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DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 117
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
(GU n. 180 del 4-8-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere
il crescente tasso di incidentalita' sulle strade, sia
individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il
regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino
maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonche'
ulteriori norme preordinate alla stessa finalita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia e della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal
seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro
2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti
che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica
altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il
tribunale in composizione monocratica.".
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito del seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente
A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i
primi tre anni dal rilascio non e' consentita la guida di
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non
si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona
invalida sia presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le
parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b),
del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di
guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni quattro.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594.".
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati,";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente
segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o
di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle
norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente
codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro
1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.
L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il
limitatore di velocita' di cui all'articolo 179 comporta, nei
veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore
non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento
del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al
comma 6-bis del citato articolo 179.";
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9,
la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della
patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una
ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa
accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
le parole:
=====================================================================
{Norma violata
| Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8
| 2
comma 9
| 10}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata
| Punti
=====================================================================
Art. 142, comma 8
| 5
commi 9 e 9-bis
| 10}.
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti
durante la guida
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai
seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia
un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
le parole:
=====================================================================
{Norma violata
| Punti
=====================================================================
Art. 173, comma 3
| 5}
sono sostituite dalle seguenti:
=====================================================================
{Norma violata
| Punti
=====================================================================
Art. 173, commi 3 e 3-bis
| 5}.
Art. 5.
Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o
sotto l'effetto di stupefacenti
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto
non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un
mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi
per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta
dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale
gratuita e continuativa presso strutture sanitarie
traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a
sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con
l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e
continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato
e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di
complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai
fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate
ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che
il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta
salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di
cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis
dell'articolo 187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in
occasione di un incidente stradale in cui il conducente e'
rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione
conseguono la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a
due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma
8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di
un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare,
dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita
medica di cui al comma 8.".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con
l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi.
La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con
l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e
continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi
ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del
ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo
223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un
incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate
ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che
il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta
salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4
e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui
al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati
motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di
alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale
possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito
degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a
dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in
quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e'
soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica ai sensi dell'articolo 119.".
Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di
incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e
delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: ", con particolare riferimento
all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di
sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con
qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre
forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di
vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono
esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali
apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi
per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2 comporta
la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta
giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto,
stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 7.
Norme di coordinamento
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono
sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche
alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore, purche' il procedimento penale non sia stato definito
con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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