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.LEGGE 24 novembre 2006, n.286
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria.
(GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1750):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e
dal Ministro dell'economia e delle finanze (Padoa-Schioppa) il 3
ottobre 2006.
Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze),
in sede referente, il 3 ottobre 2006 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI, in sede referente,
il 10, 11, 17, 18 e 19 ottobre 2006.
Esaminato in aula il 10, 19, 20, 24, 25, 26 ed approvato il 27
ottobre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1132):
Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze),
in sede referente, il 31 ottobre 2006 con pareri delle
Commissioni 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita'
il 2, 7 e 8 novembre 2006.
Esaminato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª, in sede referente,
il 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 novembre 2006.
Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 14 novembre 2006.
Esaminato in aula il 15, 16, 21, 22 novembre 2006 ed approvato
il 23 novembre 2006.
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262
Prima dell’articolo 1, le parole: «Capo I – Disposizioni in
materia di accertamento, riscossione e contrasto dell’evasione
ed elusione fiscale, nonché di potenziamento
dell’Amministrazione economico-finanziaria» sono soppresse.
All’articolo 1:
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. All’articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al
mantenimento dei reperti, l’amministrazione competente alla
custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del
sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa
campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente norma“»;
al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l’accesso di cui
al numero 7) del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
rilasciate, per l’Agenzia delle dogane, dal Direttore
regionale“»;
al comma 6:
all’alinea, le parole: «comma 10 » sono sostituite dalle
seguenti: «comma 12» e la parola: «inserito» è sostituita dalla
seguente: «aggiunto»;
il capoverso 10-bis è sostituito dal seguente:
«“12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche
alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati
in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati“»;
il comma 8 è sostituito dai seguenti:
«8. Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:
“2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un
quinquennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni
del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la
sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per
un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’articolo 19,
comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se
l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione
eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un
periodo da un mese a sei mesi“.
8-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del
presente articolo, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla
direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per
territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza
violazione.
2-ter. L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento
delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall’Agenzia
delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi
dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è
assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo
idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali“.
8-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a
2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come
modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente
articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima
data si applicano le disposizioni previgenti»;
al comma 9, primo periodo, la parola: «nuovi» è sostituita dalle
seguenti: «, anche nuovi,», dopo le parole: «del modello F24»
sono inserite le seguenti: «per il versamento unitario di
imposte, contributi e altre somme, a norma dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni,» e la parola: «assolto» è sostituita dalla
seguente: «assolta»;
al comma 10, le parole: «e contenente l’eventuale riferimento
all’utilizzo del plafond da parte dell’importatore» sono
sostituite dalle seguenti: «e contenente il riferimento
all’eventuale utilizzazione, da parte dell’importatore, della
facoltà prevista dall’articolo 8, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti
ivi stabiliti»;
al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
«dell’Amministrazione economico-finanziaria» sono inserite le
seguenti: «, per metà delle risorse,» e dopo le parole:
«amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti: «per la
restante metà delle risorse,»;
al comma 16, dopo le parole: «Lo schema di regolamento» sono
inserite le seguenti: « previsto dal comma 15, corredato di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute,» e le parole: «delle competenti Commissioni
parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario»;
al comma 17, primo periodo, le parole: «è soppressa» sono
sostituite dalle seguenti: «il comitato di coordinamento del
Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di
indirizzo strategico della Scuola superiore dell’economia e
delle finanze nonché la Commissione consultiva per la
riscossione sono soppressi».
L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: “la maggioranza“
fino a: “ed“ sono soppresse.
2. All’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. L’attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate
indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della
riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva,
è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento
rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione
delle predette entrate, in attuazione dell’articolo 17“.
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 17:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma
1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte
a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla
notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante
parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario“;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Nel caso previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l’aggio di cui
ai commi 1 e 2 è a carico:
a) dell’ente creditore, se il pagamento avviene entro il
sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario“;
3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei
casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell’ente
creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di
pagamento“;
b) nell’articolo 20, comma 3, le parole: “comma 6“ sono
sostituite dalle seguenti: “commi 6 e 7-ter“.
4. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al
comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del
venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria
compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro
grado a favore dell’acquirente, senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso
nella Gazzetta Ufficiale“.
5. All’articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “commi 118 e 119“ sono
sostituite dalle seguenti: “comma 118“.
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, l’articolo 72-bis è sostituito dal seguente:
“Art. 72-bis. - (Pignoramento dei crediti verso terzi). – 1.
Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto
previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del
codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti
del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione
di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso
codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il
credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di
pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla
percezione sia maturato anteriormente alla data di tale
notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2“.
7. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo il comma 25 è inserito il seguente:
“25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da
riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa
autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire
copia di tutta la documentazione utile all’individuazione
dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari
nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà
ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633“.
8. L’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
“Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1.
Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1,
l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli
articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e
seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente
all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel
presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del
soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare
per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le
somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un
termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla
ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa
sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della
riscossione procedente e con le modalità previste dall’articolo
16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta
la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento
dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere
l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196“.
9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 48 è
inserito il seguente:
“Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima
di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica,
se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all’agente della riscossione competente per
territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1“.
10. All’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La riscossione volontaria della tariffa può essere
effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con
l’Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia
coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti
iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento
ad evidenza pubblica“.
11. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: “locali“ sono aggiunte, in
fine, le seguenti: “, nonché quella della tariffa di cui
all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
12. All’articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “comma 7,“ sono inserite
le seguenti: “complessivamente denominate agenti della
riscossione,“.
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo l’articolo 28-bis è inserito il seguente:
“Art. 28-ter. - (Pagamento mediante compensazione volontaria con
crediti d’imposta). – 1. In sede di erogazione di un rimborso
d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario
risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in
via telematica apposita segnalazione all’agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione
dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto del Direttore generale del dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999,
le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della
riscossione notifica all’interessato una proposta di
compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a
ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore
a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale
proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della
riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai
sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo
complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato
tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della
sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione
comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha
ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di
compensazione.
5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese
vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2,
nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo
24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta
per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione
degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi
informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le
modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che
transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché
le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5“.
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo
l’articolo 20 è inserito il seguente:
“Art. 20-bis. - (Ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602). – 1. Può essere effettuato mediante la compensazione
volontaria di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di
tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate.
Tuttavia, l’agente della riscossione, una volta ricevuta la
segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter,
formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le
somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale
segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono
stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per
disciplinare la trasmissione, da parte di quest’ultima, della
segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche
nel caso in cui il beneficiario di un credito d’imposta sia
iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale
convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi
enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all’agente della
riscossione“.
15. Il comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:
“2. L’agente della riscossione può essere rappresentato dai
dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in
giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi
all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 101
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all’articolo 499 del codice di procedura
civile;
c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero
4, del codice di procedura civile“.
16. L’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso
previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge
4 giugno 1973, n. 311.
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi
previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, è dovuto all’Agenzia delle entrate il rimborso degli
oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le
modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il
rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione
sono disciplinati con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle
entrate e gli enti interessati.
18. All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili
il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al
netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di
quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire
alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in
precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra
quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello
corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali,
al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati
industriali si intendono quelli destinati alla produzione o
trasformazione di beni“;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo
alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali
in locazione finanziaria. Per la determinazione dell’acconto
dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della
disposizione del periodo precedente“;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7
e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le
quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai
fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d’imposta
precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del
maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore
delle aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della
entrata in vigore della presente disposizione e del valore
risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo
complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio,
assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle
rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo
valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo
stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi
d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo“.
19. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, le parole: “il mutuatario e il cessionario a
pronti hanno diritto al credito d’imposta sui dividendi soltanto
se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante
ovvero al cedente a pronti“ sono sostituite dalle seguenti: “al
mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime
previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime
sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti“.
20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. All’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: “12,50 per cento“ sono sostituite dalle
seguenti: “20 per cento“.
22. Il comma 13 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
“13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano
alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta formatesi a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi
tre periodi d’imposta formatesi in periodi anteriori alla
predetta data resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600“.
23. Il comma 11 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
“11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a
periodi d’imposta che iniziano successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle
società partecipate relativi a periodi d’imposta precedenti alla
predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600“.
24. Per l’anno 2006, l’articolo 3, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo
vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l’articolo 188 è inserito il seguente:
“Art. 188-bis. - (Campione d’Italia). – 1. Ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione
d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello
stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000
franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui
all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per
cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro
debito d’imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le
persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le
quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono
iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero
(AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della
Confederazione elvetica“.
26. Le disposizioni dell’articolo 188-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma
25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall’anno
2007. Per l’anno 2006, si applicano le disposizioni
dell’articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente
alla data del 3 luglio 2006.
27. Il comma 31 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è abrogato.
28. Per l’anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui
all’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente
articolo, è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis
dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come introdotti dal comma 25 dell’articolo 36 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
sostituiti dai seguenti: “La disposizione di cui alla lettera
g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti
tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società
risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni
successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore
delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare
corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di
investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non
ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento
dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo
d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in
garanzia“.
30. L’ultimo periodo del comma 34 dell’articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito
dal seguente: “Restano fermi gli obblighi di certificazione
fiscale dei corrispettivi previsti dall’articolo 12 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché
di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta
eccezione per i soggetti indicati all’articolo 1, commi da 429 a
430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311“.
31. Il comma 6 dell’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
“6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno
realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di
realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro,
costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui
al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da
tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la
dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e
conservare le fatture e le bollette doganali a norma
dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i
beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono
emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui
all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata
applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e
registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le
disposizioni del presente comma cessano comunque di avere
applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in
cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che
non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle
disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la
revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442, e successive modificazioni“.
32. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi
dell’imposta regionale sulle attività produttive, la lettera d)
è sostituita dalla seguente:
“d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui
all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con
volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si
avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato
all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6
dell’articolo 34“.
33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a
carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore
rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia del
territorio all’attualità territoriale, a decorrere dal 1º
gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle
singole particelle catastali rese dai soggetti interessati
nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei
contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03
del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n.
796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i
soggetti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale
fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la
dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all’uso
del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire
l’aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai
fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e, conseguentemente,
risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di
variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso.
All’atto della accettazione della suddetta dichiarazione
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una
proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso
le procedure informatizzate rilasciate dall’Agenzia del
territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette
alla medesima Agenzia per l’aggiornamento della banca dati.
L’AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente
la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle
interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto
dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai
titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle
variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati
a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle
suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale,
in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio
dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.
34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento
della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti
nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai
soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della
Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio
provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti
reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche
sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette
dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti
fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1º gennaio
2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste
dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
35. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio,
sentita l’AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative
di interscambio dati e cooperazione operativa per l’attuazione
dei commi 33 e 34, tenendo conto che l’AGEA si avvarrà degli
strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione
applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN).
36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno,
dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti
istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto
terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che
non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei
diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento
catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora
accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della
dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati.
Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta
giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in
conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi
esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1º gennaio dell’anno
di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed
operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le
sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
37. All’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: “l’immobile è
asservito“ sono inserite le seguenti: “, sempreché tali soggetti
rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel
registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580,“.
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37
vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità
devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno
2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si
applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione
all’imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei
commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con il
predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano
ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale
quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali
E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi
immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,
industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora
gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito
nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e
quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da
parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di
inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, agli
adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si
applica la sanzione prevista dall’articolo 31 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello
stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura
aggiornata dal comma 338 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio,
nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole
tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e
operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi
40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi
dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal
1º gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal
comma 41, si rende comunque applicabile l’articolo 1, comma 336,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti
attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell’articolo 52
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei
fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato
nella misura del 40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti
in misura pari al maggior gettito derivante in relazione
all’imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi
da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze. Con il predetto
decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i
trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di
maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
47. È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui
trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per
donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di
destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto
salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono
soggetti all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote
sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e
degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea
collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo
gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di
destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione
delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti
al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da
quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più
soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di
disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote
dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000
di euro: 4 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli
affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale
fino al terzo grado: 6 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal
citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze si procede all’aggiornamento degli
importi esenti dall’imposta tenendo conto dell’indice del costo
della vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli
atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per
le scritture private autenticate e per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006.
Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e
catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle
successioni di cui al periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47
a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007,
41 milioni di euro per l’anno 2008 e 50 milioni di euro per
l’anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi
volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici
locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria
per il 2007.
55. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le
parole: “per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico
inferiore a 12 tonnellate“ sono aggiunte le seguenti: “ad
eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati
come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a
chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere
effettuata in base alla potenza effettiva dei motori“.
56. L’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL)
usati come carburante, di cui all’allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per
mille chilogrammi di prodotto.
57. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di
cui all’allegato I citato nel comma 56, è aumentata a euro
416,00 per mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior
onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 è
rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane,
secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento
recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti
rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di
GPL e metano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dall’articolo 2, comma 22, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della
tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia
alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti
alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la
prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18
novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per
le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia
alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da
precedenti provvedimenti regionali.
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale per cinque annualità successive i
veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, conformi alla direttiva 94/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994,
appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene
installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano,
collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo
d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo
dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano
se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per
tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il
collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano se
l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato
precedentemente interrotto ai sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la
tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata
nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente
decreto.
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle
disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero d’ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla
seguente: “55,00“;
b) al numero d’ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle
seguenti: “L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà
fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti
autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è
raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o
sezione staccata“;
c) il numero d’ordine 7 è sostituito dal seguente:
“7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti
nelle formalità di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 – L’importo è dovuto
anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su
base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla
riutilizzazione commerciale. Fino all’attivazione del servizio
di trasmissione telematica l’elenco dei soggetti continua ad
essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque,
previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni
soggetto“.
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal
comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10
milioni di euro per l’anno 2007, è istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare
le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni
catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque
incrementato, per l’anno 2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito
dall’allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente
decreto.
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
territorio.
69. All’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole:
“31 ottobre 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2006“.
70. Nell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole: “30
novembre“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre“.
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: “30 per
cento“ sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento“;
b) nell’articolo 164, comma 1:
1) all’alinea, le parole: “secondo i seguenti criteri“ sono
sostituite dalle seguenti: “solo se rientranti in una delle
fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)“;
2) alla lettera a), numero 2), le parole: “o dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta“ sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: “nella misura del 50 per
cento“ fino a: “per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti
attività di agenzia o di rappresentanza di commercio“ sono
sostituite dalle seguenti: “nella misura dell’80 per cento
relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
predette lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da
soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di
commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a),
numero 1)“; nella stessa lettera, le parole: “nella suddetta
misura del 50 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “nella
misura del 25 per cento“;
4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
“b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è
deducibile l’importo costituente reddito di lavoro“.
72. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno
effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini
dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive relative a
detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può
continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con
regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo,
tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla
concessione all’Italia da parte del Consiglio dell’Unione
europea dell’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a
stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di
beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in
particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da
ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente
articolo.
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1)
all’articolo 26, comma 1, dopo le parole: “Si considerano
compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano“ sono
aggiunte le seguenti: “nel settore della distribuzione
commerciale,“.
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si
applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi
per attività produttive, di cui all’articolo 2, comma 203,
lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE
ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005,
in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle
condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni,
previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e
riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per
l’eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della
deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74
e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse già
attribuite dal CIPE al Fondo di cui all’articolo 60 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi
di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la
concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di
cui ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal
Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri
derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi
dell’articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione
operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005,
n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle
di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal Ministero
dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni
relative agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede
a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti
concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al
comma 354 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1
della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli
anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni
di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma
361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e
a 50 milioni di euro per l’anno 2006, a 135 milioni per l’anno
2007 ed a 100 milioni per l’anno 2008, affluiscono al Fondo
unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al
comma 76.
78. Al fine di assicurare l’invarianza del limite di cui
all’articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il Ministero
dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l’ammontare dei
pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle
iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento
dell’investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti
d’area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla
Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del
comma 3 dell’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere
dall’ultima autorizzazione amministrativa necessaria per
l’esecuzione dell’opera, se posteriore alla ricezione
dell’autorizzazione della Comunità europea.
80. All’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “l’Agenzia del demanio“ sono
sostituite dalle seguenti: “il Dipartimento del tesoro“;
b) al secondo periodo, le parole: “l’Agenzia del demanio“ sono
sostituite dalle seguenti: “il Dipartimento del tesoro“;
c) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L’anticipazione
è regolata con prelevamento dall’apposito conto corrente di
tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse
corrispondenti“.
81. All’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “di proprietà di Ferrovie
dello Stato spa“ sono inserite le seguenti: “o delle società
dalla stessa direttamente o indirettamente controllate“;
b) il terzo periodo è soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario
che costituisce parte della convenzione accessiva alle
concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della
convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché in occasione degli
aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle
successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in
vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla
revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente
valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica,
che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria,
nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi
entro un anno dalla data di scadenza dell’aggiornamento
periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la
revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la
convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono
in ogni caso adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle
tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle
stesse in ragione dell’evoluzione del traffico, della dinamica
dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile
dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù
dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a
impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non
realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per
investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a
fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti,
accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati
economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società
concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente,
ad ANAS S.p.a. per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e
controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria
volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro
delle infrastrutture per l’esercizio delle sue funzioni di
indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su
ANAS S.p.a.; l’esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di
direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta,
elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al quale
l’eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori
rientra nel rischio d’impresa del concessionario, salvo i casi
di forza maggiore o di fatto del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per
quanto riguarda l’utilizzo a fini reddituali ovvero la
valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o
collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l’introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento
delle clausole della convenzione imputabile al concessionario,
anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in
funzione della gravità dell’inadempimento;
i) l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione
del principio di effettività della clausola di decadenza dalla
concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed
economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio
di partecipazione e del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a
quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza
per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi
di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative
delle società concessionarie, nonché le associazioni di
consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di
quindici giorni, sono sottoposti all’esame del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione
entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione
all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente
alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente
trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni
dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
le convenzioni possono essere comunque adottate.
85. All’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il
comma 5 è sostituito dai seguenti:
“5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai
seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975,
n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come
individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice
negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste
attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
d) sottoporre all’approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei
bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la
partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei contratti nei
confronti delle società, comunque collegate ai concessionari,
che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in
data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione
all’azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che
operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della
mobilità;
e) prevedere nel proprio statuto che l’assunzione della carica
di amministratore sia subordinata al possesso di speciali
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai
sensi dell’articolo 2387 del codice civile e dell’articolo 10
della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara
per l’aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro
delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza
dell’Autorità di cui all’articolo 6 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del
consiglio dell’Autorità è aumentata di due membri con oneri a
carico del suo bilancio. Il presidente dell’Autorità è scelto
fra i componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono
stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da
realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie
devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica“.
86. ANAS S.p.a., nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e
delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui
alle convenzioni di concessione e all’articolo 11, comma 5,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma
85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte
dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali
di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da
garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti
degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa
e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra
l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per
funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i
costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione
dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di
concessione e di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente
articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata
ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti
acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non
superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è
ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la
facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione;
e) segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese
sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che
partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi
effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo
aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione
della convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente di
non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a
quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si
estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta
delle attività del concessionario per il tempo necessario a
consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara
devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il
concessionario subentrante per il personale del concessionario
cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della
dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per
l’esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del
concessionario cessato.
88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere
conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni
entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al
concessionario, quest’ultimo decade, previa contestazione
dell’addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e
del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede
ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si
procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga
motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il
concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente
la scadenza del termine di cui al comma 82.
89. All’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30
settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente,
nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle
infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza
una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo
periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica
al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni
tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre.
Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa
verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali,
di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso
tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio
equivale a diniego di approvazione“;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
90. Dall’attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
91. All’articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: “ad una società per azioni al cui
capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente
l’Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per
cento“ sono sostituite dalle seguenti: “ad una società per
azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le
regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate
dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per
azioni è altresì autorizzata a svolgere all’estero, quale
impresa di diritto comune ed anche attraverso società
partecipate, attività di individuazione, progettazione,
promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture
trasportistiche e di opere connesse“;
b) il secondo comma è abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da
Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al
fine della realizzazione del collegamento stabile viario e
ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta
trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di
Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono
attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze ed
iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture “Interventi per la realizzazione di opere
infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in
Sicilia e in Calabria“.
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di
addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla
realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad
interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo. Le
suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad
interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad
interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono
stabilite, per la parte relativa agli interventi
infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte
relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con le
regioni Sicilia e Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi
di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività
culturali, l’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 54. - (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in non
più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in
diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati
da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali
generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre
conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale
presso il collegio di direzione del Servizio di controllo
interno del Ministero.
2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del Ministero
sono stabiliti ai sensi dell’articolo 4“.
95. L’articolazione di cui all’articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94
del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1º
gennaio 2007. Fino all’adozione del nuovo regolamento di
organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l’articolazione
del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, le parole: “dal Capo del
dipartimento per i beni culturali e paesaggistici“ sono
sostituite dalle seguenti: “dal Segretario generale del
Ministero“;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: “del dipartimento per i
beni culturali e paesaggistici“ sono sostituite dalle seguenti:
“del Ministero“;
c) all’articolo 7, comma 3, le parole: “sentito il capo del
dipartimento per i beni culturali e paesaggistici“ sono
sostituite dalle seguenti: “sentito il Segretario generale del
Ministero“.
97. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio
2004, n. 3, le parole: “tre anni“ sono sostituite dalle
seguenti: “sei anni“.
98. All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: “Per l’esercizio di tali funzioni è istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due
uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra
nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è
conseguentemente soppressa“;
b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal
seguente: “Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono
trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione
della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, nonché le
dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione
generale del turismo del Ministero delle attività produttive“;
c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, per l’anno 2006, con propri decreti, al
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle
risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del
turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla
riduzione della spesa derivante dall’attuazione del comma 1, da
destinare all’istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo“.
99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in
ogni caso, essere tali da garantire l’invarianza della spesa da
assicurare anche mediante compensazione e conseguente
soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non
generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento
del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare
riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività
culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici
per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella
qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso
pubblico per titoli ed esami.
101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 4 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2007.
102. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché
il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi
interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle
infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con
modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È
affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237,
utilizzando l’attuale stazione appaltante. Al fine di cui al
precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
104. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: “tre anni“ sono
sostituite dalle seguenti: “cinque anni“ e, al secondo periodo,
la parola: “2008“ è sostituita dalla seguente: “2010“;
b) il comma 6 è abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività
culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di
Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell’intero
immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le
dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso,
condizione e diritti di terzi.
106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina
l’indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente
normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme
già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la
ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari
cura, altresì, l’immediata immissione del comune di Bari nel
possesso dell’intero immobile, da trasferire nella proprietà
comunale ai sensi del comma 105.
107. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali
un contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007 per il
completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro
Petruzzelli di Bari.
108. All’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 12 è aggiunto il seguente:
“12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri
componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei
Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi
quelli di cui al comma 1 dell’articolo 35, spetta un’indennità
di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di
presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio
direttivo e della Giunta esecutiva, nell’ammontare fissato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la
procedura indicata nella circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001“.
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli
ambientali e l’efficienza dei relativi interventi attraverso il
rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni
operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province
autonome, l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli
articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è modificato come segue:
a) l’APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento
autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica,
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale,
finanziaria e contabile;
b) sono organi dell’Agenzia:
1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell’Agenzia,
nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi
comprovata esperienza e professionalità, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri
oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e
professionalità, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su
proposta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque
anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore
generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del
consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell’Agenzia ed è
responsabile dell’attuazione delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata
competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino
alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono
fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con il regolamento previsto dall’articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il
nuovo statuto dell’APAT, che tiene conto delle modifiche
organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in
vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti
disposizioni;
e) all’attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio dell’APAT, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
110. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di
vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni,
opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti,
linee e priorità dell’attività di vigilanza“;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai
soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la
congruità dell’attività di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi
ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare
al fine di assicurare la maggiore efficacia dell’attività di
vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si
avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal
Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui
al comma 23 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243“;
c) al comma 2, dopo le parole: “Comandante generale della
Guardia di finanza;“ sono inserite le seguenti: “dal Comandante
del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri; dal Comandante
del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;“;
d) al comma 3, dopo le parole: “invitati a partecipare“ sono
inserite le seguenti: “i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,“ ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alle
sedute della Commissione centrale di coordinamento dell’attività
di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti
alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato
il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza“.
111. All’articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “comandante regionale della
Guardia di finanza;“ sono inserite le seguenti: “dal comandante
regionale dell’Arma dei carabinieri;“;
b) al comma 4, le parole: “ed il comandante regionale dell’Arma
dei carabinieri“ sono soppresse.
112. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “Comandante provinciale
della Guardia di finanza,“ sono inserite le seguenti: “il
Comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri,“;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alle sedute
del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore“.
113. L’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, è sostituito dal seguente:
“Art. 9. - (Diritto di interpello). – 1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli
enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su
segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali,
possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale
fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le competenti
Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti
previdenziali.
2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai
quesiti di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative
sanzioni penali, amministrative e civili“.
114. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: “con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale“ fino a:
“dell’INAIL“ sono sostituite dalle seguenti: “su delibera del
consiglio di amministrazione dell’INAIL, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
conferenza di servizi con il Ministero dell’economia e delle
finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della
salute“.
115. All’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: “50 milioni“ sono sostituite dalle seguenti:
“170 milioni“. Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per
l’anno 2006, si provvede con l’utilizzo della somma di pari
importo già affluita all’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma
107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad
apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo
5 del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e
successive modificazioni, all’onere del pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si
provvede mediante il versamento di quattro rate mensili
anticipate all’interesse di differimento e di dilazione pari
alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per
cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed
alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai
contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di
quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo
nella disciplina vigente le norme necessarie per il
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle
provvidenze, anche tenuto conto dell’articolo 20, commi 1 e 2,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza
con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri
di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai
fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di
istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da
effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello
Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle
imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e
qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto
editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1) occupazione;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione
riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono
trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro
trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 2,
secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la
dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali
diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra
tale fattispecie.
120. All’articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 1991“ sono
sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2007“ e
alla lettera b) le parole: “al rimborso dell’80 per cento“ sono
sostituite dalle seguenti: “al rimborso del 60 per cento“.
121. All’articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, le parole: “a decorrere dal 1º gennaio 1991“ sono
sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1º gennaio 2007“ e
alla lettera b) le parole: “al rimborso dell’80 per cento“ sono
sostituite dalle seguenti: “al rimborso del 60 per cento“.
122. Il secondo comma dell’articolo 27 della legge 5 agosto
1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
“Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i
cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso,
qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno
quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle
loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di
dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno,
indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici
ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla
settimana“.
123. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le
imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali
tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie,
ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25
febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di
noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via
satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di
contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i
predetti servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006,
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: “della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi“ sono
sostituite dalle seguenti: “dei costi risultanti dal bilancio“;
b) al comma 9, le parole: “della media“ sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: “della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi“ sono
sostituite dalle seguenti: “dei costi risultanti dal bilancio“.
125. All’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: “precedente
a quello“ sono soppresse.
126. All’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 250, le parole: “fino a 40 mila copie di
tiratura media“ sono sostituite dalle seguenti: “fino a 30.000
copie di tiratura media“.
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all’anno
2004 sia stato disposto, in dipendenza dell’applicazione di
diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi
all’anno 2003, non si procede all’ulteriore recupero e si
provvede alla restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma
461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito
anche ai contributi relativi agli anni precedenti.
129. All’articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: “dei costi complessivamente ammissibili“ sono
sostituite dalle seguenti: “degli altri costi in base ai quali è
calcolato il contributo“.
130. Il comma 458 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista
dalla citata disposizione per l’accesso alle provvidenze di cui
all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, consente l’erogazione dei
contributi relativi all’anno 2006, qualora realizzata nel corso
del medesimo anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20
della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, e,
limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all’articolo
20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli
affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato
nell’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti
dalle convenzioni. Nell’ambito del progetto di audiovideoteca di
cui all’articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una
convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario
alla conservazione e alla conversione digitale del materiale
audiovisivo delle sedute del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio,
del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del
prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000
euro per l’anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per
l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività
culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il
Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi
stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per
l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da
determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le
biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad
eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e
da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati
dalla remunerazione dei prestiti. All’articolo 69, comma 1,
alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: “, al quale non è dovuta alcuna
remunerazione“ sono soppresse.
133. All’onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per
l’anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e a 3 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede quanto a
euro 250.000 per l’anno 2006, euro 1,2 milioni per l’anno 2007
ed euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2008 mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e
quanto a euro 1 milione per l’anno 2007 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006,
utilizzando per l’anno 2007 la proiezione dell’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
134. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, di concerto con il Ministero delle
comunicazioni e con il Ministero dell’economia e delle finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con una rateizzazione di dieci anni.
136. All’articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00“
sono sostituite dalle seguenti: “da euro 15.000,00 ad euro
2.500.000,00“ e le parole: “di euro 5.000,00“ sono sostituite
dalle seguenti: “di euro 50.000,00“;
b) al comma 5, le parole: “al doppio dei“ sono sostituite dalle
seguenti: “a venti volte i“;
c) al comma 8, le parole: “da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00“
sono sostituite dalle seguenti: “da euro 30.000,00 ad euro
580.000,00“;
d) al comma 9, dopo le parole: “articolo 32,“ sono inserite le
seguenti: “ai soggetti che commettono violazioni gravi o
reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni
poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro
600.000,00;“ e le parole: “da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00“
sono sostituite dalle seguenti: “da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00“;
e) al comma 11, le parole: “da euro 12.000,00 ad euro
250.000,00“ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 120.000,00
ad euro 2.500.000,00“;
f) al comma 13, le parole: “da euro 17.000,00 ad euro
250.000,00“ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 170.000,00
ad euro 2.500.000,00“;
g) al comma 14, le parole: “da euro 17.000,00 ad euro
250.000,00“ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 170.000,00
ad euro 2.500.000,00“;
h) al comma 16, le parole: “da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00“
sono sostituite dalle seguenti: “da euro 58.000,00 ad euro
580.000,00“;
i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
“17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le
disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni“.
137. Al comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei
uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico
dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni“.
Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del
2006, le parole: “, il Ministero dell’università e della
ricerca“ sono soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della
qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché
dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di
innovazione, è costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità
giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti
attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle attività delle
università e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un
programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della
ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli
atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi
statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di
ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attività di valutazione dell’ANVUR
costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei
finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell’ANVUR, secondo princìpi
di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli
atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo
direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le
relative indennità.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività
dell’ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall’articolo 5 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato
di valutazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 138 a
141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede
utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento
del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
143. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della
ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti
pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su
proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla
ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di
ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di
strutture e l’attribuzione di personalità giuridica,
l’accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei
princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma
1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere
emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono
abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli
enti sottoposti a riordino.
145. Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non
devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
146. Il comma 2-ter dell’articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:
“2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche
a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati
in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali
soggetti, a decorrere dall’anno accademico 2007-2008, con
regolamento del Ministro dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
l’ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può
essere articolato sulla durata di un anno“.
147. All’articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nel primo periodo, le parole: “è riconosciuto“ sono
sostituite dalle seguenti: “può essere riconosciuto“. Le
università disciplinano nel proprio regolamento didattico le
conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e
abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni
caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a
sessanta.
148. Per le finalità di cui all’articolo 26, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del
Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i princìpi e
i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo
altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)
sull’attività svolta, anche da parte delle università e delle
istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, non può essere autorizzata l’istituzione di nuove
università telematiche abilitate al rilascio di titoli
accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di
razionalizzazione dell’uso delle risorse energetiche, gli enti
pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza
pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e
nazionale sulla concorrenza, per l’individuazione di società
alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed
interventi diretti, finalizzati all’ottenimento di riduzioni di
costi di acquisto dell’energia, sia termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è
dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di
efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell’attività
svolta.
151. Nell’ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi
dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l’Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero
dell’economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e
statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione
degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409.
152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità,
in applicazione dell’articolo 8, comma 2, del citato
decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero
dell’economia e delle finanze – Ufficio centrale antifrode dei
mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le
informazioni inerenti all’identificazione dei sospetti casi di
falsità, secondo modalità stabilite nell’ambito delle rispettive
competenze, dalla Banca d’Italia e dal Ministro dell’economia e
delle finanze.
153. Nelle more dell’adozione delle misure di cui al comma 152,
i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete
metalliche in euro sospette di falsità provvedono all’inoltro
all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e
delle informazioni, secondo le modalità di cui alle vigenti
disposizioni.
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla
applicazione dell’articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166,
in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il
potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle
frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli
strumenti per l’erogazione del credito al consumo, è autorizzata
la spesa di euro 758.000 per l’anno 2007, di euro 614.000 per
l’anno 2008 e di euro 618.000 per l’anno 2009.
155. Il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito
dai seguenti:
“4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione
di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio
decreto, apposite strutture di missione, la cui durata
temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le
ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle
strutture di missione già operanti: in tale caso si applica
l’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la
Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le
strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l’azione unitaria di
più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente
può istituire con proprio decreto apposite unità di
coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è
nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Dall’attuazione del presente comma non
devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato“.
156. Al comma 22-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i
seguenti: “L’Unità per la semplificazione e la qualità della
regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge,
tra l’altro, compiti di supporto tecnico di elevata
qualificazione per il Comitato interministeriale per l’indirizzo
e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di
qualità della regolazione di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova
conseguentemente applicazione l’articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“.
157. Al fine di monitorare il rispetto dei princìpi di
invarianza e contenimento degli oneri connessi all’applicazione
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del
presente decreto, con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri si provvede, a valere sulle disponibilità
per l’anno 2006 previste dall’articolo 1, comma 261, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il
Dipartimento per l’attuazione del programma di Governo, di una
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione
professionale, giuridica, economico-finanziaria e
amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la
transizione fino al pieno funzionamento dell’assetto
istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi.
L’attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali
funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi
compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
158. All’articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio
1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dai
Ministri dell’università e della ricerca e della pubblica
istruzione“.
159. All’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: “gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui al comma 3“ sono inserite le seguenti: “, al
comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai
ruoli di cui all’articolo 23, e al comma 6,“.
160. Le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori
delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell’articolo 19, comma 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
ed integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli
incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006,
cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli
incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche
amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere.
Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche
ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse
le Agenzie fiscali. L’eventuale maggiore spesa derivante dal
presente comma è compensata riducendo automaticamente le
disponibilità del fondo di cui all’articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo
indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi
dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso
deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi
attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia
e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia,
rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.
162. Il comma 309 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è abrogato. In via transitoria, le nomine degli organi
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e
successive modificazioni, cessano ove non confermate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
163. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31
dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei
servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di
servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per
l’adozione, da parte delle amministrazioni interessate da
processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di
misurazione della qualità dei servizi resi all’utenza.
164. Al comma 2 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente
quale responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero
altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve
fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni
dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati
personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione“;
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: “Il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 250 a euro 1.000“.
165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell’articolo 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
testo previgente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo,
qualora non sia stato identificato il conducente responsabile
della violazione, è riattribuito d’ufficio dall’organo di
polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore, che ne
dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati
motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei
trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli effetti
degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i
provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati
a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito
la decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente
comma.
166. All’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: “il certificato di circolazione“
sono inserite le seguenti: “, quando previsto,“;
b) il comma 14 è sostituito dal seguente:
“14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti
da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato
la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il
ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del
veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso
di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI“.
167. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
“7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da
conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria
amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle
violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del
veicolo è disposto per novanta giorni“.
168. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
“3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel
corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata
commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste
dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni.
La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello
stesso“.
169. All’articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito
dal seguente:
“2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i
casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato
per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da
un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
conducente minorenne“.
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi
dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, è soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro
italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del
decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni
amministrative individuate con il regolamento di organizzazione
del Ministero, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 23, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino
all’adozione del citato regolamento, l’attività facente capo
agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad
essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai
sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già
facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla
contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da
finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita
unità previsionale di base inserita nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità
previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari
attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro
italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i
criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri
connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano
dighe, ivi comprese quelle di cui all’ultimo periodo del comma 1
dell’articolo 6 della legge 1º agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuità delle attività di
interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe,
fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione
disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un
Commissario straordinario per l’espletamento dei compiti
indifferibili ed urgenti assegnati all’ente e la prosecuzione
degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 2004, n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro
italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in
godimento.
176. La Consulta degli iscritti, di cui all’articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai
sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa
provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del
comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto
previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
136 del 2003.
177. All’articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, le parole: “centoventi giorni“ sono sostituite
dalle seguenti: “centottanta giorni“.
178. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 14, e dai commi
58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e
154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per
l’anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l’anno 2007, a 402,3
milioni di euro per l’anno 2008, a 391,3 milioni di euro per
l’anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate recate dal presente decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l’anno
2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, è
iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
180. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e
con le relative norme di attuazione».
Gli articoli da 3 a 47 sono soppressi.
L’allegato è sostituito dalle seguenti tabelle:
«Tabella 1
(prevista dall’articolo 2, comma 63)
|
Motocicli con
cilindrata
maggiore ai 50 cc,
con le seguenti caratteristiche: |
Tariffe: |
| a) euro 0 |
fino a 11 kw euro 26;
per i motocicli con potenza superiore a
11 kw, oltre all’importo anzidetto, sono
dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza; |
| b) euro 1 |
fino a 11 kw euro 23;
per i motocicli con potenza superiore a
11 kw, oltre all’importo anzidetto, sono
dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza; |
| c) euro 2 |
fino a 11 kw euro 21;
per i motocicli con potenza superiore a
11 kw, oltre all’importo anzidetto, sono
dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza; |
| d) euro 3 |
fino a 11 kw euro
19,11; per i motocicli con potenza
superiore a 11 kw, oltre all’importo
anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per
ogni kw di potenza. |
Tabella 2
(prevista dall’articolo 2, comma 67)
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
| N. d’ordine |
OGGETTO |
Tariffa in Euro |
Note |
| 1 |
Certificati, copie ed
estratti delle risultanze degli atti e
degli elaborati catastali conservati
presso gli uffici: |
| 1.1 |
per ogni certificato,
copia o estratto. |
16,00 |
Per i certificati
richiesti dai privati per comprovare la
situazione generale reddituale e
patrimoniale ai fini della legislazione
sul lavoro, di quella previdenziale e di
quella sulla pubblica istruzione, è
dovuto il diritto fisso di euro 4. |
| 1.1.1 |
Oltre all’importo
dovuto ai sensi del precedente punto
1.1, per ogni quattro elementi unitari
richiesti, o frazioni di quattro,
presenti nei rispettivi elaborati: –
particella, per gli estratti e le copie
autentiche dalle mappe e dagli abbozzi;
– foglio di mappa, per la copia dei
quadri di unione;
– vertice o caposaldo, per le copie
di monografia;
– punto, per il quale si determinano
le coordinate;
– unità immobiliare, per gli estratti
storici e per soggetto;
– unità immobiliare urbana per il
rilascio di copia di planimetrie ed
elaborati planimetrici. |
4,00 |
Il tributo non si
applica ai primi quattro elementi ed
alle fattispecie diverse da quelle
elencate. |
| 1.2 |
Per ogni estratto di
mappa rilasciato in formato digitale. |
16,00 |
L’estratto è
utilizzabile esclusivamente per la
redazione di tipi di aggiornamento
geometrico. |
| 1.2.1 |
Oltre all’importo
dovuto ai sensi del precedente punto
1.2, per ogni quattro particelle
richieste, o frazioni di quattro. |
4,00 |
Il tributo non si
applica alle prime quattro particelle. |
| 2 |
Definizione ed
introduzione delle volture, delle
dichiarazioni di nuova costruzione e di
variazione, dei tipi mappali,
particellari e di frazionamento, ai fini
dell’aggiornamento delle iscrizioni nei
catasti e all’anagrafe tributaria: |
| 2.1 |
per ogni domanda di
voltura; |
55,00 |
Nei territori ove vige
il sistema del libro fondiario, il
tributo è dovuto per ogni comune cui si
riferiscono le particelle rurali,
menzionate nel decreto tavolare. |
| 2.2 |
per ogni unità di nuova
costruzione ovvero derivata da
dichiarazione di variazione; |
50,00 |
| 2.3 |
per ogni tipo, fino ad
un massimo di 10 particelle edificate o
derivate; |
65,00 |
| 2.3.1 |
per ogni particella
eccedente. |
3,00 |
| 3 |
Attestazione di
conformità degli estratti di mappa per
tipi di aggiornamento geometrico: |
| 3.1 |
per ogni estratto di
mappa. |
10,00 |
| 3.1.1 |
Oltre all’importo
dovuto ai sensi del precedente punto
3.1, per ogni quattro particelle
richieste, o frazioni di quattro. |
4,00 |
Il tributo non si
applica alle prime quattro particelle. |
L’esenzione dal pagamento dei tributi
speciali di cui alla presente tabella viene
applicata nei soli casi in cui essa è prevista
da specifiche disposizioni di legge.
Per unità immobiliare è da intendersi, sia la
particella dei terreni, sia l’unità immobiliare
urbana».
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