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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152
Norme in materia ambientale.
(GU n. 88 del 14-4-2006- Suppl. Ordinario n.96)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al
Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata
dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, nonche' riordino e
coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto
ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS)
e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991,
che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da
imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984,
concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato
dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni
di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della
benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di
servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999,
concernente la limitazione delle emissioni di composti organici
volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita'
e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni
combustibili liquidi e recante modifica della direttiva
93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale
in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,
che, in vista di questa finalita', «istituisce un quadro per la
responsabilita' ambientale» basato sul principio «chi inquina
paga»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri per le politiche
comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali,
dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e
delle finanze, delle attivita' produttive, della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e
forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata
(IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla
desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la
gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle
emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente.
ART. 2 (Finalità')
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la
promozione dei livelli di qualità della vita umana, da
realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto
provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle
disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in
conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9
dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel
rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle
regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
ART. 3 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)
1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione
espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole
disposizioni in esso contenute.
2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente
decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la
modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed
esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità,
dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al
comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
si avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli
interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e
sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla
modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia
ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni
di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente al recepimento di direttive comunitarie
modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di
ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale,
per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con
proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali
di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta
qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente
decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la
corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi
titolo riconosciuti o rimborsi spese.
PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 4
(contenuti e obiettivi)
1. Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto
costituiscono attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i
seguenti obiettivi:
1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
2) contribuire all'inte grazione di considerazioni ambientali
nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di
determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
Sostenibile;
3) promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella
stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e
sovracomunali;
4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione
ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti
significativi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la
direttiva 97/1 I/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la
direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
2 maggio 2003 e della direttiva 9/61/CE del 24 settembre 199
recepita con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento,
con i seguenti obiettivi:
1) garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in
materia di valutazione di impatto ambientale;
2) semplificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di valutazione
di impatto ambientale, che dovranno tenere conto del rapporto
costi-benefìci del progetto dal punto di vista ambientale,
economico e sociale;
3) anticipare le procedure di valutazione di impatto ambientale
alla prima configurazione sottoponibile ad un esame esauriente
del progetto di intervento da valutare;
4) introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare
l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di
valutazione;
5) favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di
piani e programmi in materia ambientale;
6) garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
7) introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di
valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione
ambientale strategica;
8) adottare misure di coordinamento tra le procedure di
valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero di autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad
entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni.
2. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente
valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di
intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli
effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e
programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.
3. La procedura per la valutazione ambientale strategica
costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale
valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di
adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione
adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono nulli.
4. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti di
opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione,
possano avere un impatto importante sull'ambiente ed è
preordinata a garantire che gli effetti derivanti dalla
realizzazione ed esercizio di dette opere ed interventi
sull'ecosistema siano presi in considerazione durante la loro
progettazione e prima dell'approvazione o autorizzazione dei
relativi progetti, o comunque prima della loro realizzazione.
5. La procedura per la valutazione di impatto ambientale
costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa
sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento
ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di
autorizzazione o approvazione adottati senza la previa
valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli.
ART. 5 (definizioni)
1. Ai fini della parte seconda del presente decreto si intende
per:
a) procedimento di valutazione ambientale strategica - VAS:
l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto
sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano
o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei
risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di
approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione
delle informazioni sulla decisione;
b) procedimento di valutazione di impatto ambientale - VIA:
l'elaborazione di uno studio concernente l'impatto sull'ambiente
che può derivare dalla realizzazione e dall'esercizio di
un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o
autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione
dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni
nell'iter decisionale di approvazione o autorizzazione del
progetto dell'opera e la messa a disposizione delle informazioni
sulla decisione;
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra
i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi
o della realizzazione di progetti relativi a particolari
impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della
messa in esercizio delle relative attività;
d) piani e programmi: tutti gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le
loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti
dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica
viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi
adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di
adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di
elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione
per l'approvazione;
e) progetto di un'opera od intervento: l'elaborato tecnico,
preliminare, definitivo o esecutivo concernente la realizzazione
di un impianto, opera o intervento, compresi gli interventi
sull'ambiente naturale o sul paesaggio quali quelli destinati
allo sfruttamento delle risorse naturali e del suolo; salvi i
casi in cui le normative vigenti di settore espressamente
dispongano altrimenti, la valutazione di impatto ambientale
viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta
indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche
prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori
elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della
valutazione di impatto ambientale;
f) modifica sostanziale di un piano, programma o progetto: la
modifica di un piano, programma o progetto approvato che, a
giudizio dell'autorità competente, possa avere effetti
significativi sull'ambiente;
g) modifica sostanziale di un'opera o intervento: l'intervento
su un'opera già esistente dal quale derivi un'opera con
caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; per le
opere o interventi per i quali nell'Allegato III alla parte
seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali,
costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di
ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto
intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta
per cento di tali soglie;
h) proponente o committente: l'ente o la pubblica autorità cui
compete l'adozione di un piano o programma o, in genere, che ne
richiede l'approvazione, nonché l'ente o la pubblica autorità
che prende l'iniziativa relativa a un progetto pubblico e il
soggetto che richiede l'autorizzazione relativa ad un progetto
privato;
i) rapporto ambientale: lo studio tecnico-scientifico contenente
l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti
significativi che l'attuazione di un determinato piano o
programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché delle ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma;
l) studio d'impatto ambientale: lo studio tecnico-scientifico
contenente una descrizione del progetto con le informazioni
relative alla sua ubicazione, concezione e dimensione,
l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti
significativi che avrebbe la realizzazione del progetto
sull'ambiente, nonché contenente il confronto con le ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli
obiettivi, degli interessi e dei servizi correlati all'opera o
all'intervento progettato e dell'ambito territoriale
interessato;
m) giudizio di compatibilità ambientale: l'atto con il quale
l'organo competente conclude la procedura di valutazione
ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale;
n) autorizzazione: la decisione dell'autorità competente che
abilita il committente o proponente alla realizzazione del
progetto;
o) autorità competente: l'amministrazione cui compete, in base
alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento
conclusivo del procedimento o di una sua fase;
p) consultazione: l'insieme delle forme di partecipazione, anche
diretta, delle altre amministrazioni e del pubblico interessato
nella raccolta e valutazione dei dati ed informazioni che
costituiscono il quadro conoscitivo necessario per esprimere il
giudizio di compatibilità ambientale di un determinato piano o
programma o di un determinato progetto;
q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai
sensi della legislazione o della prassi nazionale, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire
gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o
che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente
definizione le organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti
dalla normativa statale vigente, nonché le rappresentanze
qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel
Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali
(CESPA), si considerano titolari di siffatto interesse;
s) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle
caratteristiche socio-ecomomiche e territoriali del piano o
programma sottoposto a valutazione di impatto strategico o del
progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, intenda
fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i
possibili effetti dell'intervento medesimo;
t) procedura di verifica preventiva: il procedimento
preliminare, che precede la presentazione della proposta di
piano o programma, oppure la presentazione del progetto,
attivato allo scopo di definire se un determinato piano o
programma debba essere sottoposto a valutazione ambientale
strategica, oppure se un determinato progetto debba essere
assoggettato alla procedura di valutazione di impatto
ambientale;
u) fase preliminare: il procedimento che precede la
presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire, in
contraddittorio tra autorità competente e soggetto proponente,
le informazioni che devono essere fornite nello studio di
impatto ambientale.
ART. 6 (commissione tecnico-consultiva per le valutazioni
mbientali)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, la Commissione tecnico-consultiva
per le valutazioni ambientali. Con il medesimo decreto sono
stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il
funzionamento della Commissione stessa.
2. La Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per
l'attuazione delle norme di cui alla parte seconda del presente
decreto. In particolare, la Commissione provvede all'istruttoria
e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto
ambientale relativi a piani e programmi oppure a progetti
rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica
ed a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e
si esprime altresì sulle autorizzazioni integrate ambientali di
competenza statale.
3. La Commissione è composta da settantotto membri, oltre al
presidente ed a tre vicepresidenti, scelti tra professori
universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in
sistemi di gestione, in misurazioni e in materie progettuali,
geologiche, ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonché
fra dirigenti della pubblica amministrazione.
4. L'attività della Commissione è articolata in tre settori
operativi facenti capo ai tre vicepresidenti e concernenti,
rispettivamente, le seguenti procedure:
a) valutazione ambientale strategica;
b) valutazione di impatto ambientale;
c) prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
5. La Commissione opera, di norma, attraverso sottocommissioni.
Le sottocommissioni sono composte da un numero variabile di
componenti in ragione delle professionalità necessarie per il
completo ed adeguato esame della specifica pratica.
L'individuazione delle professionalità necessarie spetta al
vicepresidente competente. Una volta individuate le figure
professionali dei componenti e del coordinatore della
sottocommissione, i singoli commissari sono assegnati alle
sottocommissioni sulla base di un predefinito ordine di
turnazione.
6. In ragione degli specifici interessi regionali coinvolti
dall'esercizio di una attività soggetta alle norme di cui alla
parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione
è integrata dall'esperto designato da ciascuna delle regioni
direttamente interessate per territorio dall'attività.
7. Ai fini di cui al comma , le amministrazioni regionali
direttamente interessate per territorio segnalano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio
interesse.
8. Qualora le amministrazioni di cui al comma 7 non abbiano
provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione
è costituita nella composizione ordinaria e procede comunque
all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilità di
successiva inte grazione della sua composizione, nel rispetto
dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni
parziali cui sia già pervenuta.
TITOLO II
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS
ART. 7 (Ambito d'applicazione)
1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i
programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possano avere
effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale,
quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a
valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma
5.
2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica:
a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti
seguenti:
1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
2) contengano la definizione del quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti
sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla
normativa vigente;
b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone
di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatica.
3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i
piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2,
contenenti la definizione del quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o
comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti,
pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale
in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a
giudizio della sottocommissione competente per la valutazione
ambientale strategica.
4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso
di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e
programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati
sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se
possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità
competente all'approvazione del piano o del programma deve
preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma
oggetto di approvazione possa avere effetti significativi
sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla
parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere
eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano
o programma già approvato.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi
di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere
consultate le altre autorità che, per le loro specifiche
competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti
sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma
oggetto d'esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione
compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il
parere della Commissione di cui all'articolo .
7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e , comprese le
motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale
strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.
8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme
di cui alla parte seconda del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di
difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal
segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani e i programmi relativi agli interventi di telefonia
mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
ART. 8 (integrazione dell valutazione mbientale nei procedimenti
di pianificazione)
1. La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata
durante la fase preparatoria del piano o del programma ed
anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o
amministrativa.
2. Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono
integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed
approvazione dei piani e dei programmi.
3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le
autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o
programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del
giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini
dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da
effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.
ART. 9 (Rapporto ambientale)
1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale
strategica deve essere redatto, prima ed ai fini
dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte
integrante della documentazione del piano o del programma
proposto o adottato e da approvarsi.
2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti
e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano
o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul
patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che
possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.
L'Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le
informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono
essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e
del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi
di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che
taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre
successive fasi di detto iter.
3. Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate
le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del
presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e
del programma oggetto di valutazione, che siano comunque
disponibili e anche qualora siano state ottenute nell'ambito di
altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione
di altre disposizioni normative.
4. Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare
allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità
competente, le informazioni che devono essere fornite nel
rapporto ambientale.
5. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze
ambientali, possono essere interessate agli effetti
sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma
oggetto d'esame devono essere consultate al momento della
decisione sulla portata delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non
tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli
altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.
ART. 10 (consultazioni)
1. Prima dell'approvazione, il piano o programma adottato,
oppure, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la
proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale
redatto a norma dell'articolo 9 devono essere messi a
disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche
competenze ambientali o paesaggistiche, esercitano funzioni
amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti
all'applicazione del piano o del programma e del pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1 e di cui al comma 4, la proposta di
piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono
essere inviati a tutte le menzionate altre autorità. La sintesi
non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere presa
visione della documentazione integrale, deve essere depositata
in congruo numero di copie presso gli uffici delle province e
delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente
interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua
attuazione.
3. Dell'avvenuto invio e deposito di cui al comma 2 deve essere
data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con
apposito regolamento, che assicura criteri uniformi di
pubblicità per tutti i piani e programmi sottoposti a
valutazione ambientale strategica, garantendo che il pubblico
interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il
medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la
contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet della
proposta di piano o programma e relativo rapporto ambientale. Il
regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente
decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le
pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in
un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente
interessata.
4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione
della notizia di avvenuto deposito e dell'eventuale
pubblicazione in internet ai sensi del comma 3, chiunque ne
abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o
programma e del relativo rapporto ambientale depositati e
pubblicizzati a norma dei commi 1, 2 e 3. Entro lo stesso
termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. I depositi e le pubblicazioni, di cui ai commi 2 e 3, con le
connesse e conseguenti consultazioni, di cui al comma 4,
sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e
partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie
di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi.
ART. 11 (consultazioni transfrontaliere)
1. Qualora l'attuazione di un determinato piano o di un
programma sottoposto a valutazione ambientale strategica possa
avere effetti significativi anche sull'ambiente di un altro
Stato membro dell'Unione europea, o qualora lo richieda lo Stato
membro che potrebbe essere interessato in misura significativa,
una copia integrale della proposta di piano o di programma e del
rapporto ambientale, redatto a norma dell'articolo 9, deve
essere trasmessa, prima della approvazione del piano o del
programma, anche a detto Stato membro interessato, invitandolo
ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa.
2. Qualora lo Stato membro, cui sia stata trasmessa copia della
proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale ai
sensi del comma 1, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento comunichi che, per esprimere il proprio parere,
intende procedere a consultazioni, l'autorità competente deve
concedere un congruo termine, comunque non superiore a novanta
giorni, per consentire allo Stato membro di procedere alle
consultazioni al proprio interno delle autorità e del pubblico
interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.
ART. 12 (Giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione
del piano o programma proposto)
1. Prima dell'approvazione del piano o del programma sottoposto
a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e
valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo
9, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 10, nonché gli
eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi
dell'articolo 11.
2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al
comma 1, l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro
sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la
presentazione dei pareri di cui agli articoli 10 ed 11, emette
il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere
ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per
la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del
programma. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere
condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed
integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In
tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a
provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il
piano o programma per l'approvazione. L'inutile decorso del
termine di cui al presente comma implica l'esercizio del potere
sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede
entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad
adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza
delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi
sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende
emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del
piano o programma presentato. Per i piani e i programmi
sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si
applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino
all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle
province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina
comunitaria vigente in materia.
3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto del
parere di cui al comma 2. A tal fine il provvedimento di
approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di
sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si
è tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi
dell'articolo 9, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 10 e
dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo
11, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il
programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili
che erano state individuate, ed, infine, le misure adottate in
merito al monitoraggio.
4. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un
piano o programma da sottoporsi a valutazione ambientale
strategica ai sensi dell'articolo 7 venga rilevato che la
relativa procedura non è stata attivata, l'autorità competente
all'approvazione di detto piano o programma invita formalmente
il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e
contestualmente sospende il procedimento di approvazione.
ART. 13 (informazioni circa la decisione)
1. I giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di
approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3
dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del
pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del
proponente, che è tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo
le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 10,
comma 3.
2. I medesimi giudizi di compatibilità ambientale e i
provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale
dall'autorità competente alle altre autorità ed agli Stati
membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli
articoli 10 eli.
ART. 14 (monitoraggio)
1. Le autorità preposte all'approvazione dei piani o dei
programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie
ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi
derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati,
al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le
opportune misure correttive.
2. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere
impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo
esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio.
3. Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data
notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE STATALE
ART. 15 (piani e programmi sottoposti a vas in sede statale)
1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede
statale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui
approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Per la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al
comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e
specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si
applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma
1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.
ART. 16 (avvio del procedimento)
1. Per i piani e programmi di cui all'articolo 15, prima
dell'avvio del procedimento di approvazione il piano o programma
adottato o comunque proposto deve essere inoltrato, corredato
dal rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al
Ministero per i beni e le attività culturali, alla Commissione
tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui
all'articolo e agli altri Ministeri eventualmente interessati.
2. Per i piani e programmi di cui all'articolo 15, prima
dell'avvio del procedimento di approvazione, ai sensi
dell'articolo 10, commi 1 e 2, presso gli uffici delle province
e delle regioni il cui territorio risulti anche solo
parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti
della sua attuazione deve essere depositato un congruo numero di
copie della sintesi non tecnica; alle regioni deve essere
inviata anche copia integrale della proposta di piano o
programma e del rapporto ambientale.
3. La notizia degli avvenuti depositi ed invii deve essere
pubblicata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 3.
4. Nelle fasi di cui agli articoli 19 e 20, se esperite, e
comunque all'avvio dell'istruttoria, in ragione delle specifiche
caratteristiche del piano o programma proposto ed anche su
istanza del proponente, possono essere fissate specifiche e
diverse modalità di pubblicazione e di informazione, a seconda
dei casi, integrando o semplificando quelle di cui ai commi 2 e
3. Qualora tali modifiche vengano disposte in sede di
istruttoria e comportino il rinnovo dell'avviso a mezzo stampa
di cui al comma 3, tutti i termini del procedimento vengono
interrotti e ricominciano a decorrere dalla pubblicazione del
nuovo annuncio.
ART. 17 (istruttoria e adozione del giudizio di compatibilità
ambientale)
1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale
strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad
organi dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui
all'articolo 6. A tal fine, il vicepresidente competente, per
ogni proposta di piano o programma inviatagli ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, provvede alla costituzione di
apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo
6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è
integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6.
2. Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della
documentazione presentata, ne può richiedere l'integrazione. In
tal caso i termini del procedimento restano sospesi fino al
ricevimento delle integrazioni richieste.
3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 10 e 11, ed
esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta
giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui agli
articoli 10 e 11, fatta comunque salva la sospensione
eventualmente disposta ai sensi del comma 2.
4. In caso di ritardo, e previa diffida a provvedere entro dieci
giorni, anche su istanza delle parti interessate, tutti i poteri
dei vicepresidenti sono esercitati dal Presidente della
Commissione.
5. Il parere espresso dalla sottocommissione è immediatamente
trasmesso da parte del competente vicepresidente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, che, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il
Ministro proponente, entro i successivi trenta giorni provvede
all'adozione del giudizio di compatibilità ambientale.
6. L'inutile decorso del termine di cui al comma 5 implica
l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei
Ministri, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 12,
comma 2.
ART. 18 (effetti del giudizio di compatibilità ambientale)
1. Le proposte di piani e programmi sottoposte a valutazione
ambientale strategica, anche qualora siano già state adottate
con atto formale, sono riviste e, se necessario, riformulate,
sulla base del giudizio di compatibilità ambientale reso ai
sensi dell'articolo 17.
2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, il
giudizio di compatibilità ambientale è comunque allegato al
piano o programma inoltrato per l'approvazione.
3. Ai fini dell'approvazione del piano o programma si applica
l'articolo 12, comma 3.
ART. 19 (procedura di verifica preventiva)
1. I piani e programmi diversi da quelli di cui all'articolo 7,
comma 2, ma comunque concernenti i settori agricolo, forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, nonché le modifiche di detti piani e
programmi sono sottoposti alla procedura di verifica al fine di
accertare se ricorrano i presupposti di cui ai commi 3, 4 e 5
del medesimo articolo 7.
2. La verifica è eseguita dall'autorità competente
all'approvazione dei piani o dei programmi, su istanza del
proponente ed acquisito il parere della Commissione di cui
all'articolo , che si pronuncia, in base ai criteri di cui
all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto, entro
trenta giorni dalla richiesta. A tal fine l'istanza di verifica,
unitamente alla proposta di piano o programma ed ai relativi
documenti allegati, deve essere inoltrata in copia a detta
Commissione al fine di consentire la tempestiva costituzione
della sottocommissione incaricata di esprimere il parere. In
caso di esito positivo, alla sottocommissione nominata viene poi
assegnata anche l'istruttoria di cui all'articolo 17; inoltre,
tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o
programma proposto, possono contestualmente essere precisate le
modalità di informazione, anche in deroga alle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
3. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un
nuovo piano o programma, o di una modifica ad un piano o
programma già approvato, venga rilevato che non è stata esperita
la procedura di verifica di cui ai commi 1 e 2, tale procedura è
attivata dall'autorità competente all'approvazione, la quale, a
tal fine, trasmette alla Commissione di cui all'articolo tutta
la documentazione utile in proprio possesso e contestualmente
sospende il procedimento di approvazione.
ART. 20 (fase preliminare)
1. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale
strategica in sede statale, la fase preliminare di cui
all'articolo 9, comma 4, avviene in contraddittorio tra il
proponente e la Commissione di cui all'articolo .
2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente interessato ha la
facoltà di richiedere direttamente al vicepresidente competente
la costituzione, secondo i criteri di cui all'articolo , commi 5
e , di apposita sottocommissione con la quale interloquire.
3. Al termine della fase preliminare, la sottocommissione
incaricata, sentite, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 9, comma 5, le regioni territorialmente
interessate, redige un verbale indicante puntualmente tutte le
informazioni che debbono essere incluse nel rapporto ambientale
ed il relativo livello di dettaglio. Con lo stesso verbale,
tenuto conto delle specifiche caratteristiche del piano o
programma proposto, possono essere precisate le modalità di
informazione anche in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
4. Alla sottocommissione incaricata per la fase preliminare
compete anche l'istruttoria di cui all'articolo 17.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE REGIONALE O
PROVINCIALE
ART. 21
(piani e programmi sottoposti a vas in sede regionale o
provincile)
1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede
regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'articolo
7 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali.
ART. 22
(procedure di vas in sede regionale o provincile)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7,
8, 9, 10,11, 12, 13 e 14, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti
le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani
e programmi di cui all'articolo 21.
2. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e
provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le
disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
TITOLO III
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VIA
ART. 23 (ambito di applicazione)
1. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto
ambientale:
a) i progetti di cui all'elenco A dell'Allegato III alla parte
seconda del presente decreto, ovunque ubicati;
b) i progetti di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte
seconda del presente decreto che ricadano, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge
dicembre 1991, n. 394;
c) i progetti elencati di cui all'elenco B dell'Allegato III
alla parte seconda del presente decreto che non ricadano in aree
naturali protette, ma che, sulla base degli elementi indicati
nell'Allegato IV alla parte seconda del presente decreto, a
giudizio dell'autorità competente richiedano ugualmente lo
svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
d) i progetti di specifiche opere o interventi per i quali la
procedura di valutazione di impatto ambientale sia espressamente
prescritta dalle leggi speciali di settore che disciplinano
dette opere o interventi.
2. Per i progetti di opere o di interventi di cui al comma 1,
lettera a), ricadenti all'interno di aree naturali protette, le
soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta
per cento.
3. La medesima procedura si applica anche agli interventi su
opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1,
qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle
categorie stesse. Si applica altresì alle modifiche sostanziali
di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui al
comma 1, lettere a) e b).
4. Possono essere esclusi dal campo di applicazione del presente
titolo i progetti di seguito elencati che, a giudizio
dell'autorità competente, non richiedano lo svolgimento della
procedura di valutazione di impatto ambientale:
a) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati
esclusivamente a scopi di difesa nazionale;
b) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati
esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in
situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia
dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a
seguito di calamità;
c) i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi
comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini
dell'esecuzione di interventi di bonifica autorizzati.
5. Per i progetti di cui ai commi 1, lettera e), e 4, lettere
a), b) e e), si applica la procedura di verifica di cui
all'articolo 32. Nel corso di tale procedura di verifica, per i
progetti di cui al comma 4 l'autorità competente comunica alla
Commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale
esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva
85/337/CEE.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto
legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, per i progetti aeroportuali
assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale
ai sensi della parte seconda del presente decreto tale procedura
tiene conto delle prescrizioni definite nell'allegato 2 del
medesimo decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13.
7. Nel caso di opere ed interventi di somma urgenza destinati
esclusivamente alla difesa nazionale di cui al comma 4, lettera
a), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
dispone, su proposta del Ministro della difesa, l'esenzione da
ogni verifica di compatibilità ambientale soltanto per i
progetti relativi a lavori coperti da segreto di Stato.
ART. 24 (Finalità della via)
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve
assicurare che:
a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla
realizzazione di progetti individuati negli Allegati alla parte
seconda del presente decreto siano considerati gli obiettivi di
proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita
umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla
qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà
delle specie e conservare la capacità di riproduzione
dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, nonché gli
obiettivi di garantire l'uso plurimo delle risorse naturali, dei
beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di
assicurare lo sviluppo sostenibile;
b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed
indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla
flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti
fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed
ambientale;
c) per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni
della scelta fra le alternative proposte dal committente;
d) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di
informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e
l'autorità competente;
e) siano garantite l'informazione e la partecipazione del
pubblico al procedimento;
f) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed
il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in
materia ambientale.
ART. 25 (competenze e procedure)
1. La valutazione di impatto ambientale compete:
a) per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad
autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale
interregionale o internazionale, al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, secondo le disposizioni di cui al
presente capo I ed al capo II;
b) negli altri casi, all'autorità individuata dalla regione o
dalla provincia autonoma con propria legge, tenuto conto delle
attribuzioni della competenza al rilascio dell'autorizzazione
alla realizzazione delle varie opere ed interventi e secondo le
procedure dalla stessa stabilite sulla base dei criteri
direttivi di cui al capo III del presente titolo, ferme restando
le disposizioni comuni di cui al presente capo I.
ART. 26 (Fase introduttiva del procedimento)
1. Il committente o proponente l'opera o l'intervento deve
inoltrare all'autorità competente apposita domanda allegando il
progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non
tecnica.
2. Copia integrale della domanda di cui al comma 1 e dei
relativi allegati deve essere trasmessa alle regioni, alle
province ed ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali
protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono
esprimere il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda. Decorso tale termine l'autorità competente rende
il giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei
predetti pareri.
3. In ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e
funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione
del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della
dimensione documentale del progetto e del relativo studio di
impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tal
fine una specifica fase preliminare, può chiedere di essere in
tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2,
ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di
divulgazione appropriati.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 5, in caso
di recepimento di pareri, osservazioni o rilievi, eventuali
integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione
allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo
termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o
proponente, per una sola volta. In tali ipotesi tutti i termini
del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel
caso in cui l'interessato non ottemperi, non si procede
all'ulteriore corso della valutazione. È facoltà del committente
o proponente presentare una nuova domanda.
ART. 27 (studio di impatto ambientale)
1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto a cura e spese
del committente o proponente, secondo le indicazioni di cui
all'Allegato V alla parte seconda del presente decreto.
2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto
ambientale, è facoltà del committente o proponente, prima
dell'avvio del procedimento di valutazione di impatto
ambientale, richiedere all'autorità competente che venga
esperita una fase preliminare avente lo scopo di definire, in
contraddittorio con l'autorità medesima, le informazioni,
comprese nell'Allegato V alla parte seconda del presente
decreto, che devono essere contenute nello studio di impatto
ambientale. A tale fine, il committente o proponente presenta
una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti
ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione
dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende
adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute
e il relativo livello di approfondimento. L'autorità competente,
anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere
al committente o proponente, successivamente all'avvio della
procedura di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e
integrazioni in merito alla documentazione presentata.
3. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze
ambientali, possono essere interessate agli effetti
sull'ambiente dovuti alla realizzazione e all'esercizio
dell'opera o intervento progettato devono essere consultate, al
momento della decisione, sulla portata delle informazioni da
includere nello studio di impatto ambientale e sul loro livello
di dettaglio.
4. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado
di approfondimento necessario e strettamente attinenti alle
caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e
delle componenti dell'ambiente che possono subire un
pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione
dell'intervento, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di
valutazione disponibili. Qualora il committente o proponente
ritenga che alcune informazioni non debbano essere diffuse per
ragioni di riservatezza imprenditoriale o personale, di tutela
della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa
nazionale, può produrre, unitamente alla versione completa,
anche una versione dello studio di impatto ambientale priva di
dette informazioni. L'autorità competente, valutate le ragioni
di riservatezza addotte dal proponente, può disporre che la
consultazione dello studio di impatto ambientale da parte del
pubblico interessato sia limitata a tale versione.
5. Lo studio di impatto ambientale deve comunque contenere
almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle
sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue
dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali
effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto
può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di
esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese
in esame dal committente, ivi compresa la cosiddetta 'opzione
zero', con indicazione delle principali ragioni della scelta,
sotto il profilo dell'impatto ambientale;
e) una valutazione del rapporto costi-benefici del progetto dal
punto di vista ambientale, economico e sociale.
6. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una
sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e
funzionali dell'opera o intervento progettato e dei dati ed
informazioni contenuti nello studio stesso.
7. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto
pubblico o privato interessato alla realizzazione delle opere o
degli impianti ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati
disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
ART. 28 (misure di pubblicità)
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione
degli uffici presso i quali, in via permanente o per casi
specifici, sono depositati e consultabili dal pubblico i
documenti e gli atti inerenti i procedimenti di valutazione,
pendenti o conclusi, concernenti opere ed interventi attinenti
le rispettive attribuzioni e competenze.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui
all'articolo 2, il committente o proponente provvede a proprie
spese:
a) al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto
ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non
tecnica presso gli uffici individuati, ai sensi del comma 1,
dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle
province autonome interessate;
b) alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo
stampa, secondo le modalità stabilite dall'autorità competente
con apposito regolamento che assicuri criteri uniformi di
pubblicità per tutti i progetti sottoposti a valutazione
d'impatto ambientale, garantendo che il pubblico interessato
venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo
regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea
pubblicazione totale o parziale in internet del progetto. Il
regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente
decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le
pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in
un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a
diffusione regionale per ciascuna regione direttamente
interessata.
3. Avverso le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle
disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dal
titolo III della paté seconda del presente decreto è sempre
ammesso il ricorso secondo le norme generali in materia di
impugnazione degli atti amministratii illegittimi.
ART. 29 (partecipazione l procedimento)
1. Il soggetto interessato che intenda fornire elementi
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti
dell'opera o intervento progettato può presentare all'autorità
competente osservazioni scritte su tale progetto, soggetto alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale, nel termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo
28, comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale
considera, contestualmente, singolarmente o per gruppi, tali
osservazioni, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e
le altre eventuali osservazioni del pubblico.
2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto
ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica
per l'esame dello studio presentato dal committente o
proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e
delle osservazioni del pubblico.
3. L'inchiesta di cui al comma 2 sospende il termine di cui
all'articolo 31, comma 1, e si conclude entro il sessantesimo
giorno da quello nel quale essa è stata indetta, qualunque sia
lo stadio nel quale si trovano le operazioni previste. Entro lo
stesso termine, l'autorità competente redige una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono
acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all'articolo
31.
4. Il committente o proponente, qualora non abbia luogo
l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta,
essere chiamato dall'autorità competente, prima della
conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con
i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il
verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del
giudizio di cui all'articolo 31.
5. Quando il committente o proponente intenda uniformare, in
tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, oppure
ai rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del
contraddittorio, ne fa richiesta all'autorità competente,
indicando il tempo necessario. La richiesta sospende tutti i
termini della procedura, che riprendono il loro corso con il
deposito del progetto modificato.
ART. 30 (istruttoria tecnica)
1. L'istruttoria tecnica sui progetti di cui all'articolo 23 ha
le seguenti finalità:
a) accertare la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e
delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal
proponente;
c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la
produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni
inquinanti nell'atmosfera, i
d) rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale
inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate dalle
normative di settore;
e) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le
tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con
i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
f) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e
previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e
previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti
ambientali;
g) individuare e descrivere l'impatto complessivo della
realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio
culturale anche in ordine ai livelli di qualità finale,
raffrontando la situazione esistente al momento della
comunicazione con la previsione di quella successiva.
ART. 31 (giudizio di compatibilità ambientale)
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve
concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla
pubblicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), salvi
i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti.
2. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1, da
computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e
sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere
sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede
entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad
adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza
delle parti interessate. In difetto, per progetti sottoposti a
valutazione d'impatto ambientale in sede statale, si intende
emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del
progetto. Per i progetti sottoposti a valutazione d'impatto
ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di
cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite
norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia.
3. L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva
alla realizzazione dell'opera o dell'intervento progettato
acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente
le eventuali prescrizioni per la miti gazione degli impatti, il
monitoraggio delle opere e degli impianti e le misure previste
per evitare, ridurre o eventualmente compensare rilevanti
effetti negativi. Nel caso di iniziative promosse da autorità
pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la
realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle
scelte effettuate agli esiti della procedura d'impatto
ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati
agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del
rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.
4. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto
ambientale devono essere comunicati ai soggetti del
procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti,
anche in materia di controlli ambientali, e devono essere
adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni
messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della
decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano; i
motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si
fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico,
nonché le informazioni relative al processo di partecipazione
del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali
misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile
compensare i più rilevanti effetti negativi.
ART. 32 (procedura di verifica)
1. Per i progetti di cui all'articolo 23, commi 1, lettera e), e
4, lettere a), b) e e), il committente o proponente richiede
preliminarmente all'autorità competente la verifica ivi
prevista. Le informazioni che il committente o proponente deve
fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del
progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i
principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente.
2. Nel caso in cui l'autorità competente ritenga che il progetto
debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, si
applicano gli articoli 2 e seguenti.
3. L'autorità competente deve pronunciarsi entro i sessanta
giorni decorrenti dalla domanda, individuando eventuali
prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il
monitoraggio delle opere o degli impianti; avverso il silenzio
inadempimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa
vigente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono affinché l'elenco dei progetti per i quali
sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi
pubblici.
ART. 33 (relazioni tra vas e via)
1. Per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in
attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione
ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le
quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede
di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti
tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione
di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione
del piano o programma.
ART. 34 (relazioni tra via e ippc)
1. Per le opere e gli interventi sottoposti a valutazione di
impatto ambientale e contemporaneamente rientranti nel campo di
applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
nonché per le modifiche sostanziali, secondo la definizione di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), di tali opere o
interventi, è facoltà del proponente ottenere che la procedura
di valutazione dell'impatto ambientale sia integrata nel
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale.
2. Ai fini di cui al comma 1, ove il proponente manifesti la
volontà di avvalersi della citata facoltà:
a) il progetto e lo studio di impatto ambientale, da presentarsi
ai sensi della parte seconda del presente decreto, comprendono
anche le informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, con il necessario
grado di dettaglio;
b) i depositi di atti e documenti, le pubblicazioni e le
consultazioni previste dalla parte seconda del presente decreto
sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e
partecipazione di cui al citato decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59;
c) in pendenza della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, eventualmente avviato, resta sospeso;
d) l'istruttoria sullo studio di impatto ambientale è condotta
dagli organi preposti alla istruttoria sulla domanda di
autorizzazione integrata ambientale e il relativo parere di
valutazione di impatto ambientale è integrato da quanto riguarda
gli aspetti connessi alla prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento, in conformità ai principi comunitari e al
dettato delle relative norme di attuazione;
e) una volta conclusa la procedura di valutazione dell'impatto
ambientale, il giudizio di compatibilità ambientale viene
comunicato anche all'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale che riprende il
relativo procedimento con la trasmissione del predetto giudizio
alle amministrazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per l'espressione
del parere di competenza; restando le fasi precedenti assorbite
nella già esperita procedura, la conferenza di servizi di cui
all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, è tenuta nei successivi trenta giorni,
contestualmente alla fase finale della conferenza di servizi di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55;
f) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale si pronuncia tenuto conto del giudizio di
compatibilità ambientale emesso sul progetto dell'opera o
intervento per il quale detta autorizzazione è stata richiesta;
g) è tenuto a corrispondere un unico corrispettivo nella misura
stabilita con il decreto di cui all'articolo 49, comma 2.
3. Le modifiche agli impianti soggetti alla disciplina recata
dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che
costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute
nell'autorizzazione integrata ambientale, non si considerano
modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
4. Le modifiche progettate per gli impianti soggetti alla
disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, che ai sensi dell'articolo 10 di tale decreto legislativo
non risultino sostanziali, non costituiscono modifiche
sostanziali ai sensi di quanto disposto dalla parte seconda del
presente decreto.
5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici, nonché per le modifiche
sostanziali agli stessi, secondo la definizione di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), la procedura di valutazione
dell'impatto ambientale è integrata nel procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Si applica il
comma 2 del presente articolo, ad esclusione del disposto di cui
alla lettera e).
6. Le modifiche agli impianti di produzione di energia elettrica
e relative opere connesse, che siano soggetti anche alla
disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, e che costituiscano mere attuazioni di prescrizioni
contenute nell'autorizzazione integrata ambientale e
nell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, non si
considerano modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda
del presente decreto e sono da ricomprendere nei relativi
provvedimenti di autorizzazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE STATALE
ART. 35 (progetti sottoposti a via in sede statale)
1. Compete al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, sentita la regione interessata e sulla base
dell'istruttoria esperita dalla Commissione tecnico-consultiva
di cui all'articolo , la valutazione di impatto ambientale dei
progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di
cui all'articolo 23 nei casi in cui si tratti:
a) di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla
costruzione o all'esercizio da parte di organi dello Stato;
b) di opere o interventi localizzati sul territorio di più
regioni o che comunque possano avere impatti rilevanti su più
regioni;
c) di opere o interventi che possano avere effetti significativi
sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di
cui al comma 1, le disposizioni del presente capo II integrano e
specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si
applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma
1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.
ART. 36
(procedimento di valuta zione)
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 1 e
2, i progetti delle opere ed interventi di cui all'articolo 35
devono essere inoltrati al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività
culturali, alla regione territorialmente interessata, alla
Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di
cui all'articolo ed agli altri Ministeri eventualmente
interessati. Al progetto deve essere allegato lo studio di
impatto ambientale di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi
non tecnica. Qualora l'opera o intervento progettato interessi
più regioni, a ciascuna regione deve essere inviata una copia
del progetto, cui vanno allegati lo studio di impatto ambientale
di cui all'articolo 27 e la relativa sintesi non tecnica.
2. Per le opere ed interventi che ricadano nel territorio di più
enti locali, può essere depositato presso ciascuna provincia e
ciascun comune solo lo stralcio del progetto e dello studio di
impatto ambientale relativo alla porzione dell'opera o
intervento che interessa il relativo ambito territoriale, fermo
restando il deposito della sintesi non tecnica in versione
integrale. Identica possibilità è ammessa con riguardo alle aree
naturali protette ed i relativi enti di gestione.
3. Resta ferma la facoltà per il committente o proponente di
richiedere in via preventiva al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio la definizione, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, di modalità di divulgazione più adeguate e praticabili
in relazione alle specifiche caratteristiche del progetto. Con
le stesse modalità, su espressa richiesta del committente o
proponente, possono essere definite le comunicazioni ed i
depositi da effettuarsi per la riapertura avanti il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio del procedimento
originariamente avviato in sede regionale o provinciale, e per
il quale l'autorità designata dalla regione o provincia autonoma
si sia dichiarata incompetente ai sensi dell'articolo 42, comma
3.
4. Le regioni, le province ed i comuni interessati devono
esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data della
trasmissione di cui ai commi 1 e 2. Decorso tale termine, il
giudizio di compatibilità può essere emesso anche in assenza dei
predetti pareri.
5. Salvo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 28,
comma 2, lettera b), l'annuncio dell'avvenuta presentazione deve
essere comunque pubblicato, a cura del committente o proponente,
almeno in un quotidiano a diffusione nazionale e in un
quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione
territorialmente interessata.
6. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi delle leggi vigenti,
può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, oppure direttamente alla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo , e alla regione
interessata istanze, osservazioni o pareri scritti sull'opera
soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di
trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta comunicazione
del progetto.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 37, si
pronuncia sulla compatibilità ambientale, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro
proponente, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle
pubblicazioni di cui al comma 5, e comunque non prima che siano
decorsi sessanta giorni dall'ultima delle trasmissioni di cui ai
commi 1 e 2, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza.
8. L'inutile decorso dei termini di cui al comma 7, da
computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e
sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere
sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede ai
sensi e con gli effetti di cui all'articolo 31, comma 2.
9. Per le opere di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 35,
il Ministro competente alla loro realizzazione, ove non ritenga
di uniformare il progetto proposto al giudizio di compatibilità
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può
proporre motivatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'adozione di un provvedimento di revisione di tale giudizio, o
disporre la non realizzazione del progetto. Sulla proposta di
revisione il Consiglio dei Ministri si esprime nei termini e con
gli effetti di cui al comma 8 del presente articolo.
ART. 37 (compiti istruttori della commissione
tecnico-consultiva)
1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale
dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato
sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo . A tal fine
il vicepresidente competente, per ogni progetto inviatogli ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, provvede alla costituzione di
apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo
, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione è
integrata ai sensi del comma del medesimo articolo . Il presente
comma non si applica agli impianti disciplinati dai commi 8,9,
10 e 11.
2. Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della
documentazione presentata, ne può richiedere l'integrazione. In
tal caso i termini temporali del procedimento restano sospesi
fino al ricevimento delle integrazioni richieste. Nel caso in
cui il soggetto interessato non provveda a fornire le
integrazioni richieste entro i trenta giorni successivi, o entro
il diverso termine specificato nella richiesta di integrazioni
stessa in considerazione della possibile difficoltà a produrre
determinate informazioni, il procedimento viene archiviato. È
comunque facoltà del committente o proponente presentare una
nuova domanda.
3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 3, commi 4 e , e
39, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di
trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di
cui ai citati articoli 3, commi 4 e , e 39, fatta comunque salva
la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2.
4. Il parere emesso dalla sottocommissione è trasmesso, entro
dieci giorni dalla sua verbalizazione, dal competente
vicepresidente al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, per l'adozione del giudizio di compatibilità
ambientale ai sensi del comma 7 dell'articolo 3.
5. Nei casi in cui, in base alle procedure di approvazione
previste, la valutazione di impatto ambientale venga eseguita su
progetti preliminari, la sottocommissione ha, altresì, il
compito di verificare l'ottemperanza del progetto definitivo
alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale e di
effettuare gli opportuni controlli in tal senso.
6. Qualora nel corso delle verifiche di cui al comma 5 si
accerti che il progetto definitivo differisce da quello
preliminare quanto alle aree interessate oppure alle risorse
ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso
sensibilmente diverso, la sottocommissione trasmette specifico
rapporto al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, che adotta i provvedimenti relativi
all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e dispone
la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'invio di
osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati
interessati.
7. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai commi 5 e ,
il proponente è tenuto, pena la decadenza dell'autorizzazione
alla realizzazione del progetto o del titolo abilitante alla
trasformazione del territorio, a trasmettere il progetto
definitivo alla competente sottocommissione prima dell'avvio
della realizzazione dell'opera.
ART. 38 (fase preliminare e verifica preventiva)
1. Per i progetti di cui all'articolo 35, la Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo provvede all'istruttoria
anche per le fasi preliminari ed eventuali di verifica
preventiva, di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 3,
27, comma 2, 32 e 3, comma 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, le relative richieste sono rivolte
direttamente al vicepresidente della Commissione competente per
materia, che provvede alla costituzione, secondo i criteri di
cui all'articolo , commi 5 e , delle sottocommissioni cui
vengono assegnate le relative istruttorie.
3. La sottocommissione costituita per la fase preliminare
relativa ad un determinato progetto provvede poi anche
all'istruttoria di cui all'articolo 37 relativa al medesimo
progetto. Lo stesso vale per la sottocommissione costituita per
la verifica preventiva in caso di esito positivo di detta
procedura preliminare.
ART. 39 (procedure per i progetti con impatti mbientali
transfrontalieri)
1. Qualora l'opera o l'intervento progettato possa avere effetti
significativi
sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea,
ovvero qualora lo
Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera
significativa ne faccia
richiesta, al medesimo Stato devono essere trasmesse quanto
meno:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le
informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto
transfrontaliero ;
b) informazioni sulla natura della decisione che può essere
adottata.
2. Se lo Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di
cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni comunica che
intende partecipare alla procedura di valutazione in corso, allo
stesso Stato, qualora non vi si sia già provveduto, devono
essere trasmessi in copia la domanda del committente o
proponente, il progetto dell'opera o intervento, lo studio di
impatto ambientale e la sintesi non tecnica.
3. Con la trasmissione della documentazione di cui al comma 2
viene assegnato allo Stato interessato un termine di trenta
giorni per presentare eventuali osservazioni, salvo che detto
Stato non abbia adottato la decisione di esprimere il proprio
parere previa consultazione al proprio interno delle autorità
competenti e del pubblico interessato, nel qual caso viene
assegnato un congruo termine, comunque non superiore a novanta
giorni.
4. Modalità più dettagliate per l'attuazione del presente
articolo possono essere concordate caso per caso con lo Stato
membro interessato, ferma restando la previsione di condizioni
adeguate di partecipazione del pubblico alle procedure
decisionali.
5. In pendenza dei termini di cui al comma 3, ogni altro termine
della procedura resta sospeso.
ART. 40 (effetti del giudizio di compatibilità ambientale)
1. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto
ambientale devono essere comunicati ai soggetti del
procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti,
anche in materia di controlli ambientali, e devono essere
adeguatamente pubblicizzati. In particolare, le informazioni
messe a disposizione del pubblico comprendono: il tenore della
decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano; i
motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si
fonda, tenuto conto delle istanze e dei pareri del pubblico,
nonché le informazioni relative al processo di partecipazione
del pubblico; una descrizione, ove necessario, delle principali
misure prescritte al fine di evitare, ridurre e se possibile
compensare i più rilevanti effetti negativi.
2. Il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le
eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il
monitoraggio delle opere e degli impianti deve, in particolare,
essere acquisito dall'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'opera o
dell'intervento progettato.
3. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il
provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve
adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate
agli esiti della procedura d'impatto ambientale. Negli altri
casi, i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio
di compatibilità ambientale prima del rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione.
4. Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per
cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale,
la procedura deve essere riaperta per valutare se le
informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse
abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso
il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia
al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.
ART. 41
(controlli successivi)
1. Qualora durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo
35 la Commissione di cui all'articolo ravvisi situazioni
contrastanti con il giudizio espresso sulla compatibilità
ambientale del progetto, oppure comportamenti contrastanti con
le prescrizioni ad esso relative o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e
ambientale, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale, esperite
le opportune verifiche, ordina la sospensione dei lavori e
impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino delle
condizioni di compatibilità ambientale dei lavori medesimi.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VIA IN SEDE REGIONALE O
PROVINCIALE
ART. 42 (progetti sottoposti a via in sede regionale o
provincile)
1. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede
regionale o provinciale i progetti di opere ed interventi
rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, salvo si
tratti di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione
statale o aventi impatto ambientale interregionale o
internazionale ai sensi dell'articolo 35.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono definire, per determinate tipologie progettuali e/o aree
predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'Allegato
IV alla parte seconda del presente decreto, un incremento delle
soglie di cui all'elenco B dell'Allegato III alla parte seconda
del presente decreto fino alla misura del venti per cento.
3. Qualora dall'istruttoria esperita in sede regionale o
provinciale emerga che l'opera o intervento progettato può avere
impatti rilevanti anche sul territorio di altre regioni o
province autonome o di altri Stati membri dell'Unione europea,
l'autorità competente con proprio provvedimento motivato si
dichiara incompetente e rimette gli atti alla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo per il loro eventuale
utilizzo nel procedimento riaperto in sede statale. In tale
ipotesi è facoltà del committente o proponente chiedere, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, la definizione in via
preliminare delle modalità per il rinnovo parziale o totale
della fase di apertura del procedimento.
4. Qualora si accerti che il progetto definitivo differisce da
quello preliminare quanto alle aree interessate oppure alle
risorse ambientali coinvolte, o comunque che risulta da esso
sensibilmente diverso, l'autorità competente adotta i
provvedimenti relativi all'aggiornamento dello studio di impatto
ambientale e dispone la nuova pubblicazione dello stesso, anche
ai fini dell'invio di osservazioni da parte dei soggetti
pubblici e privati interessati.
ART. 43
(procedure di via in sede regionale o provincile)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 23,
24, 25, 2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione di
impatto ambientale dei progetti di cui all'articolo 42, comma 1.
2. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e
provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le
disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.
3. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di valutazione
d'impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano assicurano comunque che siano individuati:
a) l'autorità competente in materia di valutazione di impatto
ambientale;
b) l'organo tecnico competente allo svolgimento
dell'istruttoria;
c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari
tipologie progettuali;
d) le eventuali modalità, ulteriori o in deroga rispetto a
quelle indicate nella parte seconda del presente decreto, per
l'informazione e la consultazione del pubblico;
e) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie,
degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un
archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal
pubblico;
f) i criteri integrativi con i quali vengono definiti le
province ed i comuni interessati dal progetto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono individuare appropriate forme di pubblicità, ulteriori
rispetto a quelle previste nel regolamento di cui all'articolo
28, comma 2, lettera b).
5. Qualora durante l'esecuzione delle opere di cui all'articolo
42 siano ravvisate situazioni contrastanti con il giudizio
espresso sulla compatibilità ambientale del progetto, oppure
comportamenti contrastanti con le prescrizioni ad esso relative
o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di
equilibrio ecologico e ambientale, l'autorità competente,
esperite le opportune verifiche, ordina la sospensione dei
lavori e impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino
delle condizioni di compatibilità ambientale dei lavori
medesimi.
ART. 44
(termini del procedimento)
1. Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilità
dei termini per la conclusione della procedura sino ad un
massimo di sessanta giorni.
ART. 45
(coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono le modalità per l'armonizzazione, il coordinamento
e, se possibile, Finte grazione della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale con le procedure ordinarie di assenso
alla realizzazione delle opere.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
integrano e specificano, in relazione alle rispettive
disposizioni legislative e regolamentari, quanto disposto dagli
articoli 33 e 34.
ART. 46 (procedure semplificate ed esoneri)
1. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata
realizzati da artigiani o piccole imprese, nonché per le
richieste di verifica di cui all'articolo 32, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità
semplificate.
2. Per i progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e),
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base
degli elementi di cui all'Allegato IV alla parte seconda del
presente decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla
procedura.
ART. 47
(obblighi di informAzione)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i
procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo
stato di definizione delle cartografie e degli strumenti
informativi.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 48 (abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della parte seconda del presente
decreto sono abrogati:
a) l'articolo della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 7;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 199,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 199;
d) l'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 13;
e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
27 dicembre 1999;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del
11 ottobre 2000;
g) l'articolo della legge 23 marzo 2001, n. 93;
h) l'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190;
i) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.
315, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 gennaio 2004,
n. 5;
m) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59;
n) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 2.
2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni
ambientali di cui all'articolo provvede, attraverso proprie
sottocommissioni costituite secondo le modalità di cui al comma
5 del citato articolo , alle attività già di competenza delle
commissioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 7, all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9,
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Ogni
riferimento a tali commissioni contenuto nella citata legge 11
marzo 1988, n. 7 e nei citati decreti legislativi 20 agosto
2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere
riferito alle sottocommissioni di cui all'articolo , comma 5, di
volta in volta costituite.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione
delle tariffe previsto dall'articolo 49, comma 2, resta sospesa
l'applicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), 1) ed
m), del presente articolo e pertanto continuano a svolgere le
funzioni di propria competenza le commissioni di cui
all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 7,
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
ART. 49
(Provvedimenti di attuzione per la costituzione e il
funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le
valutazioni mbientali)
1. Il decreto di cui all'articolo , comma 1, è adottato entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di
prima attuazione del presente decreto, i componenti delle
commissioni tecnico-consultive di cui all'articolo 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 7, all'articolo 19, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo
5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
restano in carica, in continuità con le attività svolte nelle
commissioni di provenienza, assumendo le funzioni di componenti
della commissione di cui all'articolo fino alla scadenza del
quarto anno dall'entrata in vigore della parte seconda del
presente decreto; tale commissione viene integrata nei casi e
con le modalità previste dall'articolo , commi , 7 e 8.
2. Entro il medesimo termine di novanta giorni, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attività produttive e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate
le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla parte
seconda del presente decreto, comprese le verifiche preventive
di cui agli articoli 7, comma 5, e 19, commi 1 e 2, la fase
preliminare e quella di conduzione di procedimenti integrati ai
sensi dell'articolo 34, comma 1, nonché i compensi spettanti ai
membri della Commissione di cui all'articolo . Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione
alla dimensione e complessità del progetto, al suo valore
economico, al numero ed alla tipologia delle componenti
ambientali interessate, tenuto conto della eventuale presenza di
sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di
funzionamento della Commissione. Tali oneri, posti a carico del
committente o proponente, sono utilizzati esclusivamente per le
predette spese. A tale fine, per gli impianti di competenza
statale gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati entro sessanta
giorni allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
3. Entro i successivi quindici giorni ciascuna regione e
provincia autonoma comunica al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio il proprio elenco di esperti di cui
all'articolo , comma , con l'ordine di turnazione secondo il
quale, all'occorrenza, dovranno essere convocati in
sottocommissione.
4. L'operatività della Commissione di cui all'articolo è
subordinata all'entrata in vigore del decreto di determinazione
delle tariffe previsto dal comma 2.
5. Sono comunque confermate le autorizzazioni di spesa già
disposte ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 7, e dell'articolo della legge 23 marzo 2001, n.
93.
6. Al fine di garantire l'operatività della commissione di cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, nelle more dell'adozione del decreto di cui
all'articolo 18, comma 2 del citato decreto legislativo n.
59/2005, e fino all'entrata in vigore del decreto di
determinazione delle tariffe di cui al comma 2 del presente
articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento
dei compensi spettanti ai componenti della predetta commissione
nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 4 gennaio 2006, è posto a carico del richiedente
il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma
forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di
autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza
statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. Le somme di cui al
presente comma s'intendono versate a titolo di acconto, fermo
restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio
in relazione all'eventuale differenza risultante in base a
quanto stabilito dal successivo decreto di determinazione delle
tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo
del servizio reso.
ART. 50
(adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono affinchè le disposizioni legislative e regolamentari
emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda
del presente decreto entrino in vigore entro il termine di
centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In
mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le
norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi
Allegati.
ART. 51
(Regolmenti e norme tecniche integrative - autorizzazione unica
ambientale per le piccole imprese)
1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione
ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, con
appositi regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottate
norme puntuali per una migliore integrazione di dette
valutazioni negli specifici procedimenti amministrativi vigenti
di approvazione o autorizzazione dei piani o programmi e delle
opere o interventi sottoposti a valutazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte
seconda del presente decreto, non trova applicazione il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377, in materia di impianti di gestione di rifiuti soggetti a
valutazione di impatto ambientale di competenza statale, fermo
restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione
di impatto ambientale, fino all'emanazione dei regolamenti di
cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'articolo 2 del suddetto decreto.
3. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui al
titolo III della parte seconda del presente decreto, concernenti
la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
dei giudizi di compatibilità in relazione a ciascuna categoria
di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri competenti per materia e
sentita la Commissione di cui all'articolo .
4. Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di
legge di cui all'articolo 48, ivi compreso il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989,
restano in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme
di cui al comma 3.
5. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive, si provvedere ad accorpare in un unico
provvedimento, indicando l'autorità unica competente, le diverse
autorizzazioni ambientali nel caso di impianti non rientranti
nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, ma sottoposti a più di una autorizzazione
ambientale di settore.
ART. 52
(Entrata in vigore)
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte
seconda del presente decreto entra in vigore centoventi giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i
procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente
presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si
concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni
di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta
istanza.
PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SEZIONE I
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 53 (Finalità)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad
assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del
sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite
la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza
delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la
pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di
carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli
interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in
conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1
concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le
regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane
e i consorzi di bonifica e di irrigazione.
ART. 54 (Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e
sotterranee come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole
acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere,
tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al
quale sono incluse anche le acque territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la
superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto
diretto con il suolo o il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o
stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea
di base che serve da riferimento per definire il limite delle
acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di
natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere,
ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un
miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea
di base che serve da riferimento per definire il limite delle
acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al
limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino
artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un
torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un
tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attività umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche
dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque
sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o
altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o
l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a
estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti,
fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico
di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un
fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da
uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per
la gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività
riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi,
dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune,
della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del
territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il
rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto
geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio
idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e
paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree
ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei
corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni
di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono
il sistema drenante alveato del bacino idrografico.
ART. 55 (Attività conoscitiva)
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui
all'articolo 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si
intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli
elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di
rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del
territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere
previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo
ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta,
sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 57, comma 1,
secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e
consultazione, nonché modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel
settore, che garantiscano la possibilità di omogenea
elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera
del Servizio geologico dltalia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 31
luglio 1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno
raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle
province autonome.
3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti
pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel
settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione
territorialmente interessata ed al Servizio geologico dltalia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), secondo le
modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce
allo svolgimento dell'attività conoscitiva di cui al presente
articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle
iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonché ai fini della
diffusione dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento
della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresì
con riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo
idrico integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività di cui al comma
4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in
regime di convenzione con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio sono definiti i criteri e le
modalità di esercizio delle suddette attività. Per lo
svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle
previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma
non inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare della
massa spendibile annualmente delle spese d'investimento previste
per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si
provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo
e la tutela ambientale.
ART. 56 (Attività di pianificazione, di programmazione e di
attuazione)
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di
attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità
di cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze
e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di
protezione civile, in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo
nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di
forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di
recupero naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi
d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel
mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di
invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori,
scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e
dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua,
nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il
dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli
alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di
dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di
risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche,
anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e
dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli
arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni
dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali
e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed
idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni
non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi
nonché la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica,
di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi
impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli
interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro
tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri
per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la
costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri,
metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti,
preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.
CAPO II
COMPETENZE
ART. 57 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei
Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio
decreto:
a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio:
1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche
tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli
55 e 5, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di
bacino e dei programmi di intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa
diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali
sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente sezione.
b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, il
programma nazionale di intervento.
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della
difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, è composto da quest'ultimo e dai
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività
produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal
delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed
adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di
programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle
regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale,
verificandone l'attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le
diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri
propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o
indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della
pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase
di approvazione dei relativi atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle
Amministrazioni statali competenti.
6. I princìpi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
ART. 58 (Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle
materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le
competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione
civile.
2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio:
a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai
fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli indirizzi e
dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia
idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione,
gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la
conservazione dei beni;
b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo
stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma , della legge 8
luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di
attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa
del suolo, di cui al articolo 9, da allegare alla relazione
previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo e
sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo
stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio
geologico dltalia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e , della legge 8
luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni
livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo
con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e
per la tutela dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in
materia di difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane,
alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio
e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali
permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del
Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi
di somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti
del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di
cui all'articolo 3;
d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e
ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo
all'impatto ambientale dell'articolazione territoriale delle
reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle
trasformazioni territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta,
elaborazione, da parte del Servizio geologico dltalia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), e di consultazione
dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore,
nonché definizione degli indirizzi per l'accertamento e lo
studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei
piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere
nel settore della difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
ART. 59 (Competenze della conferenza stato-regioni)
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri, proposte ed
osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 57, in ordine alle
attività ed alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni
qualvolta ne è richiesta dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e
dei criteri di cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento
difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT) e per il suo coordinamento con i
servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati
che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in
materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore
della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti
autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti
preposti all'attuazione delle opere e degli interventi
individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza
statale.
ART. 60 (Competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici - APAT)
1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali
proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
esercita, mediante il Servizio geologico dltalia -Dipartimento
difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo
55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e
consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione
al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
ART. 61 (Competenze delle regioni)
1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte
nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di
protezione civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le
funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle
competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle
attribuzioni statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di
bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte
dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 3,
comma 4, ed adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai distretti
idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed
attuazione dei piani di tutela di cui all'artcolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e
provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli
interventi e delle opere da realizzare nei distretti
idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza,
all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia
idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle
opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della
navigazione interna, ferme restando le residue competenze
spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e
sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di
competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale
in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio entro il mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del
sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici
di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla
presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva,
anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo
dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta
o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un
volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di
competenza del Ministero delle attività produttive tutte le
opere di sbarramento che determinano invasi adibiti
esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui
industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.
133, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza
e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri
cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi
derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le
attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il
supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa
alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di
qualsiasi altezza e capacità di invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 327, sono interamente
esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già
trasferite o delegate alle regioni.
ART. 62 (competenze degli enti locali e di ltri soggetti)
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le
comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i
consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e
di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico
partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni
singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze
del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, del Servizio geologico dltalia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a
collaborare con la stessa.
ART. 63 (Autorità di bacino distrettuale)
1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 4 è
istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità
di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità
agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria
attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e
pubblicità.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza
istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria
tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita la
Conferenza permanente Stato - regioni entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalità per
l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse
patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli
occupazionali, definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n.
183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative
funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale
di cui alla parte terza del presente decreto. Il decreto di cui
al comma 2 disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta
il periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle
Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza
istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su
proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del
Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto.
Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle
politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i
beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi
delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province
autonome il cui territorio è interessato dal distretto
idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al
delegato del Dipartimento della protezione civile. Alle
conferenze istituzionali permanenti del distretto idrografico
della Sardegna e del distretto idrografico della Sicilia
partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri
due rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati
dai Presidenti regionali. La conferenza istituzionale permanente
delibera a maggioranza. Gli atti di pianificazione tengono conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di
bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui
all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di
bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a
sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi
comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e,
in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di
competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma,
diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine
massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale
termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente
della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può
avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi è composta dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e
delle province autonome interessate, nonché da un rappresentante
del Dipartimento della protezione civile; è convocata dal
Segretario Generale, che la presiede, e provvede all'attuazione
ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5, nonché al
compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di
servizi delibera a maggioranza.
7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui
all'articolo 5;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del
Piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali,
regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta
alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione
delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano
negli allegati alla parte terza del presente decreto, di
un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame
sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque
superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi
economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 2, le Autorità di bacino coordinano e
sovraintendono le attività e le funzioni di titolarità dei
consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con
particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio
delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di
azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque,
anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.
TITOLO II
I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI
CAPO I
I DISTRETTI IDROGRAFICI
ART. 64 (Distretti idrografici)
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori,
è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, con superficie di
circa 39.385Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1. Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
2. Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
3. Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco, già bacini
interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4. bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
b) distretto idrografico Padano, con superficie di circa
74.115Kmq, comprendente il bacino del Po, già bacino nazionale
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, con
superficie di circa 39.000Kmq, comprendente i seguenti bacini
idrografici:
1. Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
2. Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
3. Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
4. Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
5. Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
6. bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
7. bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
8. fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già
bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9. Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri
bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
10. Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
11. bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
d) distretto idrografico pilota del Serchio, con superficie di
circa 1.00 Kmq, comprendente il bacino idrografico del Serchio;
e) distretto idrografico dell'Appennino centrale, con superficie
di circa 35.800 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1. Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
2. Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
3. Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
4. bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
5. bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
6. Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini
minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
f) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, con
superficie di circa 8.200 Kmq, comprendente i seguenti bacini
idrografici:
1. Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
2. Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
3. Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
4. Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
5. Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
6. Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
7. Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
8. Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
9. Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183
del 1989;
10. bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
11. bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
12. bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
13. bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
14. bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
g) distretto idrografico della Sardegna, con superficie di circa
24.000 Kmq, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
h) distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa
26.000 Kmq, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989.
CAPO II
GLI STRUMENTI
ART. 65 (valore, finalità e contenuti del piano di bacino
distrettuale)
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino,
ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale
sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali
del territorio interessato.
2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di bacino in base
agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3.
Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai
bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo-valle.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli indirizzi, ai metodi e
ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente
di cui all'articolo 3, comma 4, realizza le finalità indicate
all'articolo 5 e, in particolare, contiene, unitamente agli
elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del presente
decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli
strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei
vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in
atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle
relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del
suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e
l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del
dissesto;
2) dei pericoli di siccità;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed
economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo
necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle
opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di
forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e
consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso
o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla
tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate
alla lettera f), qualora siano già state intraprese con
stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie,
oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di
programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei
litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone
agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra
ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto
costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse
finanziarie per i principali interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo
e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in
funzione del buon regime delle acque e della tutela
dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei
litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni
idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della
tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili
effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di
desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a
garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il
riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od
altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la
navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le
derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie
d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel
tempo, in relazione alla gravità del dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti
pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di
prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di
bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo
socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere
coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino
approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi
dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti
provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e
programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle
attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela
della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla
tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui
rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove
necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano
stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti
territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque
tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.
Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari
adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei
mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione
del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le
regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità
di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare
riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai
corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere
b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono
immediatamente vincolanti e restano in vigore sino
all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo
non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di
inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei
comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa
derivare un grave danno al territorio, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori
o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle
amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o
l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio
periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio informa senza indugio il Ministro competente da
cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per
assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un
intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio,
il Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta l'ordinanza
cautelare di cui al presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche
per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali,
che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e
interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve
comunque essere garantita la considerazione sistemica del
territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le
opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli
aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 66 (adozione ed approvazione dei piani di bacino)
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede
statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del
presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto
ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza
dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 3,
comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente
stabilisce:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei
provvedimenti conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a
due o più regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto
ambientale di cui al comma 2, è inviato ai componenti della
Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima
della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata
ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine e sentita la regione
interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la
nomina di un commissario "ad acta", per garantire comunque lo
svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari
per la formazione del piano.
5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con
le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai
fini dell'esperimento della procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale
espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a),
numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei
Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di
tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per
ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi
disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli
utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la
presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione
del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del
periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi
di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico
almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce
il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
ART. 67 (I piani stralcio per l tutel dal rischio idrogeologico
e le misure di prevenzione per le ree rischio)
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità
di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, piani
stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che
contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia e la determinazione delle misure
medesime.
2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui
all'articolo , approvano altresì piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico,
redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli
enti locali. I piani straordinari devono ricomprendere
prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari
contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per
l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali
aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di
cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 5. In caso di
inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri,
di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti relativi
all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia
delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano
adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse
rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani. I
piani straordinari approvati possono essere integrati e
modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in
particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini
della messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, comma 2,
tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità
di bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del
presente articolo, definisce, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso
azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per la
riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la
maggiore vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati
pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale,
con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di
emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono
essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
4. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui
ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento
della protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo
forestale dello Stato, delle regioni, delle Autorità di bacino,
del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli
aspetti ambientali, del Servizio geologico dltalia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per quanto di
rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile provvedono a
predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità
assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del
territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone,
le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza
contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle
popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme
e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le
infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio
idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti
proprietari possono accedere al fine di adeguare le
infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le
attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le
regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati,
predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di
rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture,
determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione
di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività
produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità
alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi
sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai
sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la
demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito
al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei
manufatti si provvede con le modalità previste dalla normativa
vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della
facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi
decadono da eventuali benefìci connessi ai danni derivanti agli
insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di
calamità naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro
realizzazione e della relativa copertura finanziaria.
ART. 68 (procedura per l'adozione dei progetti di pini stralcio)
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico, di cui al comma 1 del articolo 7, non sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono
adottati con le modalità di cui all'articolo .
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico
deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili,
entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo
progetto di piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e
della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e
pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza
programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro
àmbito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale
partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla
regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul
progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione
su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano,
prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed
urbanistiche.
CAPO III GLI INTERVENTI
ART. 69 (programmi di intervento)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali
di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e
delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei
mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non
inferiore al quindici per cento degli stanziamenti
complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli
impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali
dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,
svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie
riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti
generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e
degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere
principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 3, comma 4, possono
provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e
di interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo
della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti
pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 3, comma 4, possono concorrere
con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi
previsti dai piani di bacino.
ART. 70 (adozione dei programmi)
1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 3, comma 4; tali
programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa
almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza;
in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31
dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate
per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non
ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad
incrementare il fondo del programma triennale successivo per
l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale
in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma
triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al
triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al
comma 1, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla
base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la
Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e
delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il
successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno
di legge finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma
attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti,
in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27.
ART. 71 (attuazione degli interventi)
1. Le funzioni di studio e di progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono
essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad
istituzioni universitarie, liberi professionisti o
organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in
conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 3, comma 4.
2. L'esecuzione di opere di pronto intervento può avere
carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi
ai sensi della presente sezione sono soggetti a registrazione a
tassa fissa.
ART. 72 (finanziamento)
1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e
di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente
sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i
programmi triennali di cui all'articolo 9.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 48. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze fino
all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi
3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro
dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la
Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma
nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli
stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni,
tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed
assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.
A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso
Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di
riserva da destinare al finanziamento dei programmi per
l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e
scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli
stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 57.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale
nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua
con proprio decreto le opere di competenza regionale, che
rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del
reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui
progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni
dalla richiesta.
SEZIONE II TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
ART. 73
(finalità)
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la
disciplina generale per la tutela delle acque superficiali,
marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorità per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi
idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e
vegetali ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità
contribuendo quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e
sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile,
equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque
sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli
obiettivi degli
4) accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a
impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo
scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le
emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al
fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino,
vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in
natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche
antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare
lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri
e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi
acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato
sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo
Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli
obiettivi di qualità del corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e
depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio
idrico integrato;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi
delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso
contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione
degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose
prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino
concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le
sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze
sintetiche antropogeniche;
h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e
delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio
combinato.
3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti
di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere
le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi
degli accordi internazionali in materia.
ART. 74 (Definizioni)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile
avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5)
pari a 0 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i
lucci, i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un
miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea
di base che serve da riferimento per definire il limite delle
acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al
limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i
coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il
mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio; in via transitoria tali limiti sono
fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una
concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate
per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua
potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue
provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono
attività commerciali o di produzione di beni, differenti
qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle
meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle
venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti,
non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
i) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche,
di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e
provenienti da agglomerato;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto
della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in
diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività
produttive, sono concentrate in misura tale da rendere
ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto
anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il
convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue
urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di
recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno
mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati
superficiali, iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di
allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione
delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino
all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o
fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e
ammendanti nei medesimi contenute;
q) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e
province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che
gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale
ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico
soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico
integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto,
escluso quello allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una
miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto
forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti
da attività di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in
particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che
provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme
superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione
dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della
qualità delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19
ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti
azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli
allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare
la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito
di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua
o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla
qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri
che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando,
deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi
usi dell'ambiente;
dd) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente
sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque
reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito
finale;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due
canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e
dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione
delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta
ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle
eventuali acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte
a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci
di acque previsti all'articolo 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al
regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di
trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data
erano già state completate tutte le procedure relative alle gare
di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di
acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano
in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli
scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno
1999 erano in esercizio e già autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue
urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento
che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici
recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme
alle disposizioni della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che
comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi
fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima
dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto
almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50
per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue
mediante un processo che in genere comporta il trattamento
biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro
processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui
alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area
sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si
svolgono attività commerciali o industriali che comportano la
produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze
di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto,
ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la
presenza di tali sostanze nello scarico;
00) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una
sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in
concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di
materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine
agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero
esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne
per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono
incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o
stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea
di base che serve da riferimento per definire il limite delle
acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di
natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere,
ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attività umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche
dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come
risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in
base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente,
fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque
costiere;
i) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o
altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o
l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque
sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a
estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti,
fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso
d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita
da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive
acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità
per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva
dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal
valore più basso del suo stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da
un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto
il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere
definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva
dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal
valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un
corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il
profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere
definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura
e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle
acque superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla
parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte
terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico
artificiale o fortemente modificato, così classificato in base
alle disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato
chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le
acque superficiali fissati dal presento, ossia lo stato
raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard di
qualità ambientali fissati dall'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto, Tabella I/A ed ai sensi della parte terza del
presente decreto;
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato
chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le
condizioni di cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte
terza del presente decreto;
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo
idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e
indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della
velocità annua media di rawenamento globale a lungo termine del
corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo
termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di
qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui
all'articolo 7, al fine di evitare un impoverimento
significativo dello stato ecologico di tali acque, nonché danni
rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o
gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le
sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi
dell'articolo 1 della direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in
particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del
presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di
inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione
attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II
della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualità ambientale: la concentrazione di un
particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei
sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare
la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o
realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito
citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli
scarichi nelle acque superficiali, comprendenti i controlli
sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,
quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di
impatti diffusi, e quelli comprendenti, eventualmente, le
migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli
stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque
reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze
che presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o
attraverso l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque
destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg,
Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD,
cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB
e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle
famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee,
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri
usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118
che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale
nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui
all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto;
qq) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il
livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o
più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale
diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di
una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non
portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una
limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore
limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti
o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre
caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che
influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo
stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi
e a coloro che usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità
imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento
intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino
e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una
o più attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che
siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno
stabilimento e possano influire sulle emissioni e
sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo
di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di
attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto
si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina
della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
ART. 75 (competenze)
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente
sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, fatte salve le
competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro
della salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i
compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze
costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni
statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle
regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o
all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per
materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a
carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di
ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità
e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo
132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della
parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati
al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere
modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto
per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede
alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente
decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate
dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle
direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del
presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al
Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i
dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della
parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle
acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora a livello
nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale
dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai
Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione
europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i
casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio i provvedimenti
adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in
ragione degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le
parti interessate all'attuazione della parte terza del presente
decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di
cui agli articoli 7 e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici
internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri
interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti
risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della
Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie
competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato
con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi
di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il
distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorità,
concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua e della filodepurazione.
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITÀ
CAPO I
OBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ PER
SPECIFICA DESTINAZIONE
ART. 76 (disposizioni generali)
1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque
superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto
individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi
idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica
destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da
garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione
della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali
di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali
ampie e ben diversificate.
3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua
lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare
utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei
molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono
adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui
all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi
seguenti entro il 22 dicembre 2015;
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale
corrispondente allo stato di "buono";
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità
ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte
terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a
specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di
qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla
parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento
previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di
qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono
per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere
rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al
conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di
rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi
di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per
specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale
più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi
idrici e relativi obiettivi di qualità.
ART. 77 (individuazione e perseguimento dell'obiettivo di
qualità ambientale)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e
dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli
articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di
esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle
indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le
regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b),
tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla
base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando
in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte
ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il
raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale
corrispondente allo stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008
ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso
deve conseguire almeno i requisiti dello stato di "sufficiente"
di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi
agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato
1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze
temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della
normativa di settore a norma della quale le singole aree sono
state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente
modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente
menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni.
Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale
corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico,
abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la
fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o
l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle
inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per
motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi
sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che
rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano
ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi
per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non
consentire il raggiungimento dello stato di "buono" entro il 22
dicembre 2015, nel rispetto di quanto stabilito al comma 9 e
purché sussista almeno uno dei seguenti motivi:
a) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata,
per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano
il periodo stabilito;
b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionatamente costoso;
c) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello
stato del corpo idrico nei tempi richiesti.
7. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di
qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici,
qualora ricorra almeno una delle condizioni seguenti:
a) il corpo idrico ha subito, in conseguenza dell'attività
umana, gravi ripercussioni che rendono manifestamente
impossibile o economicamente insostenibile un significativo
miglioramento dello stato qualitativo;
b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è
perseguibile a causa della natura litologica ovvero
geomorfologica del bacino di appartenenza.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi
non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo
idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del
medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento
degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto
in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi e 7, i Piani di tutela devono
comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi
compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della
disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi
e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno
ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita
come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico
dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità
prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente
imprevedibili, non dà luogo una violazione delle prescrizioni
della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte
le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire
l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi
idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 7 ed al presente articolo in altri corpi idrici
non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in
cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente
imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori
appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una
volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili
siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi
di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), venga fatto tutto il
possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia
ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure
adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento
del Piano di tutela.
ART. 78 (standard di qualità per l'ambiente acquatico)
1. Ai fini della tutela delle acque superficiali
dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i corpi
idrici significativi di cui all'articolo 7 devono essere
conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di qualità
riportati alla Tabella I/A dell'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto
quella di cui al decreto ministeriale novembre 2003, n. 37.
2. I Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121
contengono gli strumenti per il conseguimento degli standard di
cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei fanghi
derivanti dagli impianti di depurazione e dalla disciplina degli
scarichi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio viene data attuazione al disposto dell'articolo 1
della direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre 2015. Entro gli
stessi termini le acque a specifica destinazione di cui
all'articolo 79 devono essere conformi agli standard dettati dal
medesimo decreto.
ART. 79 (obiettivo di qualità per specifica destinazione)
1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, commi 4 e 5,
per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso,
l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito
nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, fatta
eccezione per le acque di balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento
dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono
recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la
qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità
per specifica destinazione. Le regioni predispongono apposito
elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al comma 1.
CAPO II
ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
ART. 80 (acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile)
1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o
destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate
dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla
Tabella I/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci
superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti
seguenti:
a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e
disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto,
affinamento e disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla
classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero
della salute, che provvede al successivo inoltro alla
Commissione europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche
fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori
ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere
utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile
ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione
che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che
consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate
al consumo umano.
ART. 81 (deroghe)
1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di
cui alla Tabella I/A dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto Tabella I/A dal simbolo
(o), qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o
condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune sostanze con superamento dei valori fissati per le
categorie Al, A2 e A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai
20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un
anno e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico,
limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla
parte terza del presente decreto, Tabella I/A da un asterisco
(*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.
ART. 82 (Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile)
1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni,
all'interno del distretto idrografico di appartenenza,
individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che
forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50
persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorità competente provvede al monitoraggio, a norma
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi
idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito
l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 7 e seguenti.
ART. 83 (Acque di balneazione)
1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i
requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione
ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro
l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto e,
successivamente, con periodicità annuale prima dell'inizio della
stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause
della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare,
secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 75,
comma .
ART. 84 (Acque dolci idonee lla vita dei pesci)
1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita
dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi
nazionali e riserve naturali dello Stato nonché di parchi e
riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi
idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide
dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della
convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 197, n. 448,
sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle
"oasi di protezione della fauna", istituite dalle regioni e
province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle
precedenti categorie, presentino un rilevante interesse
scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto
costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via
di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi
acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di
antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino
un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione,
classificano le acque dolci superficiali che presentino valori
dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti
dalla Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2
devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo
idrico, ferma restando la possibilità di designare e
classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni tratti come
"acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La
designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in
relazione ad elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di
tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei
pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive
competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati,
integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle
acque.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli
articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali
o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle
specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso
plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti
per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.
ART. 85 (Accertamento della qualità delle cque idonee lla vita
dei pesci)
1. Le acque designate e classificate ai sensi dell'articolo 84
si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai
requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o
più valori dei parametri riportati nella Tabella 1/B
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le
autorità competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia
dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti
inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono all'autorità
competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle
acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei
programmi di analisi biologica delle acque designate e
classificate.
ART. 86 (Deroghe)
1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per
essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare
al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto con il
simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o
speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei
parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti
dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.
ART. 87 (acque destinate alla vita dei molluschi)
1. Le regioni, d'intesa con il Ministero della politiche
agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine
costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni
naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti
protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo
degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti
della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari,
oppure alla revisione delle desi gn azioni già effettuate, in
funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della
designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di
tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei
molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente
della Giunta provinciale e il Sindaco, nell'ambito delle
rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e
motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli
usi delle acque.
ART. 88 (Accertamento della qualità delle acque destinate alla
vita dei molluschi)
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono
rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella I/C
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso
contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne
l'inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei
parametri di cui alla Tabella I/C dell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto non sono rispettati, le autorità
competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a
fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di
inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.
ART. 89 (Deroghe)
1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni
possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella I/C
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di
condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
ART. 90 (Norme sanitarie)
1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano
impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla
classificzione delle zone di produzione e di stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I
AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE
DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO
ART. 91 (Aree sensibili)
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri
dell'Allegato alla parte terza del presente decreto. Sono
comunque aree sensibili:
a) i laghi di cui all'Allegato alla parte terza del presente
decreto, nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto
di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le
Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di
Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 197, n. 448;
d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce
dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi
d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla
linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago dldro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e
Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili
identificate secondo i criteri di cui all'Allegato alla parte
terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente
relativamente alla tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e
sentita l'Autorità di bacino, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e
successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori aree
sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel
comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e
sentita l'Autorità di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle
aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla
reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini
drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree
sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4,
e devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette
anni dall'identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle
aree sensibili di cui ai commi 2 e sono assoggettate alle
disposizioni di cui all'articolo 106.
ART. 92 (zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui
all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone
vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte
terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti alla
data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto,
sentita la Conferenza Stato-regioni, può modificare i criteri di
cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati
disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite
nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto, le
regioni, sentite le Autorità di bacino, possono individuare
ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone
indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente
decreto, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al
momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni
le regioni, sentite le Autorità di bacino, possono rivedere o
completare le designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le
regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma
di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle
acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni
di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto,
nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle
acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle
acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4 e 5 devono
essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonché
le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola
di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e
forestali 19 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei
commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le
ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle
indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte
terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se già posti
in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il
risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di
origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno
successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei
successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il
codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di
applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di
informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul
codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla
definizione o revisione dei programmi di cui al comma 7, i
necessari strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei
programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove
necessario, modificare o integrare tali programmi individuando,
tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci,
tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.
9. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di
azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi
e le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo le modalità
indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma . Al
Ministero per le politiche agricole e forestali è data
tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di
buona pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché
degli interventi di formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle
acque è raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
ART. 93 (Zone vulnerabili da prodotti fìtosanitari e zone
vulnerabili alla desertifìca zione)
1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle
indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del
presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da
prodotti fìtosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5,
comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo
scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti
ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti
fìtosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano la presenza nel
territorio di competenza di aree soggette o minacciate da
fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di
desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla
desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della
pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono
adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti
nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22
dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17
febbraio 1999.
ART. 94 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinatea l consumo umano)
1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per
mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano,
erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste
carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello
stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché,
all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della
falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma
1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le
prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della
risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative
delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in
caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque
superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di
raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente
protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto
allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio
della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono
vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimelo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi,
salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base
delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che
tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili,
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la
falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla
variazione dell'estrazione ed alla protezione delle
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al
netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque
vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto
ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4,
preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento;
in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto le regioni e le province
autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le
seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di
servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione
di cui alla lettera e) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle
province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1,
la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al
punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le
indicazioni delle regioni o delle province autonome per
assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si
possono adottare misure relative alla destinazione del
territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli
insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e
zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di
quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le
province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle
zone di protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
CAPO II
TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
ART. 95 (pianificazione del bilancio idrico)
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al
raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una
pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare
ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un
consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad
assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle
Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla
normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle
disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di
rawenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa
compatibili con le relative caratteristiche qualitative e
quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono,
sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino,
gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato
di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle
portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in
corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di
restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione
dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il
loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino
competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i
dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità
di cui all'articolo 75, comma .
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di
acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità
concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire
il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito
secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti
effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel
medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio
decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono
successivamente, ove necessario, alla revisione di tale
censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o
quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione
di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta
salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai
sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le
prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio
idrico.
ART. 96 (modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)
1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle
disposizioni sulle acque e impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente:
"Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia
alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di
bacino territorialmente competenti che, entro il termine
perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si
tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il
proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in
ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni
del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione
del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi
derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere
è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande
medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta
alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio nomina un Commissario "ad acta" che provvede entro i
medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.".
2. I commi 1 e I-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui
agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in
connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la
più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione
ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze
essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici
di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione
delle risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo
idrico oggetto di prelievo;
d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a
quella prelevata.
I-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso,
garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli
obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande
concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del
richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema
di cui al regolamento (CEE) n. 71/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS).
I-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che
garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai
volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.".
3. L'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, è sostituito dal seguente:
"Articolo 12-bis.
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del
bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue
depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero,
pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta
sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle
possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il
disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente
possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative
dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da
falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la
capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare
pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e
quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior
regime delle acque.
3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o
comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per
usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio
idrico per ogni singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue
depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure,
dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta
sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è
una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti
alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso
diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le
concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in
serie con gli impianti di acquedotto.".
4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è
sostituito dal seguente:
"Articolo 17.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è
vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un
provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità
competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede
licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione
dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di
edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e
sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1,
l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza
abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento
o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000
euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro.
Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 1 della legge 24
novembre 1981, n. 89. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai
canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso
provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele,
può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del
prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse
pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese
contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle
acque.".
5. Il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, già abrogato dall'articolo 23 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o
utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente
in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in
sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della
sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale
data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in
tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17,
comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La
concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della
legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In
pendenza del procedimento istruttorio della concessione in
sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando
l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il
potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi
momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di
terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi
di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai
sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di
acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1,
comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 3, nonché per la
presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati
al 30 giugno 2006. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal
10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale
sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle
prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio
idrico.
8. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre
1933, n.
1775, è sostituito dal seguente:
"Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata
delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo
comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso
irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande
derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 12, commi , 7 e 8 del decreto
legislativo 1 marzo 1999, n. 79.".
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11
dicembre 1933, n.
1775 è inserito il seguente:
"Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener
conto delle tipologie delle colture in funzione della
disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima
necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario
specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o
rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la
domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti
sul territorio.".
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più restrittive, tutto
il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi
dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle
concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono
indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque
superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà
privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano
forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per
gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario
garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
ART. 97 (acque minerali naturali e di sorgenti)
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali
e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle
esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque
potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui
all'articolo 121.
ART. 98 (risparmio idrico)
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla
riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il
riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano
specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato
sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione
dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi
emungimenti.
ART. 99 (riutilizzo dell'acqua)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e
forestali, della salute e delle attività produttive, detta le
norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione
statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche
e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il
riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
CAPO III
TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
ART. 100 (reti fognarie)
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per
le acque reflue urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti
fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche
disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili,
tenendo conto, in particolare:
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche
delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che
comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni
fognarie;
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che
producono acque reflue domestiche, le regioni individuano
sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati
che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale,
indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.
ART. 101
(criteri generali della disciplina degli scarichi)
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque
rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso
stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee
prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per
l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della
loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e
delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite
di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, sia in concentrazione massima
ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine
ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze
affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno
restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella
Tabella 5 del medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di
quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e),
devono essere resi accessibili per il campionamento da parte
dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a
riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto
dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte
della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le
acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le
fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad
effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione
degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali
contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, , 7, 8,
9, 10, 12, 15, 1, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto subiscano un trattamento
particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con
acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente
allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del
trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla
parte terza dal presente decreto. L'autorità competente, in sede
di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione
di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno
stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale
presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di
emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla
natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo
idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite
con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate
e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal
quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della
disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono
assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla
coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che,
per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano
l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina
regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme
tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che
dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna
delle quantità indicate nella Tabella dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle
lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione
o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con
carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo
produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in
misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di
cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che
diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di
allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di
specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua
pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline
regionali di settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le
regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, al Servizio geologico dltalia -Dipartimento
difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT) e all'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla
funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei
relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75,
comma 5.
9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano
ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet
istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle
acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le
modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare
accordi e contratti di programma con soggetti economici
interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il
riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia
prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere
a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di
adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze
ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina
generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle
misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.
ART. 102 (scarichi di acque termali)
1. Per le acque termali che presentano all'origine parametri
chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è
ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque
siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori
rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito
massimo del 10 per cento, rispettino i parametri batteriologici
e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle
3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta salva la disciplina
delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel
corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e
non causi danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa
verifica delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti
emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano
autorizzati dalle Autorità di ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque
meteoriche.
ART. 103 (scarichi sul suolo)
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali
del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i
quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva
onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a
recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano
conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a
tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori
limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di
rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze
minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti
esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino
danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti
fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici,
dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla
manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi
sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici
superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in
conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui
all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli
obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a
tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera e) del comma 1 devono essere
conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di
scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
ART. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle cque sotterranee)
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità
competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli
scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi
geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o
delle acque pompate nel corso di determinati lavori di
ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio
termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il
Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed
anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì
autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di
idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi
idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle
stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto
idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non
deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze
pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti
dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni
sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche
necessarie a garantire che le acque di scarico non possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità
competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla
verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli
scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il
lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi
siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed
il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda
acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del
soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e
l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con
parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo
scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque
diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio
decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore
a 40 mg/1.
Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla
iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena
disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o
reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in
sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde
di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare,
secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti
casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del
pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la
ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di
idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione,
ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta
funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e
dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e è
autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio
volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli
ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e
debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi
idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo,
al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
scarico è revocata.
ART. 105 (scarichi in cque superficili)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque
superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione
fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del
perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle
reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000
abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di
transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno
di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque
marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato,
in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento
equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì,
i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101,
commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di
reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai
commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di
qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone
d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello
del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile
effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere
sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al
comma 3, purché appositi studi comprovino che i suddetti
scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
ART. 106 (scarichi di cque reflue urbane in corpi idrici
ricadenti in ree sensibili)
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e
2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre
10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti
individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un
trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 105,
comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree
sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima
di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno
al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per
almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati
all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili,
quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da
assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione
del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici
ricettori.
ART. 107 (scarichi in reti fogn rie)
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di
emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui
alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla
Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che
recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche,
alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati
dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche
dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo
idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli
scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in
reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti
emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed
approvati dall'Autorità d'ambito competente.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati,
in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli
scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi
civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente
comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la
massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli
impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico
integrato che è responsabile del corretto funzionamento del
sistema.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti
civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la
funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto
dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni.
ART. 108 (scarichi di sostanze pericolose)
1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose
si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività
che comportano la produzione, la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui
scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità
o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti
dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, o,
successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti
dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del
punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della
bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui
è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di
rilascio dell'autorizzazione può fissare, nei casi in cui
risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di
tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di
altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di
emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il
30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni
concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle
disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione,
parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una
tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche
tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione
geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi
indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono
altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di
peso per unità di elemento caratteristico dell'attività
inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in
conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli
scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1
sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3.
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della
Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto
previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di
attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto
decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto
di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità
competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti
le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti
separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.
Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali
che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del
medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze
pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in
sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà
opportunamente i valori limite di emissione indicati nella
tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette
sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della
diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque
reflue.
6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le
sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi
indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle
autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei
controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla
Commissione europea.
CAPO IV ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
ART. 109 (immersione in mare di materiale derivante da attività
di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità
alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in
materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi
ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o
in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni
salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo
fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e
l'innocuità ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o
salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in
mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui
al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente
solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa
istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro
utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro
smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle
attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera
b), è soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi
manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per
le opere di ripristino, che non comportino aumento della
cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola
comunicazione all'autorità competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera
e), non è soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività
di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione
regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attività
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o
cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o
di connessione con reti energetiche di altri stati,
l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentite le regioni interessate,
nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle
stesse reti.
ART. 110 (trattamento di rifiuti presso impinti di trattamento
delle cque reflue urbane)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l'utilizzo
degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo
smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente, d'intesa con
l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei
limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il
gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto
di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi,
limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di
depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa
comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo
124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con
caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i
valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti
rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito
territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale
ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori
limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla
manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue
domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete
fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di
trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore
trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente
e/o economicamente.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché
non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e
dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del
servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua
dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che
intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità
diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di
rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione
in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che
hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica
l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al
rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione
per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che
è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori
dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del
servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta
rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico
e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di rifiuti.
ART. 111 (impianti di acquacoltura e piscicoltura)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al
contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività
di acquacoltura e di piscicoltura.
ART. 112 (utilizzazione agronomica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto .
dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11
novembre 199, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti
dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e
e), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate
in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione
all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente
decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione
agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle
norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività
produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela
dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di
cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono
disciplinati in particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, e 9 della
legge 11 novembre 199, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione,
prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di
esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor
impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di
utilizzo agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle
inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità
competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a
tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di
mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e
delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto
disposto dall'articolo 137, comma 15.
ART. 113 (acque meteoriche di dilavamento e acque di prima
pioggia)
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali,
le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle
acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre
condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni,
ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non
sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte
terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti
di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in
relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento
da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque
meteoriche nelle acque sotterranee.
ART. 114 (dighe)
1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia
di restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di
potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o
perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed
estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento
o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo
II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di
invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata
sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e
sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un
progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione
è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette
operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire
sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo
ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e
delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità
di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare
la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le
disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica
1° novembre 1959, n. 133, volte a garantire la sicurezza di
persone e cose.
4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela
del territorio di concerto con il Ministro delle attività
produttive e con quello delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con
eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione,
previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza
sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli
articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto
approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per
l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante
del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui
all'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 133, e relative disposizioni di attuazione. Il
progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo
trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente,
fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali
prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad
eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in
conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle
relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le
amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per
favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto
meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano
ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 novembre 2004,
sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei
mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino
all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e
comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre
prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 133, volte a controllare
la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in
conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli
invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle
dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità
ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica
destinazione.
ART. 115 (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della
vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i
corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli
inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e
di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le
esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto le
regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di
gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di
almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune,
comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia
imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la
realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti
all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia
della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque
possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a
riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a
interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree
demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o
regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente
normativa, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi
della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di
sdemanializzazione.
ART. 116 (programmi di misure)
1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano
i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di
misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11
alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle
misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi
di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di
bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire
il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di bacino
ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il
riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie
modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse
disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere
comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle
acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono
approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012;
il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere
aggiornato ogni sei anni.
TITOLO IV - STRUMENTI DI TUTELA
CAPO I - PIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
ART. 117 (piani di gestione e registro delle aree protette)
1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di
gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di
bacino distrettuale di cui all'articolo 5. Il Piano di gestione
costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene
adottato e approvato secondo le procedure stabilite per
quest'ultimo dall'articolo . Le Autorità di bacino, ai fini
della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella
parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
3. L'Autorità di bacino, sentite le Autorità d'ambito del
servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle
informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree
protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente
decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della
normativa vigente.
ART. 118 (rilevamento delle caratteristiche del bacino
idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività
antropica)
1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla
redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le
regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili
a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a
valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché
alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica
dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato
10 alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle
attività di cui sopra sono trasmesse al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle
acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità
alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del
presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con
apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e sono aggiornati ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva di cui al comma
1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni
già acquisite.
ART. 119 (principio del recupero dei costi relativi ai servizi
idrici)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui
al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto,
le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero
dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e
relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi
economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza
del presente decreto e, in particolare, secondo il principio
"chi inquina paga".
2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare
politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare
adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo
efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento
degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva
2000/60/CE nonché di cui agli articoli 7 e seguenti del presente
decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e
agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in
conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del
recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche
e climatiche della regione o delle regioni in questione. In
particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque
pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della
risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di
impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo,
contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base
dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121 sono riportate le
fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di
qualità di cui alla parte terza del presente decreto.
ART. 120 (rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici)
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e
la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino
idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità
alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con
quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione
stabiliti in conformità all'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto, nonché con quelli delle acque inserite nel
registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di
cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque
interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso
delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il
Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni
possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze,
accordi di programma con l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 1, le province,
le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e
gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere
definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di
interscambio delle informazioni.
ART. 121 (piani di tutela delle acque)
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico
piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati
nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate
nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente
decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto
delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di
indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità
d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui
devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le
priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le
regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali
misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque
e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le
verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie
alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene
in particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro
integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e
delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi
previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza
del presente decreto e le misure previste al fine di dare
attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti
il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di
tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano
agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante.
Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi
sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive
revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei
anni.
ART. 122 (informzione e consultazione pubblica)
1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le
parti interessate all'attuazione della parte terza del presente
decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le
regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle
informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del
Piano di tutela. Le regioni provvedono affinché, per il
territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di
appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali
osservazioni da parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione
del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che
devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del
periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari
per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico
di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo
cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le
regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la
presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al
comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani
di tutela.
ART. 123 (trasmissione delle informzioni e delle relzioni)
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le
regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli
aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio al fine del successivo inoltro alla
Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il
successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base
delle informazioni dettate, in materia di modalità di
trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi
idrici e sulla classificazione delle acque, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito
decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) l'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni
sei anni a partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto
all'articolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto e successivamente
con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela
o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio una relazione sui progressi realizzati
nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui
all'articolo 11.
CAPO II - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
ART. 124 (criteri generali)
1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da
cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano
ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque
reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in
comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle
attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo
al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme
restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività
suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in
caso di violazione delle disposizioni della parte terza del
presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi
in comune senza essersi costituiti in consorzio,
l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello
scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento
di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati
all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità
tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni
nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e
2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche
in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei
regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed
approvati dall'Autorità d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue
termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in
reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal
gestore del servizio idrico integrato ed in conformità
all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue
per il tempo necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di
autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità
d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura.
L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla
ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti
inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si
intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta
giorni, salvo revoca.
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal
momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve
essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere
provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino
all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo
è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti
sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve
essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di
cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di
scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad
autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata
una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui,
oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione
tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di
diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce
prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità
autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque
sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico,
alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente
interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni
tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le
operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in
conformità alle disposizioni della parte terza del presente
decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo
ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi,
accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico
previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico
del richiedente. L'autorità competente determina,
preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma
che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito,
quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima
Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione
definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario
dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia
trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui
derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o
quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente,
deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove
quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo
scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative
diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente,
la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo
recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente
necessari.
ART. 125 (domanda di autorizzazione gli scarichi di acque reflue
industriali)
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue
industriali deve essere corredata dall'indicazione delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del
volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del
ricettore, dalla individuazione del punto previsto per
effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del
sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad
esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di
misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla
indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo
produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di
depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori
limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti
dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la
domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento
industriale che comporta la produzione o la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella,
oppure la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità
di produzione dev'essere indicata con riferimento alla massima
capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore
lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni
lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo
produttivo.
ART. 126 (approvazione dei progetti degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane)
1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei
progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui
all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della
corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le
esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della
gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli
scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di
autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto
anche in caso di realizzazione per lotti funzionali.
ART. 127 (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove
applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta
il loro reimpiego risulti appropriato.
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre.
CAPO III - CONTROLLO DEGLI SCARICHI
ART. 128 (soggetti tenuti al controllo)
1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi
sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi
in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato
organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità
previste nella convenzione di gestione.
ART. 129
(accessi ed ispezioni)
1. L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare
le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari
all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione,
delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o
regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione
degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le
informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai
quali origina lo scarico.
ART. 130 (inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione
allo scarico)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatone di cui
al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di
inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico
l'autorità competente procede, secondo la gravità dell
'infrazione :
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione
per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso
di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo
per la salute pubblica e per l'ambiente.
ART. 131 (controllo degli scarichi di sostanze pericolose)
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può
prescrivere, a carico del titolare dello scarico,
l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché
le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei
relativi risultati, che devono rimanere a disposizione
dell'autorità competente al controllo per un periodo non
inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli
controlli.
ART. 132 (interventi sostitutivi)
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti
dalla parte terza del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio diffida la regione a
provvedere entro il termine massimo di centoottanta giorni
ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela
ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via
sostitutiva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con
oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un
commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle
regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.
TITOLO V - SANZIONI
CAPO I - SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 133 (sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di
emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite
stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o
quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo
107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se
l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti
nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al
consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici
posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si
applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila
euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti
pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere
detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila
euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad
edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da
seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori
delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico
senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109,
comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in
mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione
della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2,
chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170,
comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi
il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127,
comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
seimila euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila
euro chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre
prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del
progetto di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e
la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate
e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati
delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è
ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni
ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a
quindicimila euro.
ART. 134 (sanzioni in materia di aree di salvaguardia)
1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e
destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui
all'articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
ART. 135 (competenza e giurisdizione)
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la
provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la
violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo
133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve
le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche
autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento
degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo
forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza
e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto,
Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento
delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto
quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di
pericolo per l'ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti
agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte
terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n.
89.
ART. 136 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
previste dalla parte terza del presente decreto sono versate
all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle
unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e
di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni
provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli
interventi di prevenzione e di risanamento.
CAPO II - SANZIONI PENALI
ART. 137 (sanzioni penali)
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque
reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione
sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi
a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila
euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli
scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre
anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5,
effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità
competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4,
è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e
la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di
conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131
è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o,
nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5
alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti
più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome
o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1,
in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito
con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a
trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati
per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo
Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e
l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore
di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che
nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti
dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o
non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110,
comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno
o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta
di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se
si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai
fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, è punito con la pena
dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di
interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55
e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni
ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di
cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4,
ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli
articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a
norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il
raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle
acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi
ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due
anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto
il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e
ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da
essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e
biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità
competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché
di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole
aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei
casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al
divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a
norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro
millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un
anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui
l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
ART. 138 (ulteriori provvedimenti sanzionatori per l'attività'
di molluschicoltura)
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro
della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, nonché la regione e la provincia autonoma
competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato,
possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente
dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare
dell'attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di
condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre
disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli
impianti.
ART. 139
(obblighi del condnnato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte
terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può essere subordinato
al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
ART. 140
(circostanza ttenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o
dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le
sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo
sono diminuite dalla metà a due terzi.
SEZIONE III - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
ART. 141 (ambito di applicazione)
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è
la disciplina della gestione delle risorse idriche e del
servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela
dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico
integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni,
province e città metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque
reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza,
efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e
comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli
usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio
idrico integrato.
ART. 142 (competenze)
1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme
costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate
dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse
spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente
determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al
comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo
del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui
all'articolo 148, comma 1, svol gono le funzioni di
organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della
forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe
all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo,
secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.
ART. 143
(proprietà delle infrastrutture)
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e
le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al
punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai
sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono
inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui
al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del
codice civile.
ART. 144 (tutela e uso delle risorse idriche)
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non
estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed
utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è
effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di
favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura,
la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi
geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti
nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione
che non ne pregiudichino la qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle
competenze costituzionalmente determinato.
ART. 145 (equilibrio del bilancio idrico)
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare
l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o
attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i
diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui
all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni,
l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di
competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica
in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi
o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio,
le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di
deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non
danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
ART. 146 (risparmio idrico)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei
principi della legislazione statale, adottano norme e misure
volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in
particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di
ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti
di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni,
l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione
delle condotte di materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di
adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e
tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori
industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza
accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione,
ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in
pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni
singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le
attività produttive e del settore terziario esercitate nel
contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e
tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali,
sistemi di coattamente differenziati per le acque piovane e per
le acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure
di protezione e gestione atte a garantire un processo di
ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto
urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie
disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere
possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili.
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla
previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per
ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti
duali, ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle
acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), adotta un
regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base
ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori
dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità d'ambito
competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti
metodi.
TITOLO II - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ART. 147 (organizzazione territorile del servizio idrico
integrato)
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti
territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 3.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio
idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto,
in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché
della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di
destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei
centri abitati interessati;
b) unicità della gestione e, comunque, superamento della
frammentazione verticale delle gestioni;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base
di parametri fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme
integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti
civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la
funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto
dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni.
ART. 148 (utorità d'ambito territorile ottimle)
1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità
giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito
l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di
gestiore delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione
delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le
forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti
nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi
costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è
demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della
gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e
loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito
albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro
quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa
dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico
agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in
base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi
all'Autorità d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità
d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1,
l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è
facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che
la gestione del servizio idrico sia operata direttamente
dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a
capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune.
Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito
esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con
apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità
d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e
modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse
dall'Autorità d'ambito medesima.
ART. 149 (piano d'ambito)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla
predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano
d'ambito è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate
dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da
affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone
lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare,
compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già
esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli
minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva
domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato
all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare,
indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di
realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato
patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario,
prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione
e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a
fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei
proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.
Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
della gestione, anche in relazione agli investimenti
programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura
operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio
all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla
delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare
all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal
ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni,
dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma
degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza
degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di
servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano
finanziario, con particolare riferimento alla capacità
dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico
finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti
programmati.
ART. 150 (scelta della forma di gestione e procedure di
affidmento)
1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del
principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera
la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma
5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27.
2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico
integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle
disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui
all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 27, secondo modalità e termini stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel
rispetto delle competenze regionali in materia.
3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate
esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali
compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano
obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione
del comma 5, lettera e), dell'articolo 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 27, o a società solo parzialmente
partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5,
lettera b), dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 27, purché il socio privato sia stato scelto, prima
dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui
al comma 2.
4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio
idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali
ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto
previsto dall'articolo 148, comma 5.
ART. 151 (rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del
servizio idrico integrato)
1. I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio
idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte
dall'Autorità d'ambito.
2. A tal fine, le regioni e le province autonome adottano
convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono
prevedere in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta
anni;
c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione
degli impianti;
e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe
determinate dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento
annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli
atti d'indirizzo vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma
degli interventi;
h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio
e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal
fine, come previsto dall'articolo 15;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per
l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo
integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre
durante tutto il periodo di affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità
d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano
prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché
l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle
irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità
medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento,
delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio
idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato
di conservazione;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e
assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
3. Sulla base della convenzione di cui al comma 2, l'Autorità
d'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo
disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione
o la provincia autonoma non abbiano provveduto all'adozione
delle convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al comma 2,
l'Autorità predispone lo schema sulla base della normativa
vigente. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in
conformità alle previsioni di cui al comma 2.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono
essere anche definiti, sulla base del programma degli
interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il
programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da
parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia
deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni
di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da
coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione
entro i termini stabiliti dalla convenzione.
7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso
dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici,
oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non
estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato,
nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione
del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio
medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari
sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di
conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di
aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci
per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
ART. 152 (poteri di controllo e sostitutivi)
1. L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle
infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che
derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la
risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento
dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene
tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del
gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle
disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando
l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti
penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di
revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad
esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque
ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e
sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante
nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non
adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri
sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel
termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad
acta".
4. L'Autorità d'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio ed all'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei
controlli della gestione.
ART. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico
integrato)
1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai
sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso
gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del
servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri
nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo
disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al
servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi
all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli
eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in
conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che
subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene
conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire
l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
ART. 154 (tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia,
nonché di una quota parte dei costi di funzionamento
dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il
principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi
inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico
integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su
proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi
ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga",
definisce con decreto le componenti di costo per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i
vari settori di impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la
determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di
concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei
costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì
riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui
un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle
del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora,
restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche
qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha
cadenza triennale.
4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano
finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera e),
determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto
della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche
mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni
per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di
determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito.
Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono
ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie,
per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende
artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene
conto degli investimenti prò capite per residente effettuati dai
comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione
del servizio idrico integrato.
ART. 155 (tariffa del servizio di fognatura e depurazione)
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura
e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui
manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi,
risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi
dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità
d'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per
l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed
agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La
tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di
collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi
abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità
d'ambito.
2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi
idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni
già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si
trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi
derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente
alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al
servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati
dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta
al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al
presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato
in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al
presente articolo è determinata sulla base della qualità e della
quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio
"chi inquina paga". E' fatta salva la possibilità di determinare
una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono
direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica
fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano
ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità d'ambito.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già
usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali
è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di
acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando
alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di
acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie
impiegate.
ART. 156 (riscossione della tariffa)
1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico
integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente,
per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la
relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di
acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i
diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla
riscossione.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della
regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il
riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere
effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n 02, mediante convenzione
con l'Agenzia delle entrate.
ART. 157 (opere di adeguamento del servizio idrico)
1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere
necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in
relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi
edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità
con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di
convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al
quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in
concessione.
ART. 158 (opere e interventi per il trasferimento di cqua)
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche,
laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i
comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le
Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono
accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27,
salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144
del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza,
assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta
di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche
in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o
da soggetti privati interessati, fissando un termine per
definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo
delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo
stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere
entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al
presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La
loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica,
possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante
quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria,
previa deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di
rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio esperisce le procedure per la concessione d'uso
delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa
convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità
per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché
l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.
TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
ART. 159 (1)
[(Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti)
1. Alla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 3, assume la
denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, di seguito denominata "Autorità", con il compito di
assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico
e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti
terza e quarta del presente decreto.
2. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato
esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni
denominate "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e
"Sezione per la vigilanza sui rifiuti"; ciascuna sezione è
composta dal presidente dell'Autorità, dal coordinatore di
sezione e da cinque componenti per la "Sezione per la vigilanza
sulle risorse idriche" e da sei componenti per la "Sezione per
la vigilanza sui rifiuti". Il comitato esecutivo è composto dal
presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione. Il
consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e dal
presidente, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il
presidente dell'Autorità e quattro componenti del consiglio, dei
quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, due su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, due su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
uno su proposta del Ministro delle attività produttive
relativamente alla "Sezione per la vigilanza sui rifiuti",
quattro su designazione della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Le proposte sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Il Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante,
presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle
quali esso si articola. Il comitato esecutivo è l'organo
deliberante dell'Autorità e provvede ad assumere le relative
decisioni sulla base dell'istruttoria e delle proposte formulate
dal consiglio o dalle sue sezioni.
4. L'organizzazione e il funzionamento, anche contabile,
dell'Autorità sono disciplinati, in conformità alle disposizioni
di cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un
regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità ed emanato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il
procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di
alta e riconosciuta competenza nel settore, durano in carica
sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza
essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente,
alcuna attività professionale o di consulenza attinente al
settore di competenza dell'Autorità; essi non possono essere
dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi
o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi
diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di
competenza della Autorità. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico o, se professori universitari, in aspettativa,
senza assegni, per l'intera durata del mandato. Per almeno due
anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità
non possono intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le
imprese operanti nel settore di competenza.
6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio
dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di
cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge 15 dicembre
2004, n. 308, il Presidente ed i componenti del Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche rimangono in carica
fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed
assumono rispettivamente le funzioni di Presidente dell'Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e di componenti
della "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche", tra i
quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
nomina il coordinatore. Analogamente, il Presidente ed i
componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rimangono in carica
fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed
assumono rispettivamente le funzioni di coordinatore e di
componenti della "Sezione per la vigilanza sui rifiuti".
7. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica, composta da
esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità.
Per essi valgono le incompatibilità di cui al comma 5 con le
relative conseguenze previste. L'Autorità può richiedere ad
altre amministrazioni pubbliche di avvalersi di loro prestazioni
per funzioni di ispezione e di verifica. La dotazione organica
della segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente, e le
spese di funzionamento sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica.
8. I componenti dell'Autorità e della segreteria tecnica,
nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono
tenuti al segreto d'ufficio. Si applicano le norme in materia di
pubblicità, partecipazione e accesso.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai
membri dell'Autorità e ai componenti della segreteria tecnica.
10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono
soggetti al controllo della Corte dei conti ed alle forme di
pubblicità indicate nel regolamento di cui al comma ; della loro
pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
11. L'Autorità definisce annualmente e con proiezione triennale
i programmi di attività e le iniziative che intende porre in
essere per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ed
a garanzia degli interessi degli utenti, dandone comunicazione
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
12. L'Autorità è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello
Stato.]
(1) Articolo abrogato dal Decreto legislativo 8 novembre 2006,
n. 284.
ART. 160 (1)
[(compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza)
1. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma
1 dell'articolo 159, l'Autorità vigila sulle risorse idriche e
sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina vigente a
tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando
i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.
2. L'Autorità in particolare:
a) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della
concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento
dei servizi;
b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila
sull'integrità delle reti e degli impianti;
c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;
d) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei
settori e dei rispettivi servizi, avvalendosi dell'Osservatorio
di cui all'articolo 11;
e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e
delle convenzioni in base all'andamento del mercato e laddove
siano resi necessari dalle esigenze degli utenti o dalle
finalità di tutela e salvaguardia dell'ambiente;
f) specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi
da prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che disciplinano la
materia;
g) controlla che i gestori adottino una carta di servizio
pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne
verifica il rispetto;
h) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro
gli atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti
in essere in violazione delle norme di cui alle parti terza e
quarta del presente decreto; esercita l'azione in sede civile
avverso gli stessi comportamenti, richiedendo anche il
risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente;
denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in
sede penale delle norme di cui alle parti terza e quarta del
presente decreto; sollecita l'esercizio dell'azione di
responsabilità per i danni erariali derivanti dalla violazione
delle norme medesime;
i) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta
applicazione;
l) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo
stato e all'uso delle risorse idriche, all'andamento dei servizi
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché all'utilizzo dei
medesimi nella produzione di energia;
m) definisce, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e con la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, i programmi di attività e le iniziative da
porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche
mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia
eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome
competenti;
n) esercita le funzioni già di competenza dell'Osservatorio
nazionale sui rifiuti istituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
o) può svolgere attività di consultazione nelle materie di
propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle
pubbliche amministrazioni, previa adozione di apposito decreto
da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, per la disciplina delle modalità, anche contabili, e
delle tariffe relative a tali attività.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità:
a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti
nei settori idrico e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e
privati tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui alle
parti terza e quarta del presente decreto; esercita poteri di
acquisizione, accesso ed ispezione alle documentazioni in
conformità ad apposito regolamento emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino a trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato
motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti ai sensi della lettera a) o
intralciano l'accesso o le ispezioni; irroga la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a sessantamila
euro ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono irrogate nel
caso di violazione degli obblighi di informazione
all'Osservatorio di cui all'articolo 11;
c) comunica, alle autorità competenti ad adottare i relativi
provvedimenti, le violazioni, da parte dei gestori, delle
Autorità d'ambito e dei consorzi di bonifica e di irrigazione,
dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e
quarta del presente decreto, in particolare quelle lesive della
concorrenza, della tutela dell'ambiente, dei diritti degli
utenti e dei legittimi usi delle acque; adotta i necessari
provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori,
assicurando tuttavia la continuità dei servizi;
d) può intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni
o inadempimenti delle Autorità d'ambito.
4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dell'Autorità
spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva e alla
competenza del TAR del Lazio.
(1) Articolo abrogato dal Decreto legislativo 8 novembre 2006,
n. 284.
ART. 161 (osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti)
1. L'Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale
di un Osservatorio sui settori di propria competenza.
L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e
restituzione di dati statistici e conoscitivi formando una banca
dati connessa con i sistemi informativi del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità
di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel
settore. In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora
dati inerenti:
a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento
dei servizi, nonché dei soggetti gestori relativamente ai dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per
l'esercizio dei servizi;
c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di
controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) ai livelli di qualità dei servizi erogati;
e) alle tariffe applicate;
f) ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti
e lo sviluppo dei servizi.
2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei
rifiuti trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e
le informazioni di cui al comma 1 e comunque tutti i dati che
l'Osservatorio richieda loro in qualsiasi momento.
3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su
richiesta dell'Autorità, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:
a) definire indici di produttività per la valutazione della
economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi
ottimali dei servizi;
c) definire parametri di valutazione per il controllo delle
politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi
decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro
adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in
materia dai competenti organi statali;
d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità
funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni
normative vigenti in materia;
e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie
innovative;
f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di
investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla
politica tariffaria;
g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.
4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per
via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate
secondo deliberazione dell'Autorità e nel rispetto delle
disposizioni generali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono
determinate, nel rispetto del principio dell'invarianza degli
oneri a carico della finanza pubblica, la dotazione organica
dell'Osservatorio, cui è preposto un dirigente, e le spese di
funzionamento. Per l'espletamento dei propri compiti,
l'Osservatorio, su indicazione dell'Autorità, può avvalersi
della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni
con enti pubblici di ricerca e con società specializzate.
ART. 162 (partecipazione, garanzi e informazione degli utenti)
1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura
l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la
diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei
cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti
nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle
tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla
quantità e qualità delle acque fornite e trattate.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le
regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive
competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti
opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole
derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la
perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti
curano la pubblicazione delle domande di concessione,
contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle
forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno
un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi
transnazionali e di confine.
3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti,
studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al
comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle
amministrazioni pubbliche.
ART. 163 (gestione delle aree di salvaguardia)
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del
servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo
Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le
università agrarie titolari di demani collettivi, per la
gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel
perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione
della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico
esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle
aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un
ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità
montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio
ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai
fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
ART. 164 (disciplina delle acque nelle aree protette)
1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e
regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità
di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee
necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono
essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque
superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per
effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 3, nonché
le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente
gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree
protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite
all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità
competente la modifica delle quantità di rilascio qualora
riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi
d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo
alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione.
ART. 165 (controlli)
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per
il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore
di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo
territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di
qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di
distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero
stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di
servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le
funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi
nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle
degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da
fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare
annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il
quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità
previste dalla normativa per la tutela delle acque
dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, si applicano al responsabile della
gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la
comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia
tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità
dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non
idonea.
TITOLO IV - USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
ART. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica)
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro
competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a
prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in
agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri
impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa
domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle
opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque
fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino
la restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia
idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.
L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria
determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende
accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati ai pagamento
dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti,
applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al
secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i
soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati
dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio
decreto 8 maggio 1904, n. 38.
3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità
delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del
presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di
bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque
irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e
compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di
qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal
consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.
4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio
interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente
alle modalità di versamento.
ART. 167 (Usi agricoli delle acque)
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di
risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione
delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il
consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa
l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
102.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si
proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione
competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di
derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o
concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei
relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di
edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e
sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi
domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione,
purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui
all'articolo 145 del presente decreto.
ART. 168 (Utilizzazione delle acque destinate ad uso
idroelettrico)
1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del
presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli
indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di
bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina,
senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi
da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la
corrispondente riduzione del canone di concessione:
a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata
conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche
costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e
della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
ART. 169 (Piani, studi e ricerche)
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle
Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza
nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente
decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per
territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse
affidati.
SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 170 (norme transitorie)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, limitatamente alle
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino
alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente
decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed
approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio
1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge
12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 dicembre 2000, n. 35, i riferimenti in esso contenuti
all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 27,
devono intendersi riferiti all'articolo del presente decreto; i
riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183, devono intendersi
riferiti alla sezione prima della parte terza del presente
decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici
di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e
della revisione della relativa disciplina legislativa con un
decreto legislativo correttivo, le autorita' di bacino di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data
di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca
la relativa disciplina. (1)
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente
decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 95, commi
4 e 5, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 28 luglio
2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 99, comma
1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 12 giugno
2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 104,
comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio 1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 112,
comma 2, si applica il decreto ministeriale luglio 2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 114,
comma 4, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 30
giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 118,
comma 2, continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 18
settembre 2002 e il decreto ministeriale 19 agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 123,
comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19
agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 146,
comma 3, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 8
gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 150,
comma 2, all'affidamento della concessione di gestione del
servizio idrico integrato nonché all'affidamento a società miste
continuano ad applicarsi il decreto ministeriale 22 novembre
2001, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio del dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154,
comma 2, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 1°
agosto 199.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di
recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) direttiva 76/44/CEE concernente l'inquinamento provocato da
certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla
vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla
frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle
acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose;
g) direttiva 82/ 17/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi
di qualità per gli scarichi di mercurio del settore
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi
di qualità per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/ 15/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi
di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori
diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di
qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell'Allegato 11
della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della
direttiva 7/44/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva
86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di
qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che
figurano nell'elenco 1 della direttiva 7/44/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane;
p) direttiva 91/67 /CEE relativa alla protezione delle acque da
inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva
91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'Allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni,
i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle
adottate ai sensi dell'articolo 101, comma 2, contenute nella
legislazione regionale attuativa della parte terza del presente
decreto e nei piani di tutela di cui all'articolo 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24
aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di attuazione
della direttiva 9/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui
all'articolo 112, le attività di utilizzazione agronomica sono
effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico
della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al
quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni
statali di finanziamento è riservata alle attività di
monitoraggio e studio destinati all'attuazione della parte terza
del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in
attuazione della parte terza del presente decreto, restano
validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in
attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo
175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
della Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22, comma ,
della legge 5 gennaio 1994, n. 3.
13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad
unmilioneduecentoquarantamila euro, aggiornato annualmente in
relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale
imballaggi di cui all'articolo 224 con un contributo di pari
importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal
Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta
giorni di cui all'articolo 112, comma 2, decorre dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
(1) Comma inserito dal Decreto legislativo 8 novembre 2006, n.
284.
ART. 171 (canoni per le utenze di acqua pubblica)
1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio
idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui
all'articolo 9, comma , ricadenti nel territorio di tale
regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1
gennaio 2002, i seguenti canoni annui:
a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00
euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua
sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con
derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata,
0,40 euro;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano,
1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale,
12.00,00 euro, minimo 1.750,00 euro. II canone è ridotto del
cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle
acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce
le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative
di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1990, n.
151, non si applicano per l'uso industriale;
e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura,
l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a
verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le
concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro,
minimo 100,00 euro;
g) per ogni modulo dì acqua assentita ad uso igienico ed
assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi
igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad
impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la
concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di
autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non
previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.
2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere
inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a
1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.
ART. 172 (gestioni esistenti)
1. Le Autorità d'ambito che alla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto abbiano già provveduto alla
redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di
gestione ed avviato la procedure di affidamento, sono tenute,
nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare i predetti
provvedimenti.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis
dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 27,
l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto
della parte terza del presente decreto, entro i sessanta giorni
antecedenti tale scadenza.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di
cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, la regione, entro
trenta giorni, esercita, dandone comunicazione al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri
sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui spese
sono a carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta
giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei
singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario
regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, i poteri
sostitutivi preordinati al completamento della procedura di
affidamento.
4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorità d'ambito
ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, la
regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere
entro il termine di trenta giorni e dandone comunicazione
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i
poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta", le cui
spese sono a carico dell'ente inadempiente.
5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle
gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli impianti
delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente
all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità
previsti dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti
dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di
cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti
pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31
dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore
del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale
nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori
serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni,
le province e gli enti interessati.
ART. 173 (Personale)
1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 3, il
personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto
mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle
amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o
consortili e alle imprese private, anche cooperative, che
operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma
restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio
diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico
integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali,
collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di
dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o
consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore
del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 15,
la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui
all'articolo 2112 del codice civile.
ART. 174 (disposizioni di attuazione e di esecuzione)
1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di nuove disposizioni attuative della
sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 14 marzo 1994.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali,
predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza
ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di
depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE,
attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli
ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a
carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione
della citata direttiva.
ART. 175 (abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie
o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:
a) l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
b) la legge 10 maggio 197, n. 319;
c) la legge 8 ottobre 197, n. 90, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 197, n. 544;
d) la legge 24 dicembre 1979, n. 50;
e) la legge 5 marzo 1982, n. 2, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.
515;
g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 17;
h) gli articoli 5, e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre
1985, n. 7;
i) gli articoli 4, 5, e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 23;
l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio
1990, n. 1;
n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131 ;
q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
t) l'articolo 2, comma 1, della legge dicembre 1993, n. 502, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre
1993, n. 408;
u) la legge 5 gennaio 1994, n. 3, ad esclusione dell'articolo
22, comma ;
v) l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 199, n. 42, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
199, n. 552;
z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
aa) l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 27;
bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come
modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
cc) l'articolo I-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n.
35.
ART. 176 (Norma finale)
1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto
che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province
autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di
opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI
INQUINATI
TITOLO I GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 177 (campo di applicazione)
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione
delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi,
sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di
imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche,
sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui
rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e
sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni
specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di
cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione
di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi
ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente
decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello
stesso.
ART. 178 (Finalità)
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse ed è disciplinata
dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione
dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificità dei rifiuti
pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo
per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo,
nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e
nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei
principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con
particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina
paga". A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta
del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di
rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in
conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di
programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti
pubblici o privati.
5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto
unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la
redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i
sistemi di certificazione attinenti direttamente o
indirettamente le materie ambientali, con particolare
riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con
le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel
rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell'informazione, previste dalle direttive
comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare
riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
ART. 179 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle
rispettive competenze, iniziative dirette a favorire
prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione
e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più
razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di
prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire
il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il
loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei
rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di
sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne
il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritariedi cui al comma 1, le
pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al
recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o
ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie,
nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.
ART. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le
iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei
prodotti, azioni di
informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di
sistemi di
qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai
fini della
corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
sull'ambiente
durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino
le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione
di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o
protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti
migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità
e della pericolosità dei rifiuti;
d) l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
e degli altri
decreti di recepimento della direttiva 9/61/CE in materia di
prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento.
ART. 181 (Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche
amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento
finale dei rifiuti attraverso:
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima
secondaria dai
rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni
di appalto
che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti
al fine di
favorire il mercato di tali materiali;
d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo,
di reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di
recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i
produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti,
ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative
utili.
3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli
produttivi al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei
rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali
sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previste
dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 4.
Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,
dell'economia e delle finanze e della salute.
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e
contratti di programma con i soggetti economici interessati o
con le associazioni di categoria rappresentative dei settori
interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il
riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché
l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di
prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri
previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di
recepimento, detti accordi e contratti di programma attuano le
disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto,
oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con
l'eventuale ricorso a strumenti economici.
5. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 4 sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione
dei soggetti interessati, in conformità alla comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
delle regioni, Com (2002) 412 definitivo del 17 luglio 2002, in
base alla quale la Commissione potrà anche utilizzarli
nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come
incoraggiamento o riconoscimento degli accordi medesimi, o
corego lamentazione, intesa come proposizione al legislatore di
utilizzare gli accordi, quando opportuno.
6. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere
materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono
garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.
11. Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi
alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209
e 210 del presente decreto.
7. Nel rispetto di quanto previsto ai commi 4, 5 e del presente
articolo, i soggetti economici interessati o le associazioni di
categoria rappresentative dei settori interessati, anche con
riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono
stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive e sentito il parere del Consiglio economico e sociale
per le politiche ambientali (CESPA), appositi accordi di
programma ai sensi del comma 4 e dell'articolo 206 per definire
i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di
materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli
accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per
la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei
rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il
mercato telematico, con particolare riferimento a quello del
recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli
delle caratteristiche e i relativi metodi di prova; i medesimi
accordi fissano altresì le caratteristiche delle materie prime
secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le
modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino
all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
8. La proposta di accordo di programma, con indicazione anche
delle modalità usate per il trasporto e per l'impiego delle
materie prime secondarie, o la domanda di adesione ad un accordo
già in vigore deve essere presentata al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, che si avvale per l'istruttoria del
Comitato nazionale dell'Albo di cui all'articolo 212 e
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), che si avvale delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA). Sulla proposta di accordo è
acquisito altresì il parere dell'Autorità di cui all'articolo
207.
9. Gli accordi di cui al comma 7 devono contenere inoltre, per
ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e
le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di
recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione, nel
rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 178, comma 2.
10. I soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente
articolo sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire
presso l'Albo di cui all'articolo 212, a seguito di semplice
richiesta scritta, e senza essere sottoposti alle garanzie
finanziarie di cui ai commi 7 e 9 del citato articolo 212.
11. Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati,
ai fini della loro efficacia, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attività produttive e con il Ministro della
salute, e sono successivamente pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. Tali accordi sono aperti all'adesione di tutti i
soggetti interessati.
12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica
fino al completamento delle operazioni di recupero, che si
realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché
le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere
usati in un processo industriale o commercializzati come materia
prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a
condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso,
o non abbia l'obbligo, di disfarsene.
13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si
applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza
necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le
caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili
o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a
meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia
l'obbligo, di disfarsene.
14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime
secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla
normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano
deciso, o abbiano l'obbligo, di disfarsene.
ART. 182 (Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei
rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità,
della impossibilità tecnica ed economica di esperire le
operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la
predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche
sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del
pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa
accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il
più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la
prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una
rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del
rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti
urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti
appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al
fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto
del contesto geografico o della necessità di impianti
specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un
alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la
gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il
relativo processo di combustione è accompagnato da recupero
energetico con una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base
annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo
conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a
livello comunitario.
5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi
eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli
aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di
raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto
di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è
sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale
al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero,
privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di
recupero.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato
dall'articolo 107, comma 3.
7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono
disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 3, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
8. È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile
ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione
residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di
depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli
impianti da parte dell'ente gestore.
ART. 183 (Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve
le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali,
si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del
presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti
cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni
che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li
detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la
chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri
di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
al momento della raccolta o, per la frazione organica umida,
anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti
di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a
condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano
effettivamente destinati al recupero.
g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal
circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le
operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del
presente decreto;
h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso
trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la
cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni
previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività
di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto
D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto,
nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di
messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato
C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per
milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in
quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di
recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità
alternative, a
scelta del produttore:
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il
quantitativo di
rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito
temporaneo
non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in
stabilimenti
localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata
massima di
un anno, indipendentemente dalle quantità;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati
alle operazioni
di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità
alternative, a
scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in
deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il
quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il
deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di
durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur
non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono
in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa
e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono
soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia
obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in
particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa
che li produce o commercializzati a condizioni economicamente
favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o
per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni
preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo
fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi
operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità,
ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà
che esso già possiede, e che si rende necessaria per il
successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.
L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non
eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti
alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto
le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal
processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro
di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro,
depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree
industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di
bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un
impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la
rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme
tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la
destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a
tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o
detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene
l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve
comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative
rispetto a quelle delle normali attività produttive;
o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore
di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o
trattamento dei rifiuti urbani;
p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso
tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o
selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante
contenuto energetico;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e
successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità
normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un
potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e
controllare:
1) il rischio ambientale e sanitario;
2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale
putrescibile e il contenuto di umidità;
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini
della
combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il
combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI
9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di
qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite
norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in
particolare, a definirne i gradi di qualità;
u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e
metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di
recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef,
Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali,
individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attività produttive, non avente natura
regolamentare;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o
provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la
raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime
caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1).
I fornitori e produttori di materia prima secondaria per
attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano
domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai
sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
numero 1 ) ;
v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei
rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti
inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in
possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole
parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere
l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve
essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e
bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella
categoria delle opere generali di bonifica e protezione
ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34;
z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento
atmosferico;
aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta
all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e
con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per
la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da
ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi
dell'ambiente;
ce) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività
volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa
l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla
lettera d);
dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti
su strada.
ART. 184 (Classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente
decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in
rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché
gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui
alle lettere b), e) ed
e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo
186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 185, comma fletterai);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
1) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei
rifiuti solidi urbani.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive
si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE
ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di
cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio
2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte
quarta del presente decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati
espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di
cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla
base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
ART. 185 (Limiti al campo di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta
del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);
b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da
acque reflue;
c) i rifiuti radioattivi;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento,
dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle
cave;
e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed
altre sostanze
naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in
particolare i
materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche
sotto forma di
fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti
vegetali
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei
fondi rustici,
anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali
agricoli che
riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei
materiali di
partenza;
f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di
qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel
circuito distributivo di somministrazione, destinati alle
strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge
14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
g) i materiali esplosivi in disuso;
h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti
provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale
come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso
produttivo;
l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed
alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità
competenti;
m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza
nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa,
nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei
siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono
disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei
principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del
presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio
nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti
costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette
alle autorizzazioni e nulla osta previsti dal la parte quarta
del presente decreto;
n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto
ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il
provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 197, n. 107, recante il
regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli
organismi dell'esercito, della marina e dell'areonautica.
2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre
2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di
origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce
disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di
applicazione ivi indicato.
ART. 186 (terre e rocce da scavo)
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui
della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo
per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non
costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di
applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel
caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo
produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di
escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza
trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel
progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero,
qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato
dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia
espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e
delle province autonome per la protezione dell'ambiente,
sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti
una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.
2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è
sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono
unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al
comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che
tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti.
3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere
verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di
produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in
caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi
accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini
della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di
cui all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente
decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i
valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato
1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente
25 ottobre 1999, n. 471.
4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di
inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante
attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1,
da ripetersi ogni qual volta si verifichino variazioni del
processo di produzione che origina tali materiali.
5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche
la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di
produzione industriale, nonché il riempimento delle cave
coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi
titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente,
qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo
progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale,
parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i
limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata
secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del
territorio interessato.
6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a
differenti cicli di produzione industriale, le autorità
amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza
e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante
l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione
all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è
tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica
destinazione.
7. Ai fini del parere delle A genzie regionali e delle province
autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5,
per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto
ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1
a è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori
ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non
sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo
avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo
avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente
articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia
espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la
concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti
con riferimento anche al sito di destinazione.
8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del
materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di
deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del
materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere
integrata con quanto previsto ai commi e 7. Il riutilizzo dovrà
avvenire entro sei mesi dall'awenuto deposito, salvo proroga su
istanza motivata dell'interessato.
9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine
perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via
sostitutiva la regione su istanza dell'interessato.
10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i
rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali
da cava.
ART. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi
di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di
rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208,
209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui
all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in
particolare di quelle di cui all'articolo 25, comma 5, chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a
proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia
tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le
condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.
ART. 188 (oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico
del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di
smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore
dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i
propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni
vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali
sia stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi
per distanze
superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le
venticinque
tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste
dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o
smaltimento dei rifiuti
è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il
detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare
comunicazione alla provincia della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale
termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata
alla regione.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito
preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15
dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la
responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto
smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al
formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano
ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal
titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai
punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità
di attuazione sono definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche
determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario
dei rifiuti.
ART. 189 (catasto dei rifiuti)
1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato
in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e
in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di
Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle
province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali
Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. Le norme
di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e
costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione
delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la
nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui
alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta
e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i
consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari
tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei
rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale
obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi
conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio e previa apposita convenzione, la
comunicazione è effettuata dal gestore del servizio
limitatamente alla quantità conferita.
5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano
annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno
precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti
pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità
dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i
proventi della
tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai
consorzi finalizzati
al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei
rifiuti.
6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome
del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono
all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla
Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L' Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora
i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti
prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché
gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne
assicura la pubblicità.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.
ART. 190 (Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo
di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative
dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale
al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di
cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui
devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del
trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della
transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento,
entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che
svolgono attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione
specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché
presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta
e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli
intermediari. I registri integrati con i formulari di cui
all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione,
ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere
conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività
devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le
dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate
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