Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
(G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione
dello schema del testo unico denominato «Codice
della strada» in data 9 luglio 1991 e la
successiva riapprovazione dello stesso da parte
del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre
1991 a seguito dell'acquisizione del concerto
de15gli altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma
dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno
1991, n. 190, dalla competente commissione
permanente del Senato della Repubblica in data
19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei
deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 27 gennaio 1992, nella quale si sono
recepite alcune delle osservazioni al testo
contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi
resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge
13 giugno 1991, n. 190, dalla competente
commissione permanente del Senato della
Repubblica in data 30 gennaio e da quella della
Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;
Viste le deliberazioni
conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo
1992;
Sulla proposta dei Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dei
trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, delle finanze, del tesoro, della
pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle
foreste, dell'ambiente e per i problemi delle
aree urbane;
Emana il seguente decreto legislativo: