'ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della
parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove
funzioni agli stessi ai sensi dell' articolo 118 della
Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno, sono
individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio
delle funzioni di competenza degli uffici periferici
dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei
seguenti criteri e indirizzi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione
dei tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni
funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realta'
etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle
specificita' dell'ambito territoriale di riferimento e alla
esigenza di garantire principalmente la prossimita' dei servizi
resi al cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da
404 a 416 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia
e delle finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne
ravvisi l'opportunita', interregionale e interprovinciale, in
relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione
e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
427. Con le modalita', i tempi e i criteri
previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:
a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero
dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei
Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nonche' delle Ragionerie provinciali
dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei
Dipartimenti centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al
comma 427, lettera a) , assumono le seguenti denominazioni:
"Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze" e
"Ragionerie territoriali dello Stato".
429. Previa stipula di apposite convenzioni,
gli uffici territoriali dell'economia e delle finanze possono
delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto
o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni
mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie,
garantendo comunque la piena funzionalita' dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della
Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007
e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali
e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il
decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.
431. Al medesimo fine di cui al comma 430,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla
razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla
formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonche'
dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di
Stato.
432. I provvedimenti di organizzazione
occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti
dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4- bis , della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
433. Con successivi provvedimenti si provvede
alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che
rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42,
comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, nonche' il loro successivo impiego sino alla
cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si
provvede altresi' ad adeguare l'organico dei dirigenti generali
di pubblica sicurezza, nonche' la disciplina relativa
all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi
dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.
434. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 430 a 433 devono derivare risparmi di spesa non
inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.
435. Al fine di conseguire il piu' razionale
impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei
mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di
ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di
sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il
Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine
e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007,
appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di
riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle
Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione
della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di
servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad un
ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le
convenzioni di cui al comma 439.
436. Le disposizioni di cui all'articolo 3
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti
previdenziali fino al 31 dicembre 2009.
437. Al fine di assicurare la migliore
utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e
gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle
Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i
compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti
dall' amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all'articolo 3
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti
previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede
alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1,
comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorita'
per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli,
rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera
g) , del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
169 del 22 luglio 2005, nonche' alla realizzazione degli
investimenti di cui al primo periodo del presente comma.
439. Per la realizzazione di programmi
straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso
tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro
dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare
convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la
contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse
regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente
comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
440. Il personale utilizzato dalle agenzie e
dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento
delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla
gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e
logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della
contabilita', non puo' eccedere il 15 per cento delle risorse
umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse.
Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale
addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al
raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente
comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza
del volo ed alle Agenzie fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al comma
440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse necessari per rispettare il
parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le
dotazioni organiche.
442. I provvedimenti di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di cui ai
commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il
termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del
comma 440.
444. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i
risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il
rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al
personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di
supporto.
445. In caso di mancata adozione entro il
termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di
mancato rispetto, a partire dal 1° gennaio 2008, del parametro
di cui al comma 440, gli organi di governo dell'ente o
dell'agenzia sono revocati o sciolti ed e' nominato in loro
vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario,
con il compito di assicurare la prosecuzione dell'attivita'
istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un
anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare,
omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli
adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il
personale e per favorire il monitoraggio della spesa del
personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione
delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, per il
pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi del tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni
per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento
degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a
carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di
pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate
compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di
pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato mediante
protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai
sensi e per le finalita' di cui al Titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
448. I dati aggregati della spesa per gli
stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai
fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
449. Nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni
anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado
di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e
servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di
cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento.
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101.
451. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente,
a sperimentare l'introduzione della carta di acquisto
elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli
acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche
da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' disciplinata
l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica
amministrazione.
452. Le transazioni compiute dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio
elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa
rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili
all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di
imprevedibile necessita' e urgenza certificata dal responsabile
dell'ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli
acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle
convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
454. Il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il supporto della
CONSIP Spa, realizza, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma
per l'adozione di sistemi informativi comuni alle
amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei
fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di
indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di
spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione
dei relativi capitoli di bilancio. Dall' attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
455. Ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi,
le regioni possono costituire centrali di acquisto anche
unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di
committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti
del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455
stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza,
convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa
costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione
dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando
sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per
l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilita'
interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva
annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle
centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce
le modalita' e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto
agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
458. E' abrogato l'articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione
del comma 3. All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "Per le finalita' di cui al presente
articolo, nonche'" e le parole: ", in luogo delle aggregazioni
di cui alla lettera c) del comma 2," sono soppresse.
459. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione
della Societa' di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, nonche' della Societa' di cui all'articolo 13, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e'
ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di
amministrazione cessano dall'incarico alla data di entrata in
vigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati
entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si
applica anche per il numero dei componenti dei consigli di
amministrazione delle societa' di cui al comma 461.
460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume
la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed e' societa' a
capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli
obiettivi della Societa' e approva le linee generali di
organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed
i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di
gestione ordinaria e straordinaria della Societa' e delle sue
controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro
efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione
ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini
fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007
un piano di riordino e di dismissione delle proprie
partecipazioni societarie, nei settori non strategici di
attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra'
prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle societa'
controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche' entro lo
stesso termine la cessione, anche tramite una societa' veicolo,
delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa'
regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate
anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni
o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni.
Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e
indirette e da tasse.
462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e
locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali"
sono soppresse;
b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I diritti dell'azionista in riferimento alla
societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina
gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento";
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6- bis . Un magistrato della Corte dei conti, nominato
dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli
organi di amministrazione e di revisione della Societa'.";
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. La societa' presenta annualmente al
Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita'
svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed
economicita' e ne riferisce alle Camere".
464. All'articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro
per le politiche agricole" sono soppresse.
465. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove
necessario, al contenimento del numero dei componenti dei
consigli di amministrazione delle societa' non quotate
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e
rispettive societa' controllate e collegate, al fine di rendere
la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto
sociale delle societa'.
466. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi
incarichi, nelle societa' di cui al comma 465, i compensi degli
amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono
superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potra' essere
aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento
della retribuzione fissa, che verra' corrisposta al
raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali
importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di
inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' concedere
autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di
amministrazione, le societa' non potranno inserire clausole
contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico,
prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici
superiori ad una annualita' di indennita'.
467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di
consulenza conferiti per lo svolgimento di attivita'
propedeutiche ai processi di dismissione di societa' partecipate
dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi
funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti
normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.
468. Le disposizioni di cui al comma 216
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si
applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente
di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche' ai voli
transcontinentali superiori alle cinque ore.
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonche' di
incrementarne l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi,
con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell' articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30
giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico
delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla
semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi
preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.
470. Gli uffici centrali del bilancio
valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore
entrata, la congruenza delle clausole di copertura.
471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, le parole: "e' sottoposto alla vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con regolamento, da adottare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni
statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto
organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei
propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e
razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili".
473. Il terzo periodo del comma 4
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
sostituito dal seguente: "La Corte definisce annualmente i
programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base
delle priorita' previamente deliberate dalle competenti
Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti".
474. Presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituita la Commissione tecnica per la finanza
pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalita' di
studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di
armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di
riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia
diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello
Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche
mediante ridefinizione delle unita' elementari ai fini
dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento
della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle
risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attivita'
pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti
amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della
finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato
della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni
legislative di spesa, nonche' con una prospettazione delle
decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e
per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci
delle pubbliche amministrazioni, per un piu' agevole
consolidamento dei conti di cassa e di contabilita' nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la
definizione dei principi generali e degli strumenti di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti
finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie
territoriali, nonche' all'efficacia dei meccanismi di controllo
della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di
stabilita' europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di
monitoraggio' sui flussi di spesa del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti
del sistema statistico nazionale, 1' affidabilita', la
trasparenza e la completezza dell'informazione statistica
relativa agli andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni
parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle
attivita' poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma
480.
475. La Commissione di cui al comma 474 opera
sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle
diverse finalita' e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31
gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle
finanze presenta al Parlamento una relazione sull' attivita'
svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l'anno in
corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la propria attivita'
sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con
priorita' per le attivita' di supporto del programma di cui al
comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la
Commissione di cui al comma 474, e' istituito un apposito
Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze, cui e' preposto un dirigente di prima fascia del
medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al
Dipartimento stesso.
477. Per l'espletamento della sua attivita'
la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresi', della
struttura di supporto dell'Alta Commissione di studio di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b) , della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale e'
contestualmente soppressa. La Commissione puo' altresi'
avvalersi degli strumenti di supporto gia' previsti per la
Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo
32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi informativi, di
cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonche'
l'istituzione di una segreteria tecnica e la stipula di
contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo
8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2007.
478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la
Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il
suo funzionamento, nonche' la data di inizio della sua
attivita'. I membri della Commissione, incluso il presidente,
sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di
riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei
componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al
presente comma e' comunicato alle competenti Commissioni
parlamentari.
479. I componenti della Commissione di cui al
comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla
scadenza, essere rinnovati per una sola volta.
480. Per l'anno 2007 il Ministro
dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche della
Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un
programma straordinario di analisi e valutazione della spesa
delle amministrazioini centrali, anche in relazione alla
applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le
criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse, le
possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili
con le risorse stanziate, sul piano della qualita' e
dell'economicita'. Ai fini dell'attuazione del programma di cui
al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono,
entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell'economia e delle
finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi
settori di competenza, anche alla luce dell'applicazione delle
disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai
commi da 404 a 512, indicando le difficolta' emerse e formulando
proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse
e alle azioni che possono incrementare l'efficacia della spesa.
Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di cui al
presente comma nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007,
presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma
straordinario di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle
conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione
un apposito documento da' conto dei provvedimenti adottati ai
sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.
481. Per il potenziamento delle attivita' e
degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non
inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze lo stanziamento e' ripartito tra le amministrazioni
interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere
dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di
600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e
il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento,
anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di
istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di cui al
presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro
dell' economia e delle finanze, delle risorse attribuite al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' destinata
ad un programma straordinario di reclutamento di personale con
elevata professionalita'. Le relative modalita' di reclutamento
sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in
materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e
di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il
Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al
riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in
liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonche' di
strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con
conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico
in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente
comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1- bis , lettera c) , del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo
amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato
risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed
organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o
trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della
lettera b) ";
b) i commi 2, 2- bis , 5 e 6 sono abrogati.
483. Dall'attuazione del comma 482 deve
derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore
a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo da' conto dei
provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla
relazione di cui al comma 480.
484. La societa' di cui all'articolo 9, comma
1- bis , lettera c) , del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni
liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a
180 milioni di euro.
485. La lettera e) dell'articolo 2 della
legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23
dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituita dalla seguente:
" e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali
italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e
farmacisti, nella misura e con modalita' di versamento fissate
dal Consiglio di amministrazione della fondazione con
regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni".
486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai
seguenti:
"89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le competenze
dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o piu' Ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di
liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
successive modificazioni, e' destinato alle altre attivita'
istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse
posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per
il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli
articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482,
la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennita' di
anzianita' e del trattamento integrativo di previdenza, provvede
la gestione previdenziale di destinazione di detto personale.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai
trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa
gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione
delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali
di copertura necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a
decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero
dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice
ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse
posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi".
487. L'ammontare della remunerazione di cui
al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2006 e successivi e' annualmente determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai
servizi resi nell'anno precedente dalla societa' di cui
all'articolo 9, comma 1- bis , lettera c) , del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del
contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento
di bilancio a legislazione vigente.
488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o
a societa' da essa interamente controllata, con ogni loro
componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e
le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta
amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni
costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo
patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data del
trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative
di EFIM e delle predette societa', con conseguente estinzione
delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro
commissari liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla
cancellazione di tali societa' dal registro delle imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488
decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di
presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del
rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che
e' presentato dal commissario liquidatore di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al
predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi
giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle societa'
di cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di
cui al comma 488, il commissario liquidatore di EFIM predispone
una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del
rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti
verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione
patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione dei
patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l'altro, tenere
conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di tutti i
costi e gli oneri necessari per il completamento della
liquidazione di detti patrimoni, individuando altresi' il
fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della
liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati,
uno ciascuno, da EFIM e dalla societa' trasferitaria e il
presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle
finanze. L'importo massimo del compenso per i periti e'
determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il
decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle
parti. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione
costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al
comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la societa'
trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli
attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e
debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori
dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del
principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La
societa' trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio
dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in
base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la
liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni
trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato
prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilita'
finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai
commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente
infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto
dello Stato, intestato alla societa' trasferitaria. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze e' fissato, tenendo
conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del
comma 490, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal
predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il
sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili
relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la
societa' trasferitaria subentra automaticamente nei processi
attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in
liquidazione coatta amministrativa e le societa' di cui al comma
488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo
all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito
applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a
tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque
superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi
gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei
patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma
490, determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla
differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla
chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al
medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto
il costo della valutazione, il 70 per cento e' attribuito al
Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del
30 per cento e' di competenza della societa' trasferitaria in
ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e
razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte
amministrative delle societa' non interamente controllate,
direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i
commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni
e la funzione di commissario liquidatore e' assunta dalla
societa' trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e'
disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione
coatta amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso o denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a
495 si applicano, in quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE
Spa in liquidazione.
497. Il Ministero dell'economia e delle
finanze stabilisce con uno o piu' decreti i criteri e le
modalita' di attuazione dei commi da 488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a
norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n.
273, nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati
nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate
dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se
non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio decreto, puo' disporre
l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con
composizione collegiale, dell'incarico relativo a piu' procedure
che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai
commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi
generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime
sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il
medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere
attribuito a studi professionali associati o a societa' tra
professionisti, in conformita' a quanto disposto all'articolo
28, primo comma, lettera b) , del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
499. Il numero dei commissari nominati o
confermati ai sensi del comma 498 non puo' superare la meta' del
numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i
professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse
della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei
creditori.
500. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi
dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto
dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche'
delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversita'
delle procedure.
501. Il compenso dei commissari di cui al
comma 498 e' determinato nella misura spettante in relazione al
numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per
cento.
502. All'articolo 8 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
"1- bis . La facolta' prevista dall'articolo 97 del decreto
legislativo n. 270 e' esercitata dal Commissario straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto.
Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facolta' e'
esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma
dell'articolo 4- bis , comma 11, del presente decreto
dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura
della procedura, il commissario straordinario e' costituito
parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra
nell'azione anche se e' scaduto il termine previsto
dall'articolo 79 del codice di procedura penale".
503. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla
strumentale alle esigenze e finalita' del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con
altri soggetti, societa' e organismi di diritto pubblico che
svolgono attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalita' di
cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente
legge, gli organismi di amministrazione della SOGESID Spa sono
sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un
subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture.
505. A decorrere dall'anno 2007, le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e
61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9,
12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di
personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie
politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui
alla presente legge. Il presente comma non si applica agli
organi costituzionali.
506. Agli enti pubblici di ricerca,
all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica
l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e'
accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con
esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente
legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro,
a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle
dotazioni delle unita' previsionali di base iscritte nel
bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni
di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del
comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a
consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad
amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei
trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo
ordinario delle universita' statali, degli enti territoriali,
degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri
trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei
trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle
pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni
agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' alle
confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222,
e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria
12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei
trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota
pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree
sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate
di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali
e delle acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli
accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese
indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di
40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare,
su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di
ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte
variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche
interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette
categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione,
restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di
conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di
carattere finanziario.
508. Il Ministro competente, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' comunicare
all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti
aggiuntivi delle dotazioni delle unita' previsionali di parte
corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le
spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente,
da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per
cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante
contrattazione integrativa, del personale dirigente e non
dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento
degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei
processi di spesa.
509. Le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla
presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo
complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro
335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno
2009.
510. Nell'ambito delle risorse disponibili,
in attuazione dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13
maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4,
comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati
fino al 31 dicembre 2007.
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione,
in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno
2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177- bis dell'
articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal
comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte
dei conti.
512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' inserito il seguente:
"177- bis . In sede di attuazione di disposizioni
legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo
utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con
decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di
effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto
rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso
si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti
conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato.
Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a
comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data
di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il
relativo ammontare".
513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di
cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009,
di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati,
entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente
complessivo di personale non superiore a 2.000 unita'. In questo
contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato
trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27
settembre 2006, n. 260, convertito, con modificazioni dalla
legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo
indeterminato a decorrere dal l° gennaio 2007 con le modalita'
previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2006, n. 49.
514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a
decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di
600 vigili del fuoco.
515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse
con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalita' organizzata, l'Arma dei
carabinieri e' autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti
straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si
provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione
nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il
consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa,
nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di
polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di
finanza e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti
straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto
limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi
reclutamenti.
517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite
di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.
518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e
contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il
limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di
5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla
ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per
cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre
2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia
stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale
o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione
del personale assunto a tempo determinato mediante procedure
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le
amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al
presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'
articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre
2006, nelle more della conclusione delle procedure di
stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la
stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto
negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con
decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso
dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile
del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate
per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente
comma sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo
39, comma 3- ter , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
520. Per l'anno 2007, per le specifiche
esigenze degli enti di ricerca, e' costituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori,
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca
in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al
comma 519, nonche' all'assunzione dei vincitori di concorso con
uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a
30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del
predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su
proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
521. Le modalita' di assunzione di cui al
comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale
di cui all' articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal
citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del
fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale
quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge
n. 266 del 2005.
522. Al fine di potenziare l'attivita' di
sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato e'
autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500
allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1,
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere,
pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36,
relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
523. Per gli anni 2008 e 2009 le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi
compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche
alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a
quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate
di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004,
n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della
medesima legge n. 226 del 2004.
524. L'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire
il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari
comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni
normative. Il corso-concorso, fermo restando per il resto quanto
previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed e'
seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o piu'
comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad
accertare l'apprendimento.
525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche
nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla
tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.
146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche
in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed
assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a
domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30
novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite
di 500 unita' e comunque, entro un limite di spesa annua di 15
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti
sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa
del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e
degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione
di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia
sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette
assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della relativa
graduatoria e le modalita' abbreviate del corso di formazione,
anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443.
526. Le amministrazioni di cui al comma 523
possono altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite
di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla
stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in
possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del
predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo
indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro,
e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di
cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con
decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso
dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile
del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate
per il corso di formazione.
527. Per fronteggiare indifferibili esigenze
di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni
2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non
interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da
513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale
fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento
pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro
per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una
spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75
milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-
ter , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni
528. Le procedure di conversione in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del
30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti
disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di
conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e
lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche
amministrazioni indicate al comma 523, che procedono
all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed
alle condizioni previsti dal comma 1- bis dell'articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal comma 538
del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive
riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti
programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu'
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29
settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano
fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita' di
servizio.
530. Al fine di potenziare l'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche'
l'attivita' di monitoraggio e contenimento della spesa, una
quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di
specifici programmi di assunzione del personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle
agenzie fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale
dell'amministrazione economicofinanziaria, incluso quello delle
agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti
previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni
sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.
531. All'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono
inserite le seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a
controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,";
b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le
seguenti: ", per l'amministrazione economica e per quella
finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,";
c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2004 e 2005";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto
dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni
anno in misura tale da destinare alle medesime finalita' un
livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004,
ridotto del 10 per cento".
532. Al comma 213- bis dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' al personale
delle agenzie fiscali".
533. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n.
106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007.
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007
i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.
535. All'articolo 10- bis , comma 5, quinto
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007".
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526,
528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e
dei relativi oneri. Il termine di validita' di cui all'articolo
1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato
al 31 dicembre 2008.
537. All'articolo 1, comma 103, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno
2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno
2010".
538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
"60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
" h-bis) per la copertura delle posizioni
dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile;
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia
amministrativa".
541. Le assunzioni autorizzate per l'anno
2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006,
possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il migliore
espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare,
di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la
protezione dei dati personali e' autorizzato ad incrementare la
propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per
cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156,
comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti
della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente
legge.
543. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento
dei propri compiti istituzionali, puo' proporre una graduale
ridefinizione della propria dotazione organica in misura non
superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le
risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1,
commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza
aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La
delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al
periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei
ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle
comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale
la delibera diventa esecutiva.
544. Al fine di fronteggiare le esigenze
scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con
particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro
sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del
fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e' autorizzato:
a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di
personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei
concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di
ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2,
per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria,
Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al
conseguente adeguamento delle competenze economiche, del
personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei
relativi percorsi di riqualificazione.
545. Per l'attuazione del comma 544, a
decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa annua di 8,5
milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a) , e di
5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b) .
546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per
il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono
incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a
decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
547. In sede di definizione delle linee
generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del
biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, e' reso
esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso
delle risorse di cui al medesimo comma 546.
548. All' articolo 47 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. La procedura di certificazione dei
contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i
contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame
dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il
predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e per non
piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei
comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i
successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei
ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla
ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del
termine assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale
delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole
contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso dall'ARAN, corredato
della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro
tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque
dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a
carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i
comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3
del presente articolo".
549. Le risorse previste dall'articolo 1,
comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono
incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a
decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata,
per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere
dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al
trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la
prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle speciali
esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli
accresciuti impegni in campo internazionale.
550. Il Fondo unico di amministrazione per il
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi
istituzionali del Ministero dell'interno e' incrementato, a
decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.
551 . Allo scopo del miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza
statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 e'
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con
criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al
personale applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo,
vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui
concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
179 del 3 agosto 2006.
552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede
di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un
milione di euro annui, viene destinato a garantire il
funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i
dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5,
lettera a) , del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n.
14, e successive modificazioni.
553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 634, a decorrere dall'anno 2007 e' stanziata la
somma di euro 7.000.000 annui per le finalita' di cui
all'articolo 2- octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n.
109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica
istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549,
comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera h) , della legge 5 agosto 1978, n. 468.
555. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non
si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri
in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure
balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze
armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico,
ovvero nello svolgimento di attivita' operative o addestrative,
riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la
vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi
nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi
sindacali.
556. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'
amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche' quelli derivanti
dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni,
ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si
avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia
e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in
sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.
557. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese
di personale, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A
tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare
riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni:
a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene
al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al
fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con
l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006,
sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
558. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo
restando il rispetto delle regole del patto di stabilita'
interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre
2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al
comma 1156, lettera f) , purche' sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto
a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi
agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilita' collettiva alla
data del 29 settembre 2006 puo' essere inquadrato a domanda
presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni
organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
560. Per il triennio 2007-2009 le
amministrazioni di cui al comma 557, che procedono
all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e
alle condizioni previste dal comma 1- bis dell'articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le
relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60
per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i
quali hanno stipulato uno o piu' contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina
politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta
alla data del 29 settembre 2006.
561. Gli enti che non abbiano rispettato per
l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
e con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole
del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP,
con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli
enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
563. Il personale, gia' appartenente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato
presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito
di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel
ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1,
del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito
nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro
delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita
richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero,
salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in
organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento
servizio. Su dichiarazione dei relativi enti e' riconosciuta
l'eventuale professionalita' acquisita con l'assegnazione della
qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare
agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate
in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal
Dipartimento per le politiche fiscali.
564. All'articolo 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il
comma 4, e' aggiunto il seguente:
4-bis. "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice,
annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento
della circolazione sulle strade, puo' essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a
tempo determinato e a forme flessibili di lavoro".
565. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo
d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul
quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in
data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando
quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi
98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno
2006, dall' articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese
del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno
2004 diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano
anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto
di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla
lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1)
per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di
lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle
spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali
di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono
comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per
l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
comunitari o privati nonche' le spese relative alle assunzioni a
tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati
ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera
a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro
autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente
a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006
e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima
data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro
a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con
convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle
predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa
complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto
dell'obiettivo di cui alla lettera a), puo' essere valutata la
possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro gia'
ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro
dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella
definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono
nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili
dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa, alle
disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la
consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione
della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della
consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure
previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi
da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
sostituite da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi.
previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni
2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi
enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98
e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e
2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n.
83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione
e' giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e'
considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato
l'equilibrio economico.
566. Al fine di dare continuita' alle
attivita' di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e
sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli
Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a
procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei
limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del
finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE,
integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo
del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario,
che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi,
o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia
stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi,
nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge purche' abbia superato o superi prove selettive
di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo
della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' rideterminato in euro
30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma
annuale le attivita' da svolgere nonche' i criteri e i parametri
di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto
stanziamento.
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la
spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la
contrattazione collettiva nazionale integrativa,
all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree
funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri
in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e
connessi al supporto delle missioni umanitarie, di
stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4
agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n.
270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli
interventi.
568. Una quota delle maggiori entrate di
ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa
consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto
del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di
euro annui, e' destinata al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all'estero.
569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' abrogato.
570. Gli oneri previsti dalla tabella A
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla
tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono
ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno
2007.
571. Al fine di potenziare l'attivita'
ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro
e' incrementato di sessanta unita' di personale, di cui tre
tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori,
quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri,
da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma
dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.
572. Per le finalita' di cui al comma 571, e'
autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un
numero corrispondente di unita' di personale, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
573. Nel nuovo contingente di cui al comma
571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unita' gia'
in possesso di esperienza e capacita' operativa nella materia
giuslavoristica.
574. Al fine di potenziare gli strumenti per
la lotta all' ecomafia ed alle altre forme di criminalita'
organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di
ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli
interventi di prevenzione e repressione delle violazioni
commesse in danno dell' ambiente sul territorio nazionale, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e' autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del
Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che e' a
tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad
arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unita' di
personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due
appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto
all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme
vigenti.
575. Il trattamento economico complessivo dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento
nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8
aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 30 per cento a decorrere dal
1° gennaio 2007.
576. Per il personale non contrattualizzato
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo
previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione
ivi disciplinato, e' corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella
misura del 70 per cento, con riferimento al personale con
retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui,
senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione
nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e
reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.
577. Con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'
articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base
dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente
comma trova applicazione anche nei confronti del personale di
cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni, nonche' del personale di cui
all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai
trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
578. L'articolo 23- bis , comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel
senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche' ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni
presso soggetti e organismi pubblici, e' riconosciuta
l'anzianita' di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei
giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
579. Sui provvedimenti di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi
sull'organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o
sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
580. Al fine di contribuire
all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di
migliorare la qualita' delle attivita' formative pubbliche, di
garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e
di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella
valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella
sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e'
istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti
delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della
pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per
la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e
sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e'
soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla
Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e
nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia
per la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la
loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive
amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede
alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.
581. L'Agenzia per la formazione ha i
seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle
metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e
trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle
pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di
formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di
formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e
assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei
fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli
innovativi, nella definizione dei programmi formativi.
582. Il reclutamento e la formazione dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato e' affidata alla
Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite
per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere
militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione
dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli
enti locali possono avvalersi altresi' per la formazione dei
loro dirigenti.
583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le
pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e
l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di
istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di
competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un
apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la
formazione, che provvede alla relativa attivita' di
accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle
iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri
dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni
procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante
procedura competitiva tra le strutture accreditate.
584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore
pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato
e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia
per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a
dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione
europea in possesso di qualificata formazione universitaria.
585. Con uno o piu' regolamenti adottati,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando
le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare
attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare
il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle
pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla
modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare
le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche
in forma associativa, nonche' i loro strumenti di finanziamento,
in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute
e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualita' e nei
risultati dell'attivita' formativa e di sostegno
all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a
funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di
sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di
ciascuna struttura;
c) disciplina della missione e dell'attivita' della
Agenzia per la formazione come struttura di governo e
coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in
attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione
all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per
assicurare la razionalizzazione delle attivita' delle strutture
di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili,
la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse
finanziarie;
d)
definizione dell'organizzazione della Agenzia per la
formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture
organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo,
direzione e supervisione scientifica, assicurando una
qualificata partecipazione di esperti della formazione e della
innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti
dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle
regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali;
istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal
Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai
direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;
e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582,
soppressione delle strutture aventi finalita' identiche o
analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione
all'Agenzia per la formazione delle relative attivita' e
dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i
rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni
coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione
all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse
dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle
attivita' di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture
o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non
destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre
attivita';
f) trasferimento del personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli
organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o
dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione,
nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di
equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato sulla base di apposito accordo con
le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli
organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento
economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si
applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
586. Dalla attuazione dei regolamenti di
cui al comma 585 dovra' derivare una riduzione di spesa non
inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro
negli anni 2008 e seguenti.
587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei
consorzi di cui fanno parte e delle societa' a totale o parziale
partecipazione da parte delle amministrazioni medesime,
indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la
durata dell'impegno, l'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, il numero
dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, il
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
588. Nel caso di mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui al comma 587, e' vietata
l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte
dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della
societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di
governo degli stessi.
589. Nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese
da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta
dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione
dallo Stato nel medesimo anno.
590. Le disposizioni di cui ai commi 587,
588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei
parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita
dell'Unione europea.
591. I dati raccolti ai sensi del comma
587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento
della funzione publica. Il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
592. All'articolo 43, comma 1, lettera b),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28
febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: "; gli effetti
si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a
carico dell'Ente. definite alla data di entrata in vigore della
presente legge".
593. Fermo restando quanto
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