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LEGGE 21 febbraio 2006, n.102
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti
stradali.
(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285)
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel
caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo
nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444
e seguenti del codice di procedura penale".
Art. 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo
e di lesioni colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e'
sostituito dal seguente:
"Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della
reclusione da due a cinque anni".
2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e'
sostituito dal seguente:
"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per
le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o
della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni
gravissime e' della reclusione da uno a tre anni".
Art. 3.
(Disposizioni processuali)
1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o
lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le
norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del
codice di procedura civile.
Art. 4.
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la
fissazione della data del giudizio)
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
"2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589,
secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga
di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una
volta".
2. All'articolo 416 del codice di procedura penale e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589,
secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a
giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro
trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589,
secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3
non puo' essere superiore a sessanta giorni".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura
penale sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di
citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni
dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di
comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre
novanta giorni dalla emissione del decreto".
Art. 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)
1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di
bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su
richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un
sommario accertamento risultino gravi elementi di
responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza
immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di
una o piu' delle parti civilmente responsabili, di una
provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il
50 per cento della presumibile entita' del risarcimento che
sara' liquidato con sentenza".
Art. 6.
(Obblighi del condannato)
1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciare
sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto
colposo commesso con violazione delle norme del presente codice,
il giudice puo' disporre altresi' la sanzione amministrativa
accessoria del lavoro di pubblica utilita' consistente nella
prestazione di attivita' non retribuita in favore della
collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un
mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di
pubblica utilita' non puo' essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita'
sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio
decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui
risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di
sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato
lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore
settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque
oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento
di reati). - 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al
presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica
con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative
pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel
caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo
nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444
e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva
reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni
a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima
violazione.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 589 del codice penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la
morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu'
persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare
gli anni dodici.».
Si riporta il testo dell'art. 590 del codice penale cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad
altri per colpa una lesione personale e' punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei
mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e
duecentomila, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a
due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e
quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per
le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o
della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni
gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che
dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione
non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei
casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o
che abbiano determinato una malattia professionale.».
Note all'art. 3:
Il capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura
civile reca: «Delle controversie individuali di lavoro».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di procedura penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico ministero,
prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, per giusta
causa, la proroga del termine previsto dall'art. 405. La
richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e
l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico
ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini
ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro il
termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per
un tempo non superiore a sei mesi.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589,
secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga
di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una
volta.
3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del giudice,
con l'avviso della facolta' di presentare memorie entro cinque
giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle
indagini nonche' alla persona offesa dal reato che, nella
notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede
entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza
emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico
ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba
concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal
comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di
consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla
persona sottoposta alle indagini nonche', nella ipotesi prevista
dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si
svolge nelle forme previste dall'art. 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si
procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis
e nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali
casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico
ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il
giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a
proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il
giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia'
scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la
formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma
dell'art. 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della
richiesta di proroga e prima della comunicazione del
provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che,
nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla
data di scadenza del termine originariamente previsto per le
indagini.».
Si riporta il testo dell'art. 416 del codice di procedura penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico
ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata
dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e' preceduta
dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a
presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375,
comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia
chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine
di cui all'art. 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per
le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti
al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 589,
secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a
giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro
trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.».
Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di procedura penale
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto che
dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre
parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti
identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle
circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei
relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui
esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per
il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo
sara' giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che
l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo
certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno
dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio
deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 589,
secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3
non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche'
all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla
lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 424 almeno
venti giorni prima della data fissata per il giudizio.».
Si riporta il testo dell'art. 552 del codice di procedura penale
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il decreto di
citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre
parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti
identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle
circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei
relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonche'
del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con
l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato
in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un difensore
di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di
ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438
e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari
e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le
parti e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e
di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e
dell'ausiliario che lo assiste.
1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di
citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni
dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, la data di
comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre
novanta giorni dalla emissione del decreto.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo
certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno
dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma
1. Il decreto e' altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso
previsto dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3,
qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto
entro il termine di cui al comma 3 del medesimo art. 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo
difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della
data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza,
di cui deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a
quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico ministero
nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la
documentazione, gli atti e le cose indicati nell'art. 416, comma
2.».
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 521):
Presentato dall'on. Carboni ed altri il 6 giugno 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I e IX.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 23, 30 gennaio 2002; il 12 febbraio 2002; il 23 gennaio 2003;
il 13 febbraio 2003; il 14 ottobre 2003;
il 13 novembre 2003; il 2, 3 dicembre 2003; il 14 gennaio 2004;
l'11 febbraio 2004; l'11 marzo 2004; il 6 maggio 2004.
Esaminato in aula il 7 marzo 2005 ed approvato il 9 marzo 2005
in un Testo unificato con atti n. 866 (on.
Misuraca e Amato); n. 1857 (on. Lucidi); n. 4125 (on. Foti e
Butti).
Senato della Repubblica (atto n. 3337):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il
15 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª e
11ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente,
il 10 maggio 2005; il 14 giugno 2005; il 19, 27 luglio 2005; il
20 settembre 2005; l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 9 febbraio 2006.
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