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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n.151
Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con
la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso
supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed
integrazioni al codice della strada».
(G.U. n. 186 del 12-8-2003- Suppl. Ordinario n.133)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Art. 01.
Modifiche alle disposizioni generali
(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
«F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
«F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita'
motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni
zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati
ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono
introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali»;
b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
«34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale
o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita»;
c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
«53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle
strade».))
Art. 02.
Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati
(( 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
«La violazione del divieto di circolazione nelle corsie
riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e
nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10».
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone,
ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita'
di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro
2.620.
Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e' raddoppiata.
Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca
delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI».))
Art. 03.
Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di
competizioni non autorizzate in velocita'
(( 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in
velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne
autorizzato ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000.
La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla
competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione
da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena
e' della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un
anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al
fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero
se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa
da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla
competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La
patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime
o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e'
sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non
li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a
motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis,
chiunque gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito
con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro
5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione
da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena
e' della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La
patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime
o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e'
sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo
che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li
abbia affidati a questo scopo»;
c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro
10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste
dagli articoli 9-bis e 9-ter»;
d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse
le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e
9-ter,»; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono
soppressi.))
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi
di polizia stradale, le norme per la costruzione e la tutela
delle strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento
dei veicoli
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi
e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio
di competenza;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo
di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto».
(( 1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' inserito il seguente:
«3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre
essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte
tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di
eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle
strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1».
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«nel presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis,».))
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti:
«il rispetto».
(( 2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque viola le
prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile
individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione
amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari
privi di autorizzazione».
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito
il seguente:
«2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei
segnali di localizzazione territoriale del confine del comune,
lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua
italiana».
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«ai sensi del comma 4» sono soppresse.))
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 ((sono inseriti
i seguenti:))
«2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati
per uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati in
Italia)) e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e
laterali retroriflettenti. ((Le caratteristiche tecniche di tali
strisce sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto
previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.))
(( 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e
i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere
equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione
dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio
2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10».
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati e omologati dispositivi di
rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza
di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z),
della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre
rimorchi.))
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
(( 01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«destinato a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur
essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita
al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle
norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione,».
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI».
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni
amministrative accessorie della confisca del veicolo e della
sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni,
in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le
stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa
o revocata la licenza».
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 280».
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di
circolazione», e' inserita la seguente: «, duplicato»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il
rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del
duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della
massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264».
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «a
soggetti terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;))
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
(( 0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire
il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e'
esteso anche ai maggiorenni che non siano gia' titolari di
patente di guida»;))
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: ((«motocarrozzette»))
e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il
secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato
a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente
di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei
alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica
locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'articolo 119, comma 10»;
(( b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo
titolare di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore
che, non munito di patente».))
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di
guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo
130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con
carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e
psichici prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle
speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali e'
richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui
all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di
categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle
seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a
125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D,
guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un
Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la
validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i
casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle
Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi
medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo
accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici
fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al
comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la
residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare
la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al
comma 2 e' atto definitivo».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai
sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di
cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e'
comunicato all'interessato e ai competenti uffici del
Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto,
la patente e' restituita all'interessato».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani
residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che
abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio
italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme
previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia ((o presso
uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;))
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93».
(( 7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli
delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile
purche' i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato».
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Patente di servizio per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti
gia' in possesso di patente di guida e abilitati allo
svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1
e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente
di servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli
adibiti all'espletamento di compiti istituzionali
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio della
patente di cui al comma 1».))
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 270,90 a
euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui
al comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi.
Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso
delta patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la
presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore,
posteriore e laterale»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso
e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che
puo' essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o
mediante modificazione della distribuzione luminosa del
proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso,
sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani,
per la pulizia della strada e la manutenzione della strada,
sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati
in servizio di scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore, ((ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico
FMI,)) e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della
targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i
ciclomotori ed i motocicli e' obbligatorio l'uso dei predetti
dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di
questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso
di scarsa visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e
dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di
posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di
ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo
quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondita' possono
essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro,
durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le
esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori
anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall'articolo 152, comma 1», sono sostituite dalle seguenti:
«nei casi indicati dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma
1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma
1,»;
d) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei
dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante
la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente
visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori
dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati
nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle ore e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve
avere il motore spento».
(( 8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole:
«del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g)
e h)
del comma 2».
8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto
il seguente:
«5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro
conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la
regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita'
delle strutture portuali.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione
individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le caratteristiche tecniche e le modalita' di
approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al
comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e
circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo
sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza
o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre
2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle
bretelle.».
9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica
dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose,
ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla
presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di
segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli,
sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci
pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico,
scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e della carta di circolazione da due a sei
mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i
decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio,
alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle
istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,
viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.».))
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione e ((che
il conducente abbia un'eta' superiore a diciotto anni. Con
regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalita' e i
tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della
carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»;))
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalle
seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri
di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di
tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai
tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti
e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati
di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di
ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del
veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del
regolamento»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articoto 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legistativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
(( c) (soppressa);))
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
(( «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte
le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta
ove dovra' permanere per il periodo necessario. Della
intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata
l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione.
Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di
non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a
euro 6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario
periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve
essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore
o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede
dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel
rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».))
(( e) (soppressa).))
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
(( b) (soppressa);))
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
(( «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore,
oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se
non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di
riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per
il periodo necessario.
Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi'
indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la
circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e'
stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della
carta di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il
viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo.».))
(( e) (soppressa).))
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e
limitatore di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti
di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita'
d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le
modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono
essere dotati altresi' di limitatore di velocita»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito
di un limitatore di velocita' avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a
euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata
nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del
limitatore di velocita»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto
di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto di limitatore di velocita' o cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ((ovvero con limitatore di
velocita' o cronotachigrafo manomesso)) oppure non funzionante,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 687,75 a euro 2.754,15»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu'
vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione,
possono disporre che sia effettuato l'accertamento della
funzionalita' dei dispositivi stessi. Le spese per
l'accertamento ed il ripristino della funzionalita' del
limitatore di velocita' o del cronotachigrafo sono in ogni caso
a carico del proprietario del veicolo o del titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone
in solido»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con
cronotachigrafo ((mancante, manomesso o non funzionante»)) sono
sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con
limitatore di velocita' o cronotachigrafo ((mancante, manomesso
o non funzionante»;))
g) al comma 9 le parole: ((«Alla violazione di cui al comma 2»))
sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi
2 e 2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo
I, sezione II del titolo VI».
(( 17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e
per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata
dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di
riconoscimento.»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da
parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della
sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare,
con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno
successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti».))
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
(( a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad
un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede alla
demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo. In tale
caso l'interessato ha la disponibilita' del veicolo e dei
documenti relativi esclusivamente per le operazioni di
demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso
l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della
sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta
demolizione certificata a norma di legge dell'importo previsto a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»;))
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
(( «4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente
cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore
o, in caso di particolari condizioni, concordato con il
trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della
sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202,
corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e
custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia
che ha accertato la violazione dispone la restituzione del
veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e non
e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando
da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al
prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai
sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai
sensi dell'articolo 213».))
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e
relative sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei
confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia
stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato
dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei
soggetti obbligati sia identificato successivamente alla
commissione della violazione la notificazione puo' essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in
cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale
dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la
pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla
loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione nei
termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e
del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di
Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la
determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il
veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo
4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico
limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
(( 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei
quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma
1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia
qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate.))
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente
di guida e di sospensione della carta di circolazione».
(( c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di
fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o
transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o
in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di
rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro
automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo
risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio
che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare
al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento
al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da
cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in
occasione della commessa violazione, si trovava in una delle
condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli
atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione.
In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini
per la notifica».
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito
il seguente:
«1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria
istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei
documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni
dalla sua ricezione».
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene
l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al
prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal
ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal
ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al
comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta
contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati
dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a
confutare o confermare le risultanze del ricorso».
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«emette, entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo
quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203».
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e
al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano
tra loro ai fini della considerazione di tempestivita'
dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini
senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il
ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la
notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione
all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di
espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione
del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione
stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per
l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza,
il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita».
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme
previste dall'articolo 201» sono sostituite dalle seguenti:
«L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di
centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste
dall'articolo 201».
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono
proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio
del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di
sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo
il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n.
689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente
articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di
inammissibilita' dei ricorso, una somma pari alla meta' del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso,
e' restituita al ricorrente.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato
previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella
determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con
sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore, la somma determinata,
autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal
ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma
secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma
residua e' restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce
titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte
dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione
prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella
determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo'
applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito
dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo'
escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la
decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano
anche nei casi di cui all'articolo 205».
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di
opposizione, puo' delegare la tutela giudiziaria
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove
questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto
stabilito dall'articolo 208».))
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo e' soppresso; nel terzo periodo
le parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono
soppresse; nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sono
versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e'
versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo»;
c) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2
e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino
a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque,
per un periodo non superiore a sessanta giorni»;
(( c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da
conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno
Stato non facente parte dell'Unione europea».
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
«certificato di idoneita' tecnica» sono sostituite dalle
seguenti:
«certificato di circolazione»; al medesimo comma 1 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Nel caso di fermo amministrativo
di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e'
ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo,
presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore;
del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione».
2-ter. Al comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «il
veicolo e' restituito all'avente titolo» sono sostituite dalle
seguenti: «il veicolo e' affidato in custodia all'avente
diritto».
2-quater. Il comma 8 dell'art. 214 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per
la violazione degli obblighi posti in capo al custode, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato.».))
3. All'art. 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta
l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la
prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione
al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di
revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche
tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal
presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art.
130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con
carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, e' atto definitivo»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se
non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e'
divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2».
(( 3-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto
il seguente:
«2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza
stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni
parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati
ottenuti».))
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 1. E' vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto
non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese
e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro
milletrentadue. ((Per l'irrogazione della pena e' competente il
tribunale.))
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto
compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di
complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la
revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II
del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente,
si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo,
qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo'
essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la
custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo
le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno
dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso
il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di
effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati
dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di
legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5
grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5
il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione
della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo
119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la
sospensione della patente di guida fino all'esito della visita
medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare,
dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita
medica di cui al comma 8».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo
le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini
indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare
anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad
incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al
prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai
centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga
a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la
sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito
dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze tupefacenti o psicotrope, ove il
fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con le
sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le
disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o
4, il conducente e' punito, salvo che il atto costituisca piu'
grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2».
Art. 6-bis.
Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle
autostrade
(( 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con
accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' vietata la somministrazione di
bevande superalcoliche.))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni recante il nuovo
codice della strada vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 6-ter.
Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno
Stato estero
(( 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero
nel quale non vige il sistema della patente a punti, che
commettono sul territorio italiano violazioni di norme del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati
(CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e'
progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti
che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi
i punti di penalizzazione secondo le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono
comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui
all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di
un anno violazioni per un totale di almeno venti punti e'
inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per
un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia
raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e'
limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia
raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre
anni, l'inibizione alla guida e' limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita il registro degli abilitati alla guida di nazionalita'
straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle
norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.))
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui
all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle
autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della
violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
(( a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu'
violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere
decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la
sospensione o la revoca della patente»;
b) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente
quale responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata
a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di
polizia che procede, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione. Se il
proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo
legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che
procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si
applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180,
comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti
terrestri avviene per via telematica.»;))
c) al comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale ((e
unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E,)) la frequenza di
specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9
punti.»;
(( c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «due anni»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza,
per il periodo di due anni, della violazione di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un
massimo di dieci punti».))
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «1° luglio 2004».
(( 5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a
decorrere dal 1°
luglio 2004.))
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo
129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6,
hanno effetto dal 1°
settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate
dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1°
luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate
dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1°
luglio 2004.
(( 8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, e' abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 dello
stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176
dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata al presente
decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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