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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n.149
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva
2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.
(GU n. 86 del 12-4-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di
attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168,
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, con il quale il Governo e' stato delegato
ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la
procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni
necessarie, al fine di conformare le disposizioni contenute nel
predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attivita' produttive, della salute e per gli
affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209
del 2003», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1 e 3».
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
c) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal
detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al
trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al
concessionario o gestore dell'automercato o della succursale
della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo
destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del
presente decreto rilascia il relativo certificato di
rottamazione al detentore;»;
d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore
per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i
veicoli di interesse storico o collezionistico».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e' consegnato al concessionario» sono
sostituite dalle seguenti: «puo' essere consegnato al
concessionario»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la
consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di
rottamazione di cui al comma 6»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli
fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando,
direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva,
una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul
territorio nazionale.»;
d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui
al comma 15» sono soppresse;
e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in
carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile,
penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del
veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto
del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito
certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui
all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del
veicolo consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A.»;
f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati
identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello
stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore,
nonche', se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla
cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse;
g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro
sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro
di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al
detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.»
sono soppresse;
h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro
di raccolta del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel
caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il
veicolo»;
i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al
concessionario o al gestore della succursale della casa
costruttrice o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente»
sono soppresse;
l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche»
sono sostituite dalla seguente: «e»;
m) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene
esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero
del concessionario o del gestore della succursale della casa
costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico
del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta
giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed
emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario
o gestore o titolare restituisce il certificato di proprieta',
la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso puo'
essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della
copia del certificato di rottamazione.»;
n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.»
sono soppresse;
o) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi
6 e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle
responsabilita' penale, civile e amministrativa connesse alla
proprieta' e alla corretta gestione del veicolo stesso.»;
p) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente
fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle
riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e'
previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad
un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera u).».
Art. 4.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209
1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono
inserite le seguenti «di cui all'allegato II»;
b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo e' inserito il
seguente:
«Tale autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un
riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del
presente articolo.»;
c) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di
produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore
della succursale della casa costruttrice o l'automercato -
destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento,
e' consentito fino a un massimo di trenta giorni.».
Art. 5.
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209
1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal
veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme
sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni
atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la
gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei
componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili,
nonche', come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove
sostenibile dal punto di vista ambientale.»;
b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli
operatori economici garantiscono che:»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi
di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento
comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai
materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi
del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le
modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono
tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che
esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».
Art. 6.
Modifiche all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita'
di cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
Art. 7.
Modifiche all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle
seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati».
2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 la parola: «pertinenti» e' soppressa.
3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le
seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di
trattamento autorizzati».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il
comma 2 e' soppresso.
Art. 8.
Modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30
aprile».
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono
sostituite dalle seguenti: «relativi ai certificati di
rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai
concessionari, dai gestori delle succursali delle case
costruttrici o degli automercati».
3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
2003 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di
acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma
sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.».
Art. 9.
Modifiche all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse.
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)».
3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del
2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono
esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli
accordi stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla
Commissione europea;
d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune
misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali
accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato
raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le
autorita' competenti assumeranno tutte le misure per garantire
l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
Art. 10.
Modifiche all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione
di cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 5, commi 6 e 7».
Art. 11.
Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209
1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2003 alla fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo:
«Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui
all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale,
gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli
immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.».
2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo
il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, le parole: "la cessazione della
circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla
demolizione o" sono soppresse.».
Art. 12.
Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2.
e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il
punto 5) e' sostituito dal seguente:
«5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il
punto 2. e' sostituito dal seguente:
2.
a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in
peso, il 2% o meno 1° luglio 2005 (1)
b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in
peso, 1'1% o meno di piombo in peso 1° luglio 2008 (2)
3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la
data prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Storace, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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