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.DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n.150
Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva
91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli.
Modifiche al codice della strada.
(GU n. 87 del 13-4-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172,
126-bis e 169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva
91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del
1992
1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e' sostituito dal seguente:
Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei
veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo
47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di
statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile
con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso,
di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai
regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di
sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano
negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio
pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con
conducente, possono non essere assicurati al sedile con un
sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino
un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero
di eta' non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un
seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile
passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag
medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica
adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei
veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono
utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i
veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere
assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente
presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo
omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono
essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di
sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e' in movimento,
mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante
nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben
visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal
conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come
capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza
e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di
emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti
autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette
da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che
costituiscono controindicazione specifica all'uso dei
dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la
durata di validita', deve recare il simbolo previsto
nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita
su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle
cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che
circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di
attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al
comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in
soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di
cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il
minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se
presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla
sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia
incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne
altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di
ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a
2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche'
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla
relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992
1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172
commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi
10 e 11».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n.
285 del 1992
1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito
il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini
di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
anni sedici.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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